Cassazione Penale, Ordinanza n. 31792/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, aderendo all'accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per i reati contestati e unificati dalla continuazione. Con un unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avesse motivato, neppure implicitamente, sulla insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza proposta, relativa alla mancata motivazione sull'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientrasse tra i motivi ammissibili contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre disposto la trattazione de plano del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici, non per censure sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p., salvo l'eccezione della prescrizione maturata prima della decisione di appello
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione
art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro per la verifica delle cause di non punibilità/proscioglimento, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile nel rito del concordato in appello
art. 610 c.p.p.
il comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, impone la trattazione de plano del ricorso in determinati casi, tra cui quello in esame
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha aggiunto all'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, rilevante ai fini della trattazione de plano
art. 616, comma 1, c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende
art. 599-bis c.p.p.
la sentenza di appello era stata pronunciata dopo accordo tra le parti, con rideterminazione della pena
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato ai vizi che attengono alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione al contenuto dell'accordo, mentre non è ammessa la riproposizione dei motivi rinunciati.
- La mancata motivazione sulla insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
- Le censure sulla determinazione della pena, in sede di concordato in appello, sono inammissibili se non evidenziano una sanzione illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Per le impugnazioni avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. dopo la riforma del 2017, il ricorso è trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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