Sentenza del 22/01/2016 n. 1140 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia nella parte in cui, pur riconoscendogli il rimborso della maggiore ritenuta IRPEF applicata sull'indennità di fine rapporto e i relativi interessi legali ai sensi della Legge n. 482 del 1985, art. 7, aveva negato la rivalutazione monetaria. Sosteneva inoltre che fosse stata omessa la pronuncia sulla richiesta del difensore di distrazione delle spese processuali. Quanto alla rivalutazione, chiedeva il riconoscimento automatico del maggior danno da svalutazione monetaria, eventualmente corrispondente alla differenza tra il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve termine e gli interessi legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il danno da svalutazione monetaria non è automatico né presunto, neppure nelle pretese restitutorie del contribuente verso l'Erario, ma deve essere specificamente allegato e provato, con particolare rigore. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa distrazione delle spese: tale omissione deve essere fatta valere mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, non con i normali mezzi di impugnazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 482 del 1985, art. 7
È stata posta a fondamento del riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso della maggiore ritenuta IRPEF sull'indennità di fine rapporto e dei relativi interessi legali.
Art. 1224 c.c.
La rivalutazione monetaria, quale maggior danno derivante dal ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, non spetta automaticamente: il creditore deve allegare e dimostrare che il tempestivo pagamento avrebbe consentito un impiego del denaro idoneo a neutralizzare gli effetti dell'inflazione.
Art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore non costituisce una domanda autonoma; in caso di omissione, il rimedio è collegato alla procedura di correzione prevista dal secondo comma.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese non deve essere necessariamente censurata con impugnazione ordinaria, poiché la richiesta può essere recuperata tramite correzione dell'errore materiale.
Artt. 287 e 288 c.p.c.
Prevedono il procedimento di correzione degli errori materiali, ritenuto dalla Corte il rimedio corretto per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese.
Art. 391-bis c.p.c.
Consente di utilizzare il procedimento di correzione degli errori materiali anche con riferimento alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nelle richieste di rimborso fiscale, il contribuente ha diritto agli interessi previsti dalla legge, mentre la rivalutazione monetaria o il maggior danno non sono automatici.
- Per ottenere il maggior danno da svalutazione monetaria occorre allegare circostanze concrete e fornire una prova rigorosa dell'utilizzo alternativo che sarebbe stato possibile fare delle somme se fossero state restituite tempestivamente.
- Il mero richiamo all'inflazione, al rendimento dei titoli di Stato o alla differenza rispetto agli interessi legali non dimostra da solo l'esistenza del maggior danno.
- La prova del danno da svalutazione deve essere valutata con particolare rigore nei rapporti restitutori tra contribuente ed Erario, considerata la specificità dell'obbligazione tributaria.
- Se una sentenza omette di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, il rimedio ordinario non è l'appello o il ricorso per cassazione, ma il procedimento di correzione degli errori materiali.
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