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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36396/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha rinunciato personalmente al ricorso perché la misura cautelare è stata revocata il 13/03/2023; la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione resa a Roma il 28/04/2023.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Fabio Gentile, ritenuto gravemente indiziato di più fatti di corruzione propria e dei reati indicati negli artt. 326-513 bis e 353-353 bis c.p.; il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 326 e ss. (corruzione)

    artt. 326-513 bis cod. pen.

    Gli articoli sono indicati come le fattispecie di reato per le quali il ricorrente era gravemente indiziato; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della loro applicazione, essendo il ricorso divenuto privo di interesse dopo la revoca della misura cautelare

  • Codice penale - art. 353 e ss. (abuso d'ufficio e connesse)

    artt. 353-353 bis cod. pen.

    Anche questi articoli sono richiamati come reati contestati al ricorrente; la decisione della Cassazione riguarda solo la procedura di impugnazione (inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse) e non una valutazione sulla sussistenza delle condotte

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata prima della decisione della Corte di legittimità, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia personale del ricorrente al ricorso, soprattutto dopo la cessazione dell'effetto utile dell'impugnazione, conduce all'inammissibilità senza che la Corte entri nel merito dei motivi iniziali.
  • In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse la Corte può decidere di non condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale a una valutazione sulla fondatezza delle accuse o delle misure cautelari originarie; si tratta di una decisione di natura processuale.
  • Per evitare inutili impugnazioni, è opportuno valutare l'eventuale sopravvenuta mancanza di interesse prima di proseguire con la cassazione, soprattutto se si è ottenuta la revoca o la cessazione della misura impugnata.

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