Ordinanza n. 183/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’interdittiva antimafia prot. n.-OMISSIS-, adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria, a norma degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e trasmessa alla pec della società in pari data; - del preavviso di informazione interdittiva, emesso dalla Prefettura in data -OMISSIS-; - del verbale relativo alla riunione del Gruppo Interforze Antimafia tenutasi il -OMISSIS-; - dell’interdittiva antimafia emessa nei riguardi della ditta individuale-OMISSIS- dalla Prefettura di Reggio Calabria il-OMISSIS-; - dell’ordinanza di chiusura immediata dell'attività produttiva della Società emessa dal Comune di Bovalino n. -OMISSIS- sul presupposto dell'intervenuta interdittiva; - di ogni altro atto ai predetti antecedente, presupposto, conseguente e successivo, anche se allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia e ordinanza comunale di chiusura immediata dell'attività produttiva adottata sul suo presupposto
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, il relativo preavviso, il verbale del Gruppo Interforze Antimafia, un'ulteriore interdittiva riguardante una ditta individuale e l'ordinanza comunale di chiusura dell'attività produttiva. Tra le censure dedotte, la ricorrente ha contestato l'erronea identificazione del fratello del socio accomandante, sostenendo che la Prefettura avrebbe attribuito a tale soggetto il curriculum criminale di un omonimo o di altra persona, indicata come latitante in un'informativa dei Carabinieri. La ricorrente ha quindi contestato, in sostanza, l'erroneità del presupposto fattuale e della motivazione dell'interdittiva, che richiama per relationem la nota dei Carabinieri contenente valutazioni sull'attualità dei collegamenti del soggetto con contesti delinquenziali della 'ndrangheta. La nota richiamata non era stata depositata in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, la nota del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria richiamata nell'interdittiva, poiché essa integra per relationem la motivazione dell'informazione antimafia e la sua mancata produzione impedisce al Collegio di verificare la correttezza dell'identificazione del soggetto e dei presupposti fattuali posti a fondamento dell'atto. Ha ordinato alla Prefettura di depositare la nota entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di fornire chiarimenti documentati sugli eventuali esiti del riesame disposto dal Consiglio di Stato con precedente ordinanza cautelare. La decisione è stata rinviata alla pubblica udienza del 10 giugno 2026. Le spese non risultano regolate.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Sono le disposizioni in base alle quali è stata adottata l'interdittiva antimafia; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati quali fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice; il Collegio dispone l'acquisizione della documentazione necessaria alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia richiama per relationem una nota informativa che concorre a integrarne la motivazione, l'amministrazione deve produrre tale nota nel giudizio, affinché il giudice possa verificare i presupposti fattuali e la correttezza della motivazione dell'atto.
- Qualora sia contestata l'identificazione del soggetto cui vengono riferiti precedenti o collegamenti criminali, la documentazione richiamata nell'interdittiva deve essere acquisita per consentire il controllo giudiziale sull'esatta riferibilità degli elementi informativi e sulla conseguente legittimità dell'atto.
- In presenza di documentazione decisiva non versata in giudizio e di un precedente riesame amministrativo disposto in sede cautelare, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito degli atti e chiarimenti documentati, riservando la decisione sul ricorso all'esito dell'istruttoria.
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