Cassazione Penale, Ordinanza n. 02535/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha condannato per violazioni delle prescrizioni di una misura di prevenzione. Nel ricorso deduce: primo, la necessità di una rivalutazione del compendio probatorio circa l'esistenza delle violazioni contestate; secondo, l'erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; terzo, l'erroneo diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la motivazione non si confronterebbe adeguatamente con i criteri applicati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; il secondo motivo contrastava con la giurisprudenza consolidata sul presupposto ostativo del comportamento abituale ai fini della particolare tenuità del fatto; il terzo motivo era generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva negato le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali per reati di particolare gravità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando sussiste un comportamento abituale, ravvisabile se l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole, anche successivamente al fatto per cui si procede, e tali reati siano incidentalmente accertabili dal giudice procedente.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato e sulla gravità dei reati risultanti dal certificato penale, purché la motivazione sia coerente con il percorso logico seguito dal giudice di merito.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso privo dei requisiti di ammissibilità, perché volto a una rivalutazione del merito o privo di specificità, è dichiarato inammissibile.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del compendio probatorio; i motivi devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito proporre censure che, sotto l'apparenza di vizi di legittimità, mirino in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dalla ricorrenza di un comportamento abituale, che può essere desunto dall'accertamento incidentale di almeno altri due reati della stessa indole commessi dall'autore.
- La censura contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.
- La presenza di precedenti penali per reati di notevole gravità può sorreggere il diniego delle attenuanti generiche se richiamata in modo coerente nella motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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