Cassazione Penale, Sentenza n. 36396/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha rinunciato personalmente al ricorso perché la misura cautelare è stata revocata il 13/03/2023; la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione resa a Roma il 28/04/2023.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Fabio Gentile, ritenuto gravemente indiziato di più fatti di corruzione propria e dei reati indicati negli artt. 326-513 bis e 353-353 bis c.p.; il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi
Norme richiamate
Codice penale - art. 326 e ss. (corruzione)
artt. 326-513 bis cod. pen.
Gli articoli sono indicati come le fattispecie di reato per le quali il ricorrente era gravemente indiziato; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della loro applicazione, essendo il ricorso divenuto privo di interesse dopo la revoca della misura cautelare
Codice penale - art. 353 e ss. (abuso d'ufficio e connesse)
artt. 353-353 bis cod. pen.
Anche questi articoli sono richiamati come reati contestati al ricorrente; la decisione della Cassazione riguarda solo la procedura di impugnazione (inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse) e non una valutazione sulla sussistenza delle condotte
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata prima della decisione della Corte di legittimità, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia personale del ricorrente al ricorso, soprattutto dopo la cessazione dell'effetto utile dell'impugnazione, conduce all'inammissibilità senza che la Corte entri nel merito dei motivi iniziali.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse la Corte può decidere di non condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale a una valutazione sulla fondatezza delle accuse o delle misure cautelari originarie; si tratta di una decisione di natura processuale.
- Per evitare inutili impugnazioni, è opportuno valutare l'eventuale sopravvenuta mancanza di interesse prima di proseguire con la cassazione, soprattutto se si è ottenuta la revoca o la cessazione della misura impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36260/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36261/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36264/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36265/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36266/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →