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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33236/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La lite origina dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a imposta di registro anno 1999 e della cartella di pagamento prodromica, deducendosi tra l'altro la nullità della notifica della cartella perché consegnata, in assenza del destinatario, a un'impiegata della società senza successivo invio della raccomandata informativa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo invalida la notifica e, per nullità derivata, anche l'intimazione. La concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 e 139 c.p.c., sostenendo che, quando la notifica è effettuata ai sensi della disciplina applicabile alla persona giuridica e la consegna avviene a persona addetta alla sede, non è necessario l'ulteriore avviso al destinatario mediante raccomandata. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che la CTR aveva erroneamente richiamato i principi sulla notifica ex art. 140 c.p.c., mentre nella specie si trattava al più di notifica a persona giuridica ex art. 145 c.p.c.; inoltre, nel caso di notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione ex art. 26 d.P.R. 602/1973, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza la raccomandata informativa evocata dalla CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, ha cassato la sentenza della CTR Sicilia che aveva annullato gli atti per asserita nullità della notifica, e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito esamini gli altri motivi di appello rimasti assorbiti dall'accoglimento della censura sulla notificazione.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma violata; la Corte osserva che la censura della ricorrente investe la corretta disciplina della notifica eseguita nei confronti di una persona giuridica

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che il riferimento al secondo comma era errato e che comunque la fattispecie non ricadeva nella disciplina dell'art. 140 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte chiarisce che questa disciplina non era applicabile, perché presuppone irreperibilità anche delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. e richiede gli adempimenti tipici, incluso l'avviso mediante raccomandata

  • art. 145 c.p.c.

    la Corte ritiene che, al più, la notifica riguardasse una persona giuridica ai sensi di questa norma, per la quale non è previsto l'inoltro di raccomandata informativa nel caso di consegna a persona addetta

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    per la notifica diretta della cartella da parte del concessionario è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario secondo la disciplina speciale, senza gli adempimenti propri della notifica degli atti giudiziari

  • art. 7, comma 6, l. n. 890/1982

    la Corte ricorda che la raccomandata informativa era prevista solo in una specifica ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario nella notificazione a mezzo posta degli atti processuali, disciplina non applicabile al caso

  • art. 1335 c.c.

    viene richiamata la presunzione di conoscenza della dichiarazione al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione, superabile solo con prova dell'impossibilità non imputabile di prenderne cognizione

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità per il contribuente di chiedere rimessione in termini ove dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile

Massime di principio

  • Per la notifica diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione a mezzo posta è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza necessità di un'ulteriore raccomandata informativa, purché la consegna sia avvenuta secondo la disciplina speciale applicabile.
  • La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. non può essere estesa a fattispecie diverse, poiché richiede presupposti e adempimenti propri, tra cui la raccomandata di avviso, la cui omissione incide sulla validità della notifica solo quando quella disciplina sia effettivamente applicabile.
  • Nella notificazione a persona giuridica, la consegna dell'atto a una persona addetta alla sede integra una modalità idonea di perfezionamento della notifica e non comporta, di regola, l'obbligo di inviare una successiva raccomandata al destinatario.
  • In materia di notifiche postali degli atti impositivi, la disciplina speciale della riscossione prevale sulle regole generali degli atti giudiziari, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. dal momento dell'arrivo del plico nel luogo di destinazione.
  • L'eventuale mancata conoscenza effettiva dell'atto può rilevare solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, anche ai fini di eventuale rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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