Cassazione Penale, Sentenza n. 14227/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Brovarone è stato condannato per aver omesso, nelle domande per il reddito di cittadinanza presentate il 6 marzo 2019 e il 2 ottobre 2020, informazioni sui requisiti reddituali e patrimoniali (in particolare vincite derivanti da conto gioco on line: 54.521,03 euro nel 2019 e 18.706,74 euro nel 2020). In cassazione ha proposto 18 motivi, tutti riconducibili a censure di mancata o insufficiente prova della percezione delle somme, mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, errata qualificazione giuridica, applicazione indebita di circostanze e aumento di pena per continuazione, mancata acquisizione di prove decisive (saldo conto gioco), rilievi su recidiva e su applicazione di benefici e norme mitigatrici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorrente ha riprodotto integralmente l'atto di appello senza confrontarsi in modo puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il requisito della specificità dei motivi di impugnazione (artt. 581 e 591 c.p.p.) e l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente motivate. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, comma primo, cod. pen. (continuazione)
La norma è stata richiamata in relazione alla qualificazione della condotta come reato continuato e al cumulo/quantificazione della pena operata nei gradi di merito
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
Norma invocata per la fattispecie di indebita percezione del reddito di cittadinanza mediante omissione di informazioni; la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla sussunzione organica, essendo il ricorso inammissibile
art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), d.l. n. 4 del 2019
art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), d.l. n. 4 del 2019
Richiamata quale riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali che dovevano essere dichiarati nelle domande per il beneficio
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte l'ha invocata per valutare la genericità dei motivi, richiedendo specificità e confronto critico con la motivazione impugnata
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati come obbligo di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento dell'impugnazione; la mancata osservanza determina inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'applicazione della sanzione pecuniaria e delle spese al ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa o comunque senza giustificato motivo
art. 131-bis cod. pen.
Norma invocata dall'imputato (riferita a circostanza attenuante) ma non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso
art. 62, n. 4, cod. pen.
Richiamata dall'imputato (riguardo circostanze attenuanti o equivalenti) senza che la Corte ne abbia effettuato un esame sostanziale per l'inammissibilità
art. 163 cod. pen.
Prevista nelle doglianze relative ai precedenti penali risalenti nel tempo; non è stata valutata nel merito per la genericità del ricorso
art. 47 cod. pen.
Invocata dall'imputato (riguardo al dolo eventuale o colpa) ma non esaminata sostanzialmente
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata dal ricorrente in via estensiva, ma la Corte non ha proceduto a valutazioni di merito a causa dell'inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano ogni censura e deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione dell'atto di appello è causa di inammissibilità.
- Le valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla Corte d'appello sono in linea di massima insindacabili in cassazione se il ricorrente non dimostra errori logico-giuridici specifici e individuabili.
- Se si contesta l'insufficienza della prova (es. mancata dimostrazione dell'effettivo incasso di vincite), il ricorso deve indicare esattamente quali elementi probatori manchino o siano contraddittori e spiegare perché la motivazione impugnata non li abbia considerati o li abbia valutati erroneamente.
- Prima di proporre ricorso di legittimità, è necessario costruire motivate censure di diritto (art. 606 c.p.p.) e non solo una ricostruzione fattuale: occorre evidenziare il nesso logico-giuridico tra gli argomenti di fatto e l'errore di diritto o di motivazione contestato.
- La genericità o la mera elencazione di censure relative a benefici penali, recidiva o applicazione di circostanze attenuanti senza un confronto critico con la motivazione impugnata espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando la questione centrale è probatoria (es. saldo di un conto di gioco), è opportuno nelle fasi precedenti ottenere e valorizzare specifici accertamenti documentali o perizie e indicare nel ricorso quali atti o documenti manchino nella motivazione impugnata.
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