Sentenza n. 388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2653/2023, che aveva respinto o dichiarato inammissibili le censure contro l’approvazione degli atti della procedura di chiamata e la nomina del candidato vincitore
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva partecipato a una procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia presso il Dipartimento di Chimica, classificandosi terzo. In primo grado aveva impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della commissione, la proposta di chiamata e gli atti conseguenti, deducendo: la mancata esclusione del vincitore per asserite dichiarazioni non veritiere o fuorvianti contenute nel curriculum; l’illegittimità, illogicità e irragionevolezza dei criteri di valutazione; l’erroneità, contraddittorietà, disparità di trattamento e carenza di motivazione nella valutazione dei titoli, dell’attività didattica, della ricerca, delle pubblicazioni, dei congressi, dell’attività gestionale e della terza missione. Il TAR aveva dichiarato inammissibili alcune censure per difetto di interesse e di prova di resistenza, rilevando che il ricorrente era terzo classificato e non aveva contestato la posizione del secondo classificato, e aveva respinto nel merito le restanti doglianze. In appello l’interessato ha contestato tali statuizioni, riproponendo le censure di primo grado. Ha inoltre proposto motivi aggiunti dopo il deposito della relazione della commissione resa in esecuzione di un’ordinanza istruttoria. Il controinteressato ha proposto appello incidentale condizionato contro la declaratoria di improcedibilità del proprio ricorso incidentale.
La decisione
L’appello principale è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’appellante avesse, in astratto, superato la prova di resistenza, poiché le censure complessivamente considerate avrebbero potuto consentirgli di superare sia il secondo classificato, dal quale lo separavano 1,75 punti, sia il vincitore. Ha tuttavia escluso la fondatezza delle doglianze. Il curriculum del vincitore non conteneva dichiarazioni non veritiere o idonee a fuorviare la commissione: il candidato aveva correttamente indicato il ruolo di coordinatore dell’unità locale dell’Università nell’ambito di un progetto europeo, e il finanziamento indicato era stato correttamente inteso come finanziamento complessivo del progetto. La commissione aveva attribuito il punteggio coerente con il ruolo effettivamente svolto. Sono stati ritenuti legittimi anche i criteri di valutazione dell’attività didattica e di ricerca, in quanto espressione della discrezionalità tecnica della commissione e non manifestamente illogici o irragionevoli. L’attività di teaching assistant svolta dall’appellante durante il dottorato presso un’università straniera era stata correttamente qualificata come co-docenza non autonoma e non riconducibile alla didattica frontale valutabile secondo il bando; il diverso trattamento della docenza svolta dal vincitore era giustificato dal carattere autonomo e dalla responsabilità dell’insegnamento. La differente ponderazione tra didattica nazionale e didattica all’estero era ragionevole, così come la previsione di punteggi massimi e differenziati per responsabili, coordinatori e partecipanti a progetti di ricerca. La commissione poteva valorizzare il ruolo svolto e la tipologia del progetto, anziché la sola entità economica del finanziamento, poiché il bando non imponeva una valutazione proporzionale dell’importo finanziato. Anche le contestazioni sui congressi, sulle pubblicazioni, sulle commissioni di dipartimento o di ateneo e sulla terza missione sono state respinte. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire una propria valutazione di merito a quella della commissione, salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, errore o travisamento dei fatti, non riscontrati nel caso concreto. Il dato bibliometrico era stato correttamente verificato alla data fissata dalla commissione, senza considerare citazioni successive. I motivi aggiunti in appello sono stati dichiarati inammissibili perché la relazione della commissione non costituiva un documento nuovo dal quale emergessero vizi degli atti impugnati, ma un atto esplicativo e confermativo del percorso valutativo già fondato sui curricula e sulla documentazione acquisita nel primo grado. L’appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del rigetto dell’appello principale. Le spese del grado sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Costituisce la base normativa della procedura di chiamata del professore universitario di prima fascia.
d.P.R. 445/2000
Invocato dall’appellante in relazione alle asserite dichiarazioni non veritiere del candidato vincitore; il giudice ha escluso che vi fossero dichiarazioni fuorvianti o non veritiere idonee a incidere sulla procedura.
art. 13, comma 1, del bando
Individua gli standard qualitativi per la valutazione dell’attività di ricerca, inclusa la capacità di attrarre finanziamenti competitivi; non impone di valorizzare la sola entità economica dei finanziamenti.
art. 12 del bando
ai fini della valutazione dell’attività didattica siano considerati “il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”
Consente di considerare, ai fini della didattica valutabile, l’autonomia e l’assunzione della responsabilità dell’insegnamento; la mera co-docenza o attività di assistenza non è necessariamente equiparabile alla didattica frontale autonoma.
art. 104, comma 3, c.p.a.
Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati
In appello consente motivi aggiunti solo in presenza di documenti nuovi, non prodotti in primo grado, dai quali emergano vizi degli atti impugnati; non è sufficiente una relazione istruttoria meramente esplicativa o confermativa.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello delle censure non esaminate o assorbite dalla sentenza di primo grado.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per le memorie conclusive e le repliche depositate in vista dell’udienza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure concorsuali, il candidato deve dimostrare un interesse concreto e attuale mediante la prova di resistenza; tale prova è superata quando l’insieme delle censure dedotte, ove accolto anche parzialmente, possa consentirgli di conseguire una posizione utile, anche mediante il superamento dei candidati collocati tra lui e il vincitore.
- La commissione giudicatrice di un concorso universitario dispone di ampia discrezionalità tecnica sia nella predeterminazione dei criteri sia nella valutazione complessiva dei titoli e delle attività dei candidati. Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, errore o travisamento dei fatti, e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione di merito a quella della commissione.
- La valutazione dell’attività didattica può legittimamente distinguere tra insegnamento frontale autonomo, svolto con assunzione della responsabilità del corso o del modulo, e mera co-docenza o attività di assistenza, soprattutto quando quest’ultima sia stata svolta dal candidato durante il dottorato e senza autonomia nella scelta e nella conduzione delle lezioni.
- Nelle procedure comparative, la commissione può articolare criteri differenziati per attività didattiche nazionali, internazionali e post-laurea, attribuendo punteggi diversi in relazione al volume, all’intensità, alla continuità e alla tipologia dell’attività, purché la ponderazione complessiva non sia manifestamente irragionevole o contraddittoria.
- Quando il bando considera la capacità di attrarre finanziamenti competitivi quale uno degli indicatori dell’attività di ricerca, la commissione non è tenuta a determinare il punteggio sulla base della sola entità economica del finanziamento, potendo valorizzare il ruolo del candidato e la tipologia del progetto, se il bando e i criteri predeterminati non prevedono una valutazione proporzionale dell’importo.
- I motivi aggiunti in appello sono ammissibili soltanto se fondati sulla conoscenza di documenti nuovi, non prodotti nel giudizio di primo grado, dai quali emergano vizi degli atti impugnati; una relazione depositata in esecuzione di un’ordinanza istruttoria, che chiarisca o confermi valutazioni già compiute sulla base della documentazione originaria, non integra tale presupposto.
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