Sentenza n. 689/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale n. 4 del Consiglio della classe 3^S dell'Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del 13.06.2025, avente all'o.d.g. lo scrutinio finale, in esito al quale è stato sospeso il giudizio per l'alunna -OMISSIS-, subordinando l'ammissione all'anno successivo al superamento delle prove di riparazione nelle materie di inglese e matematica; - del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) redatto dall'Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS- per l'alunna -OMISSIS- in data 07.07.2025; - dell'esito di non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla classe 4^ dell'Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-”, per come risultante dalla tabella di scrutinio differito effettuato in esito agli esami di riparazione pubblicata sul registro elettronico; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e consequenziale che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate all’ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe IV Sez. S dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-”; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 24.10.2025: - della prova scritta di matematica somministrata alla ricorrente in data 01.09.2025 al fine di recuperare il voto insufficiente assegnatole dal Consiglio di classe allo scrutinio del 13.06.2025 con giudizio di sospensione, e della relativa griglia di valutazione; - dei giudizi formulati dalla docente di matematica in esito alla prova scritta dell’01.09.2025 e alla prova orale del 03.09.2025, nonché del voto unico proposto al Consiglio di Classe; - della prova scritta di lingua inglese somministrata alla ricorrente in data 02.09.2025 al fine di recuperare il voto insufficiente assegnatole dal Consiglio di classe allo scrutinio del 13.06.2025 con giudizio di sospensione, e della relativa griglia di valutazione; - dei giudizi formulati dalla docente di lingua inglese in esito alla prova scritta del 02.09.2025 e alla prova orale del 03.09.2025, nonché del voto unico proposto al Consiglio di Classe; - del verbale del Consiglio di classe del 05.09.2025, in esito al quale è stata deliberata la non ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe successiva; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate all’ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe IV Sez. S dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione del giudizio di ammissione alla classe quarta, esiti delle prove di recupero e successiva non ammissione alla classe superiore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore ha impugnato il verbale dello scrutinio finale con cui il Consiglio di classe aveva sospeso il giudizio relativo all’ammissione della studentessa alla classe quarta, subordinandola al superamento delle prove di recupero di matematica e inglese; ha inoltre impugnato il Piano Didattico Personalizzato, l’esito della non ammissione risultante dallo scrutinio differito e, con motivi aggiunti, le prove scritte e orali di recupero svolte nel settembre 2025, le relative griglie e valutazioni, nonché il verbale del Consiglio di classe che aveva deliberato la non ammissione. Nel corso del giudizio, in sede cautelare, il TAR ha disposto la sospensione degli atti impugnati e la ripetizione delle prove di recupero con l’adozione di tutte le misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato per l’anno scolastico 2024/2025.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Dopo la rinnovazione delle prove di recupero nel novembre 2025 secondo le indicazioni cautelari del TAR, l’Amministrazione ha depositato gli esiti nuovamente negativi e il conseguente giudizio di non ammissione alla classe quarta. Poiché tale esito non è stato impugnato e la parte ricorrente ha dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione sugli atti originariamente impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene una causa che determina il venir meno dell’interesse alla decisione; nel caso concreto, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, unitamente alla mancata impugnazione del nuovo esito negativo delle prove rinnovate, ha escluso la permanenza di un interesse concreto e attuale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale nelle ipotesi di riproduzione e diffusione della sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento del trattamento necessario per la tutela dell’interesse legittimo connesso alla protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità degli interessati.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, intervengono nuovi atti o risultati che sostituiscono o rendono non più utilmente contestabili gli atti originariamente impugnati e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- Quando, a seguito di una misura cautelare, l’amministrazione rinnova l’attività valutativa secondo le prescrizioni del giudice e il nuovo esito non viene impugnato, la mancata contestazione del nuovo atto può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sugli atti precedenti.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente l’improcedibilità se permane un’utilità concreta derivante dalla decisione; tuttavia, in presenza di un nuovo esito non impugnato e sostitutivo della precedente valutazione, essa giustifica la definizione del giudizio per improcedibilità.
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