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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4854/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo articolato: censura della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva specifica. Si contestava che la Corte d'appello avesse motivato in modo anapodittico il diniego delle attenuanti (richiamando genericamente l'intensita del dolo e la presunta neutralita della confessione) e non avesse valutato favorevolmente elementi come la spontanea costituzione, le dichiarazioni parziali ammettenti, l'assenza di carichi pendenti e la vetustà dei precedenti. Quanto alla recidiva, si lamentava l'assenza di adeguata motivazione sul nesso tra precedenti (risalenti al periodo 1997-2001) e la condotta attuale, nonche l'irrilevanza del precedente non specifico del 2018 (guida in stato di ebbrezza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (riconoscendo che il giudizio di merito, motivato sul rilievo della gravita dei fatti, non è sindacabile in questa sede), ma ha ritenuto fondato il rilievo relativo all'applicazione della recidiva specifica per carenza di motivazione: l'affermazione della Corte d'appello secondo cui i reati sarebbero "sintomatici di una opinabile scelta di vita" è stata giudicata anapodittica e insufficiente a dimostrare il rapporto tra precedenti vetusti e la condotta attuale. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione della recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sulla recidiva; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità dell'imputato è stata dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Richiesto al giudice un obbligo motivazionale specifico quando si affermi la recidiva: occorre spiegare in concreto il nesso tra precedenti e nuova condotta per ritenere la recidiva indice di maggiore capacita a delinquere

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri indicati per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e per l'esame degli elementi della personalita e della condotta; il giudice può dare prevalenza a uno o pochi elementi ritenuti decisivi

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina delle attenuanti; nel caso è stata richiamata come parte delle norme valutabili ai fini dell'applicazione o esclusione delle attenuanti

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Previsioni sul motivo di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge, utilizzate dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito dei limiti e dei presupposti dell'impugnazione per cassazione e della verifica dei motivi in sede di legittimità

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Aggravante contestata in relazione a taluni reati (esposizione nella sentenza di merito); citata nel quadro fattuale delle aggravazioni applicate

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito: in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o assente; il giudice può basarsi su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti
  • Per l'applicazione della recidiva specifica è necessaria una motivazione concreta e specifica che dimostri come i precedenti penali costituiscano una significativa prosecuzione del processo delinquenziale e rivelino una maggiore capacita a delinquere; formule generiche tipo "scelta di vita" sono insufficienti
  • La vetustà dei precedenti è un elemento rilevante: se i precedenti sono molto risalenti il giudice deve spiegare perché li ritiene ancora rilevanti come indice di pericolosita sociale
  • I precedenti non specifici o le contravvenzioni (es. guida in stato di ebbrezza, se qualificata contravvenzione) non rilevano ai fini dell'applicazione della recidiva specifica per delitti
  • Se la cassazione annulla solo una parte della motivazione (es. l'applicazione della recidiva), può disporre il rinvio per un nuovo giudizio su quel punto senza riesaminare l'affermazione di responsabilita, che può rimanere irrevocabile

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