Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33859/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il fondo di previdenza complementare aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione di contributi previdenziali non versati in misura integrale. La controversia riguardava in particolare la computabilità, ai fini del trattamento di fine rapporto e quindi della base contributiva dovuta al fondo, dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta o dovuta al dirigente cessato dal rapporto. Il tribunale aveva ammesso il credito solo parzialmente, escludendo la quota calcolata sull’indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo che tale indennità non costituisse base di calcolo del TFR. Nel ricorso per cassazione il fondo denunciava violazione dell’art. 2120, comma 2, c.c. e delle disposizioni del CCNL dirigenti 25.11.2009, sostenendo che la contrattazione collettiva prevedesse la computabilità dell’indennità sostitutiva del preavviso ai fini contributivi Previndai.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato il decreto impugnato. Ha affermato che l’indennità sostitutiva del preavviso non rientra nella base di calcolo del TFR, poiché non è una componente fissa e continuativa della retribuzione e, soprattutto, non dipende dal rapporto di lavoro in senso stretto, essendo riferita a un periodo non lavorato e collegata alla natura obbligatoria e non reale del preavviso. La Corte ha inoltre rilevato che né l’art. 23 né l’art. 24 del CCNL richiamato prevedono l’inserimento del preavviso nella base di calcolo del TFR. È stato quindi rigettato il ricorso; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di difese della curatela; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    La base di calcolo del TFR comprende solo le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e aventi carattere di retribuzione fissa e continuativa; l’indennità sostitutiva del preavviso, essendo riferita a un periodo non lavorato e con natura non reale del preavviso, ne resta esclusa.

  • art. 23 CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi 25.11.2009

    Non prevede l’inserimento dell’indennità di mancato preavviso nella base di calcolo del TFR, secondo quanto rilevato dalla Corte.

  • art. 24 CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi 25.11.2009

    Non contiene una previsione utile a includere il preavviso nella base di calcolo del TFR.

  • accordo collettivo 25.11.2009, lett. B

    Invocato dal ricorrente a sostegno della computabilità contributiva dell’indennità sostitutiva del preavviso, ma ritenuto non idoneo a superare il dato dell’art. 2120 c.c. e del CCNL.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato ritenuto sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • L’indennità sostitutiva del preavviso non entra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto quando non sia espressamente prevista dalla contrattazione collettiva e, comunque, non abbia natura di componente fissa e continuativa della retribuzione.
  • Ai fini dell’art. 2120 c.c., rilevano solo le attribuzioni corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro; restano escluse le somme collegate a un periodo non lavorato e a un rapporto ormai cessato con effetto immediato.
  • Una previsione collettiva invocata per estendere la base di calcolo del TFR deve risultare chiara e specifica; in difetto, prevale l’interpretazione restrittiva coerente con il testo dell’art. 2120 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFR
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.