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Sentenza

Sentenza n. 4303/2026 - Roma, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza n. 2157/2017 del Tribunale di Roma - Sezione lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 30981/2016, pubblicata in data 07/03/2017, notificata in data 12/04/2017 e passata in giudicato; con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202506533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, asserita dalla ricorrente, della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 2157/2017

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2157/2017 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato oppure per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso presupponeva l'inesecuzione o il ritardo nell'adempimento da parte del Ministero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, accertando che l'integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario era già avvenuta nel corso del 2020, quindi prima dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza. L'accertamento è risultato dai documenti prodotti dal Ministero resistente e dalla Ragioneria territoriale dello Stato. Venendo meno ab origine l'interesse concreto e attuale all'azione, il giudice non ha esaminato nel merito la richiesta di applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in ragione della soccombenza, e liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di penalità di mora per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la domanda non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del ricorso; la sentenza non specifica un'interpretazione autonoma della norma.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del ricorso; la sentenza non specifica un'interpretazione autonoma della norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per carenza di interesse quando, prima della sua proposizione, il giudicato risulta già integralmente eseguito dall'amministrazione.
  • La domanda di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone un interesse concreto e attuale all'esecuzione del giudicato; tale interesse manca se l'adempimento integrale è già intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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