Sentenza n. 1504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato l’esclusione dell’impresa concorrente e l’aggiudicazione in favore dell’altra partecipante, dichiarando inefficace il contratto stipulato e disponendo la riedizione degli adempimenti finalizzati all’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Politecnico di Milano ha impugnato la sentenza del TAR che aveva annullato l’esclusione dell’impresa concorrente da una gara telematica per la progettazione e fornitura di una camera climatica e l’aggiudicazione all’unica altra partecipante. L’esclusione era stata disposta perché l’importo dell’offerta indicato nel modello allegato alla busta economica, pari a 1.280.000 euro oltre 1.500 euro di oneri per la sicurezza da interferenze, non coincideva con l’importo inserito nel campo sintetico della piattaforma telematica, pari a 1.278.500 euro. Il Politecnico ha dedotto violazione della lex specialis, dei principi di autoresponsabilità, par condicio, autovincolo, legalità, buon andamento e risultato, nonché erronea applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e del soccorso istruttorio, sostenendo che l’incongruenza non fosse un errore materiale emendabile ma una modifica sostanziale dell’offerta. Ha inoltre dedotto che la stipula e l’esecuzione anticipata del contratto avrebbero dovuto indurre il TAR a valutare diversamente gli effetti dell’annullamento, richiamando l’art. 122 c.p.a. e il principio di non contestazione. La società aggiudicataria ha proposto appello incidentale, contestando anch’essa la qualificazione dell’incongruenza come errore materiale e riproponendo le censure relative alla presunta incompletezza, incoerenza e non conformità dell’offerta tecnica della concorrente, in relazione a vari profili dell’impianto e delle prestazioni richieste dalla lex specialis.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la discordanza tra l’offerta dettagliata inserita nella busta economica e l’importo sintetico indicato sulla piattaforma fosse riconducibile a un mero errore materiale: l’importo di 1.278.500 euro derivava dalla sottrazione, anziché dall’addizione, degli oneri per la sicurezza da interferenze, già predeterminati dalla stazione appaltante in 1.500 euro. L’errore era immediatamente riconoscibile dal contesto dell’offerta, coincideva esattamente con l’importo degli oneri non soggetti a ribasso e poteva essere corretto mediante una semplice operazione aritmetica, senza ricostruzioni complesse né ricorso a elementi estranei all’offerta. La rettifica non comportava una nuova offerta o una modifica sostanziale e non violava la par condicio. Il Collegio ha distinto il soccorso istruttorio relativo alle irregolarità della domanda di partecipazione dal soccorso procedimentale e dalla rettifica degli errori materiali dell’offerta, ammessi dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023 quando siano diretti a chiarire l’effettiva volontà già espressa e non incidano sul contenuto sostanziale dell’offerta. Ha inoltre affermato che i principi del risultato e dell’accesso al mercato impediscono interpretazioni eccessivamente formalistiche della lex specialis, pur nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. La clausola del disciplinare che prevedeva l’esclusione per incongruenza tra il prezzo inserito a sistema e quello indicato nell’offerta doveva essere interpretata secondo proporzionalità e ragionevolezza e non poteva condurre all’esclusione in presenza di un errore materiale facilmente identificabile ed emendabile. Sono state confermate anche la dichiarazione di inefficacia, dalla notifica della sentenza di primo grado, del contratto stipulato con l’aggiudicataria e la disposizione per cui il Politecnico procedesse agli adempimenti finalizzati all’aggiudicazione in favore dell’impresa prima classificata. Le doglianze sull’avvenuta stipula ed esecuzione anticipata sono state respinte perché l’esecuzione era stata autonomamente avviata dall’Università e l’impresa ricorrente aveva contestato tempestivamente tale condotta, dichiarandosi inoltre in grado di rispettare i termini progettuali. È stato respinto anche l’appello incidentale sull’offerta tecnica: le valutazioni di conformità operate dalla commissione rientravano nella discrezionalità tecnica e non risultavano affette da errori manifesti, illogicità o incoerenze tali da giustificarne l’annullamento. Il Politecnico e l’aggiudicataria sono stati condannati in solido a rifondere all’impresa appellata 7.000 euro per le spese del grado; le spese nei confronti dei Ministeri sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. [...] I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
La disposizione consente il soccorso procedimentale e la rettifica di errori materiali dell’offerta quando servano a ricostruire una volontà già espressa, senza presentare una nuova offerta o modificarne sostanzialmente il contenuto.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione [...] nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Il principio del risultato è criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e impedisce formalismi sterili, senza consentire di derogare a legalità, trasparenza, concorrenza e par condicio.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio dell’accesso al mercato orienta l’interpretazione della lex specialis verso soluzioni che favoriscano la partecipazione e la migliore prestazione, evitando esclusioni sproporzionate per errori materiali emendabili.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia amplia i poteri valutativi dell’amministrazione in funzione del miglior risultato possibile, nel rispetto delle regole del procedimento.
art. 1176, comma 2, c.c.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
La diligenza professionale è rilevante anche nella verifica della riconoscibilità dell’errore materiale commesso dall’operatore economico e della possibilità per la stazione appaltante di correggerlo.
art. 1430 c.c.
L’errore di calcolo, quando riconoscibile, comporta di regola una rettifica e non l’annullamento del contratto; il principio è richiamato come criterio coerente con la rettificabilità dell’errore materiale nell’offerta.
art. 122 c.p.a.
La stipula e l’esecuzione del contratto non impediscono, nel caso concreto, la declaratoria di inefficacia con decorrenza dalla notifica della sentenza di primo grado, quando l’annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione renda necessario procedere alla nuova aggiudicazione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il principio di non contestazione non impone una diversa decisione quando i fatti relativi alla stipula e all’esecuzione siano stati contestati o quando la loro rilevanza non superi le conseguenze dell’illegittima esclusione.
art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023
L’esecuzione anticipata d’urgenza disposta dalla stazione appaltante non consolida gli effetti di un’aggiudicazione successivamente annullata e non esclude la riedizione degli adempimenti di gara.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, la discordanza tra l’importo dell’offerta dettagliata e quello inserito nel campo sintetico della piattaforma telematica è qualificabile come errore materiale emendabile quando l’effettiva volontà negoziale risulti con certezza dal contenuto complessivo dell’offerta, l’errore sia immediatamente riconoscibile e la correzione richieda una semplice operazione aritmetica, senza ricorrere a elementi estranei all’offerta.
- La rettifica di un errore materiale nell’offerta economica non viola il principio di immodificabilità dell’offerta né la par condicio quando non introduca una nuova volontà negoziale, non alteri sostanzialmente il contenuto dell’offerta e si limiti a rendere coerente una manifestazione già univocamente espressa.
- L’art. 101 del d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sull’offerta tecnica o economica per superare ambiguità e individuare l’effettiva volontà dell’offerente, purché i chiarimenti non abbiano funzione integrativa o modificativa dell’offerta.
- Il principio del risultato e quello dell’accesso al mercato impongono di interpretare le clausole della lex specialis secondo legalità, trasparenza, concorrenza, proporzionalità e ragionevolezza, escludendo applicazioni meramente formalistiche che determinino l’estromissione per un errore materiale facilmente riconoscibile ed emendabile.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare ragionevolezza, logicità, coerenza e correttezza dell’iter tecnico, ma non sostituire la valutazione della commissione con una propria diversa valutazione, salvo errori manifesti o manifesta illogicità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 30/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 386/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →