Cassazione Civile, Ordinanza n. 36122/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6, commi 8, 9 e 10, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, in base all'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, con metodo sintetico, un maggior reddito ai fini Irpef. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, riducendo la pretesa fiscale; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece annullato integralmente gli avvisi. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, allegando le domande di definizione, le ricevute di protocollo e i pagamenti. Anche l'Agenzia depositava istanza analoga, con comunicazione dell'ufficio periferico attestante la definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del decreto legge citato.
Norme richiamate
art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata e la relativa documentazione, unitamente all'adesione dell'Amministrazione, determinano la definizione della controversia e l'estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
ultimo periodo del comma 13
Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
L. 17 dicembre 2018 n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia stata validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità, senza esaminare i motivi di ricorso.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è sufficiente la documentazione che attesti l'avvenuta presentazione della domanda, il pagamento del dovuto e la comunicazione dell'ufficio circa la definizione della lite.
- Nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale della procedura.
- La sopravvenuta definizione della controversia rende superfluo l'esame del merito del ricorso per cassazione.
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