Cassazione Civile, Ordinanza n. 03555/2024 del 07/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici, diplomatisi presso scuole di specializzazione medica in un arco temporale compreso tra gli anni accademici 1991/1992 e 1998/1999, ha agito per ottenere, in relazione agli anni di frequenza dei rispettivi corsi, sia il versamento dei contributi previdenziali, sia il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito e quanto ritenuto dovuto a titolo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i ricorrenti hanno proposto sette motivi di ricorso per cassazione. Con i primi sei hanno dedotto violazioni di norme interne ed euro-unitarie sul trattamento economico degli specializzandi, sostenendo: la spettanza della maggiore remunerazione e della copertura previdenziale; l’erronea mancata rimessione alla Corte di giustizia UE sulla previdenza; l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 d.lgs. 368/1999 per la subordinazione del diritto alla copertura previdenziale a futuri stanziamenti; ulteriori censure costituzionali e convenzionali per la sospensione del diritto; la violazione delle norme e direttive europee sull’adeguata remunerazione; il diritto alla rideterminazione triennale dell’importo e all’adeguamento al costo della vita. Con il settimo motivo hanno contestato la legittimazione passiva dei ministeri evocati, assumendo che gli oneri finanziari gravino sullo Stato tramite i ministeri competenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi dal primo al sesto ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte e che il ricorso non offriva elementi idonei a mutare orientamento. In particolare, ha ribadito che le direttive comunitarie richiamate erano state attuate dal d.lgs. n. 257 del 1991 con la previsione di una borsa di studio, che la successiva direttiva 93/16 non introduceva nuovi obblighi quanto alla misura del compenso, che l’attività degli specializzandi non integra lavoro subordinato ma un peculiare contratto di formazione-lavoro, e che il mancato riconoscimento della copertura previdenziale per il periodo regolato dal d.lgs. n. 257/1991 non viola né l’eguaglianza né il diritto UE. La Corte ha inoltre confermato che l’importo delle borse di studio per gli anni accademici interessati non è soggetto né a incremento per variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale, poiché le varie norme finanziarie hanno progressivamente bloccato la rideterminazione. Il settimo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto/inammissibile; è stato anche dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto per le spese per mancata partecipazione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro delle censure di violazione di legge formulate dai ricorrenti.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
art. 267 TFUE
Il mancato rinvio pregiudiziale è censurato dai ricorrenti, ma la Corte ritiene non necessario rimettere la questione alla Corte di giustizia.
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa alla maggiore remunerazione e alla copertura previdenziale.
art. 41 d.lgs. n. 368 del 1999
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa alla maggiore remunerazione e alla copertura previdenziale.
art. 46 d.lgs. n. 368 del 1999
Censurato per la subordinazione della copertura previdenziale a futuri stanziamenti legislativi.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
La Corte ribadisce che, per gli anni considerati, non opera l’adeguamento triennale e non spetta l’incremento prospettato dai ricorrenti.
art. 13 direttiva n. 82/76/CEE
È richiamata dai ricorrenti per sostenere il diritto a un’adeguata remunerazione e alla rideterminazione periodica, ma la Corte esclude la fondatezza della pretesa nei termini prospettati.
direttive 75/363/CEE e 75/363/CEE
Sono indicate come fonti europee attuate dalla normativa interna sul trattamento degli specializzandi.
direttiva 93/16/CEE
È qualificata come testo compilativo e di coordinamento, privo di innovazioni sulla misura dei compensi.
d.lgs. n. 257 del 1991
Ha dato attuazione alla disciplina europea prevedendo una borsa di studio annua per gli specializzandi.
d.lgs. n. 428 del 1990
Richiamato dai ricorrenti nel settimo motivo sulla legittimazione passiva dei ministeri.
L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12
È interpretato come norma che ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale ed escluso l’applicazione degli aggiornamenti di cui all’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 per il periodo considerato.
L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1
Conferma il blocco degli aggiornamenti della borsa di studio e dell’adeguamento triennale.
L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212
Proroga per il triennio 2006-2008 la disciplina di blocco degli aggiornamenti.
d.l. n. 207 del 2008, art. 41, comma 7
Proroga per gli anni 2009-2013 le disposizioni di blocco richiamate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Per i medici specializzandi disciplinati dal d.lgs. n. 257 del 1991, l’attività svolta non è qualificabile come lavoro subordinato né autonomo, ma come peculiare contratto di formazione, con funzione formativa e non sinallagmatica rispetto alla retribuzione.
- Le direttive europee in materia di formazione specialistica medica non impongono, di per sé, uno specifico regime previdenziale quale componente necessaria della 'adeguata remunerazione', se la normativa interna ha già previsto un trattamento economico conforme alla disciplina attuativa.
- La successiva direttiva 93/16/CEE, avendo natura compilativa e di coordinamento, non introduce nuovi obblighi sulla misura dei compensi per le specializzazioni anteriori alla riforma del d.lgs. n. 368 del 1999.
- Le disposizioni finanziarie succedutesi nel tempo possono validamente bloccare o escludere l’adeguamento triennale e l’indicizzazione della borsa di studio degli specializzandi, quando il legislatore manifesti in modo chiaro la volontà di congelarne l’importo e le relative dotazioni.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto è già coperta da giurisprudenza consolidata e non emergono elementi seri per rimettere in discussione l’interpretazione del diritto dell’Unione.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con un orientamento di legittimità consolidato e non prospetti argomenti nuovi idonei a mutarlo.
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