Cassazione Civile, Ordinanza n. 21138/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia traeva origine dalla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f., del pagamento di euro 165.242,90 eseguito il 26/5/2017 da una società committente in favore di una società appaltatrice/beneficiaria. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e la corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della beneficiaria, rilevando che il pagamento era avvenuto nel periodo sospetto, con mezzo anomalo (delegazione di pagamento), senza prova della mancata conoscenza dello stato di insolvenza. La società beneficiaria ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato istanza congiunta di definizione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, allegando un accordo transattivo e chiedendo la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo sopravvenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e inefficacia della decisione di merito. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di definizione convenzionale della controversia pendente in cassazione, non ricorre una delle ipotesi tipiche di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione; pertanto non opera il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.
Norma posta a fondamento della domanda di inefficacia del pagamento eseguito nel periodo sospetto.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Richiamato per escludere che la sopravvenuta definizione transattiva sia riconducibile alle tipologie decisorie previste dalla norma.
art. 383 c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme sulle decisioni di cassazione per affermare che la cessazione della materia del contendere non rientra nelle ipotesi tipiche lì previste.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per escludere l'inquadramento della fattispecie nell'ambito delle pronunce tipizzate di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato è dovuto solo quando la decisione è di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità; non occorre darne atto quando la pronuncia non rientra in tali fattispecie.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo transattivo, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e cassare senza rinvio la sentenza impugnata, che perde efficacia.
- La sopravvenuta definizione transattiva del rapporto processuale non integra un caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché non esprime un disinteresse delle parti alla decisione, ma una diversa regolazione convenzionale della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato va dichiarato solo nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; se la decisione è resa per cessazione della materia del contendere, il giudice non deve attestare tale presupposto.
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