Ordinanza n. 5453/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno all’integrità fisica subito in occasione del servizio
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo il risarcimento del danno all’integrità fisica derivante da un evento traumatico verificatosi in occasione del servizio. Con sentenza non definitiva, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello, accertando il diritto al risarcimento del pregiudizio alla persona e riservando la quantificazione del danno all’esito di una verificazione. La verificazione deve accertare l’entità della menomazione fisica complessiva derivante dall’evento traumatico, l’incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica dell’interessato e il conseguente danno alla persona, da quantificare sulla base della versione più aggiornata delle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano. Il verificatore ha chiesto di essere affiancato da uno specialista in psichiatria forense, in ragione della presenza, tra le conseguenze del trauma cranico non commotivo, di una grave sindrome psicorganica certificata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto condivisibile la richiesta del verificatore di avvalersi di specifiche conoscenze di psichiatria forense, poiché la valutazione della menomazione complessiva e la quantificazione del danno alla persona richiedono di considerare anche le conseguenze psichiche documentate. Ha quindi nominato lo specialista quale ausiliario del verificatore, precisando che la responsabilità dell’incombente istruttorio resta in capo al verificatore già nominato. Ha disposto provvisoriamente l’erogazione di un anticipo di 1.000 euro in favore dell’ausiliario, posto a carico del Ministero dell’economia, ferma la liquidazione definitiva delle spese della verificazione all’esito della decisione di merito. L’ordinanza non definisce il giudizio risarcitorio, già parzialmente deciso con la sentenza non definitiva, ma dispone un ulteriore incombente istruttorio. È stato inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni dato idoneo a rivelarne lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, impone l’oscuramento delle generalità dell’interessato e dei dati personali particolarmente delicati in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva in relazione al trattamento e alla protezione dei dati relativi alla salute, giustificando l’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute e l’oscuramento delle informazioni sanitarie contenute nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando la quantificazione del danno alla persona richiede valutazioni appartenenti a diversi ambiti specialistici, il verificatore può essere affiancato da un ausiliario dotato delle competenze tecniche necessarie, purché la responsabilità dell’incombente istruttorio rimanga attribuita al verificatore nominato dal giudice.
- La valutazione medico-legale della menomazione complessiva deve considerare anche le conseguenze psichiche certificate derivanti dall’evento lesivo, qualora siano rilevanti per determinare l’incidenza sulla complessiva integrità psico-fisica e il danno alla persona.
- Nel corso di una verificazione disposta per la quantificazione del danno, il giudice può porre provvisoriamente a carico della parte interessata l’anticipo del compenso dell’ausiliario, rinviando la liquidazione definitiva delle spese alla decisione di merito.
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