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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29369/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento della società venditrice per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, un atto di compravendita con cui la società poi ricorrente aveva acquistato varie unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio in costruzione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo integrati l'eventus damni e il consilium fraudis ai sensi dell'art. 2901 c.c., valorizzando tra l'altro l'accollo del mutuo della venditrice senza liberazione del debitore originario, il pagamento dell'IVA e i rapporti professionali tra l'amministratore della compratrice e la società venditrice. Con l'unico motivo di ricorso la società acquirente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che si trattava di atto oneroso, che l'accollo costituiva mera modalità di pagamento del prezzo congruo rispetto ai valori di mercato, che i beni erano gravati da ipoteca e quindi mancava un concreto pregiudizio per i creditori chirografari, e che era irrilevante, ai fini dell'elemento soggettivo, la presentazione della domanda di concordato per conto della società venditrice da parte del proprio amministratore unico, professionista incaricato anche dalla venditrice.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito della censura sulla revocatoria, perché rileva d'ufficio, in applicazione dell'orientamento delle Sezioni Unite, che il fallimento della società acquirente, dichiarato nelle more del giudizio, rende improcedibile l'azione revocatoria costitutiva nei confronti della procedura concorsuale. Poiché la revocatoria non può essere esperita per recuperare il bene alla garanzia esclusiva del creditore dell'alienante quando l'acquirente è fallito, la sentenza impugnata viene cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono integralmente compensate per la peculiarità della questione e dell'andamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria è azione costitutiva diretta a reintegrare la garanzia patrimoniale dei creditori; nel caso concreto la Corte richiama la norma soprattutto per spiegare che, quando il bene è coinvolto in un fallimento sopravvenuto dell'acquirente, la tutela non può più essere perseguita in forma reale ma solo concorsuale per equivalente.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Richiamato per descrivere il rito con cui il Tribunale aveva deciso in primo grado.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dal curatore del fallimento sopravvenuto.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio la decisione impugnata in presenza di una causa di improcedibilità del processo.

  • artt. 42, 44, 45, 51, 52 l. fall.

    Letti sistematicamente dalle Sezioni Unite come fondamento del principio di cristallizzazione dell'asse fallimentare alla data della dichiarazione di fallimento e dell'intangibilità del patrimonio fallimentare per titoli successivi.

  • art. 66 l. fall.

    Richiamato dal curatore intervenuto per sostenere l'inammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti di una procedura fallimentare.

  • art. 67 l. fall.

    Richiamato dal curatore intervenuto per sostenere l'inammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti di una procedura fallimentare.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria o fallimentare ha natura costitutiva: non mira a recuperare il bene in sé, ma a reintegrare la garanzia patrimoniale generica del creditore, rendendo il bene aggredibile in esecuzione.
  • Se il terzo acquirente del bene revocando fallisce prima che l'azione revocatoria sia esercitata o definita, l'azione costitutiva è improcedibile o comunque inammissibile nei confronti della procedura concorsuale, perché il bene è ormai attratto nell'asse fallimentare cristallizzato.
  • La tutela del creditore dell'alienante non viene meno, ma si sposta sul piano concorsuale: egli può insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il controvalore del bene, facendo valere in sede endoconcorsuale i presupposti dell'eventuale revocatoria come antecedente logico-giuridico della pretesa.
  • Quando la restituzione materiale del bene non è più possibile per effetto del fallimento sopravvenuto dell'acquirente, la pretesa si converte in una domanda di reintegrazione per equivalente pecuniario.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la sopravvenuta improcedibilità derivante dal fallimento del convenuto in revocatoria e cassare senza rinvio la sentenza che abbia deciso sul merito della domanda costitutiva.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiNesso di causalitàGiudicato

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