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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48446/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona per omessa pronuncia della pena accessoria obbligatoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito del Ministero della Giustizia, prevista per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.; il ricorso deduceva violazione dell'art. 475 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che ometteva la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia. La decisione precisa che l'applicazione di tale pena accessoria è automatica per i reati indicati e non richiede valutazioni di merito o fattuali; inoltre indica che, in mancanza di indicazione della durata da parte del giudice di merito, si può fare riferimento alla durata prevista (massimo 30 giorni) e, in assenza di indicazione, a un parametro di 15 giorni. Il dispositivo riportato nel testo fornito risulta incompleto nella parte che indica il numero preciso di giorni.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che incrimina la ricettazione: è uno dei reati per i quali l'imputato è stato condannato dalla sentenza impugnata.

  • art. 474 cod. pen.

    Norma che riguarda introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (reato per il quale è stata pronunciata condanna); collegata alla pena accessoria della pubblicazione prevista dall'art. 475 c.p.

  • art. 475 cod. pen.

    Prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza per specifici reati (tra cui quelli di cui all'art. 473 e 474 c.p.); la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia di tale pena costituisca violazione di legge.

  • art. 608, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce legittimazione al Procuratore generale a proporre ricorso per cassazione contro sentenze di condanna inappellabili; la Corte ne conferma l'applicabilità nel caso concreto.

  • art. 593, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Disciplina le sentenze inappellabili: il richiamo serve a spiegare perché la sentenza di merito fosse impugnabile in cassazione dal Procuratore generale.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio quando la decisione di cassazione non richiede nuovi accertamenti di fatto; la Corte l'ha applicata perché l'applicazione della pena accessoria è predeterminata e non implica valutazioni di merito.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. Unite n. 47502/29.09.2022, altre sentenze di Sez. 5 e Sez. 2)

    I precedenti citati chiariscono l'ammissibilità del ricorso del Procuratore generale in cassazione e il principio secondo cui le pene accessorie previste dalla legge possono essere disposte in cassazione senza rinvio quando la loro applicazione è automatica.

Massime di principio

  • Il Procuratore generale è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro sentenze di condanna inappellabili e può ottenere l'annullamento quando manca la pronuncia di pene accessorie di legge.
  • Quando la legge prevede l'applicazione automatica di una pena accessoria (senza necessità di valutazioni di fatto o di merito), la sua omissione da parte del giudice di merito costituisce violazione di legge rimediabile in cassazione.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre l'applicazione della pena accessoria se l'emanazione della stessa non richiede nuovi accertamenti probatori (art. 620, comma 1, lett. l)).
  • Se il giudice di merito omette di indicare la durata della pubblicazione prevista come pena accessoria, la Corte può fare riferimento ai criteri legali (massimo 30 giorni) e ai parametri interpretativi consolidati (es. 15 giorni) per determinare la durata.
  • In casi analoghi, difesa e giudice devono verificare espressamente la pronuncia delle pene accessorie obbligatorie: l'omissione espone la decisione al rischio di annullamento in cassazione su ricorso del Pubblico Ministero.

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