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Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2322/2024 del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico derivante dalla Carta docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all'erogazione dell'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato e che, dopo la notificazione del titolo del 27 novembre 2024, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato che l'amministrazione non aveva provato l'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per tutti gli anni e gli importi indicati nel titolo. Il ricorso per ottemperanza è stato quindi accolto e il Ministero è stato ordinato di assegnare alla ricorrente il beneficio per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento; il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di promuovere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione per gli anni riconosciuti dal titolo giudiziale deve essere assicurata dall'amministrazione.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità attuative della Carta elettronica del docente, compreso il limite biennale decorrente dall'accredito dell'importo, richiamato nel titolo da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal titolo azionato ai fini del riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sull'importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'amministrazione e del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consente di procedere all'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • L'amministrazione è tenuta a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza della prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari entro un termine assegnato.
  • Quando il giudicato impone l'erogazione di una somma o di un beneficio economico, l'eventuale esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, attribuendogli il compimento di tutte le attività necessarie all'integrale esecuzione del giudicato, comprese le modifiche di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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