Ordinanza n. 11773/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento 1. della Determinazione di aggiudicazione n. -OMISSIS-del 23 aprile 2026, 2. del verbale della Commissione giudicatrice del 24 febbraio 2026; 3. di tutti i verbali di gara relativi alla procedura de qua, nella parte in cui abbiano concorso a determinare l'aggiudicazione in favore della controinteressata, ivi compresi quelli relativi alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura di gara in favore di un’impresa concorrente, unitamente ai verbali di gara e ai verbali della commissione relativi alla valutazione delle offerte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura di gara e gli atti presupposti, inclusi i verbali della commissione giudicatrice e quelli relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, ai fini cautelari, la deduzione di un pregiudizio patrimoniale connesso all’aggiudicazione e la necessità di bilanciare tale pregiudizio con l’interesse dell’amministrazione al sollecito espletamento della gara. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora, ritenuto assorbente. Il pregiudizio patrimoniale dedotto non è stato considerato dotato dei requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la concessione della tutela cautelare. In particolare, trattandosi di un appalto di servizi di durata quadriennale, il giudice ha valorizzato la possibilità di subentro nell’esecuzione del servizio qualora il ricorso fosse accolto nel merito, escludendo così, allo stato, l’irreparabilità del danno. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti è stato ritenuto prevalente l’interesse dell’amministrazione al sollecito espletamento della gara. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La decisione non definisce il merito dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assenza del periculum in mora può essere ritenuta assorbente e condurre al rigetto della domanda senza esaminare gli ulteriori presupposti della tutela cautelare.
- Negli appalti di servizi di durata pluriennale, il pregiudizio patrimoniale derivante dall’esecuzione dell’aggiudicazione non presenta, di regola, i caratteri della gravità e irreparabilità quando, in caso di successivo accoglimento del ricorso, sia concretamente possibile il subentro nell’esecuzione del servizio.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’interesse dell’amministrazione al sollecito espletamento della gara può prevalere sul pregiudizio patrimoniale del concorrente quando quest’ultimo sia ristorabile o superabile mediante il possibile subentro nell’esecuzione del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1419/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1420/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 276/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 277/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 278/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1464/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →