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Sentenza

Sentenza n. 667/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per la condanna del Comune di Palmi, in subordine in solido con l’A.T.E.R.P. o, in ulteriore subordine, della sola A.T.E.R.P., alla restituzione, oltre al risarcimento dei danni, ivi incluso quello da occupazione legittima ed illegittima e da azzeramento del valore delle aree relitte divenute inutilizzabili, o, all’integrale ristoro patrimoniale relativamente all’acquisizione di alcune aree di proprietà Serrao d’Aquino, ovvero al pagamento dell’indennizzo, previa acquisizione, a cura del Comune di Palmi, ai sensi dell’art. 42 bis DPR n.327/2001 e relative maggiorazioni, delle aree occupate da esso Comune e/o dall’A.T.E.R.P., nell’ambito del “Rione Pille”.

Giustizia amministrativa202300303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Perdurante occupazione e trasformazione senza valido decreto di esproprio di aree appartenenti al fondo in località Rione Pille, interessate da interventi di edilizia residenziale pubblica, viabilità, area mercatale e parco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno chiesto la restituzione delle aree occupate e il risarcimento dei danni per l’occupazione legittima e illegittima, la trasformazione dei luoghi e la perdita di valore delle porzioni residue; in subordine, hanno domandato il pagamento del controvalore o l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con indennizzi e risarcimenti. Il fondo, originariamente identificato dalla particella 422, era stato coinvolto in tre procedure espropriative avviate a partire dagli anni Settanta: le prime due avevano dato luogo a giudicati civili che avevano trasferito all’IACP/ATERP specifiche porzioni, mentre la terza riguardava ulteriori aree. Il Comune ha contestato l’ammissibilità e la prova dell’occupazione, la sua estensione e la propria responsabilità, attribuendola all’ATERP; quest’ultima ha chiesto di essere estromessa, sostenendo che le occupazioni più recenti fossero imputabili esclusivamente al Comune. La controversia ha richiesto una CTU per individuare le aree occupate, le opere realizzate, i soggetti responsabili e le porzioni già comprese nei giudicati civili.

La decisione

Il ricorso è accolto nei termini precisati in sentenza. È respinta l’eccezione comunale d’inammissibilità: l’occupazione dell’intera particella è stata allegata con sufficiente chiarezza e riscontrata dalla documentazione e dalla CTU. Sono respinte le contrapposte eccezioni di difetto di legittimazione passiva, poiché i due enti hanno concorso, secondo le rispettive funzioni, all’occupazione e alla trasformazione delle aree; le contestazioni sull’imputazione esclusiva erano generiche, non individuando le concrete porzioni asseritamente occupate da ciascun ente. Comune e ATERP sono dichiarati solidalmente responsabili per le restanti aree, mentre il Comune risponde in via esclusiva delle porzioni indicate in sentenza come occupate per strade comunali e nell’ambito del terzo procedimento espropriativo: 580 mq di via Antonio Basile, 1.500 mq di via Francesco Carbone, 1.250 mq del campo di calcio, 1.782 mq dell’area mercatale e ulteriori 1.250 mq trasformati nel Parco Pille, oltre alle aree prospicienti i fabbricati descritte in CTU. Per le aree già trasferite all’IACP/ATERP in forza dei giudicati civili è preclusa una nuova domanda restitutoria o risarcitoria relativa al medesimo bene; le aree estranee a quei giudicati, compresi immobili e terreni rimasti formalmente intestati ai ricorrenti, non ne sono invece coperte. Il giudice dichiara illegittima la perdurante occupazione e condanna alla restituzione dei beni, previa rimessione in pristino: in solido Comune e ATERP per le aree di rispettiva competenza e il solo Comune per quelle di sua esclusiva responsabilità. È fatta salva la facoltà di procedere all’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001; per gli interventi di edilizia residenziale pubblica la competenza è del Comune, e la decisione tra restituzione e acquisizione richiede una valutazione comparativa attuale e motivata, con l’acquisizione quale extrema ratio. Gli enti devono determinarsi sulla restituzione o acquisizione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È accolta anche la domanda risarcitoria: il giudice ravvisa illecito, colpa e nesso causale, e stabilisce ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. i criteri di quantificazione, tra cui il danno da occupazione illegittima pari al 5% annuo del valore venale, da determinare in contraddittorio mediante stima comparativa e con devalutazione e rivalutazione annuale, detraendo quanto già pagato. Gli enti devono formulare la proposta di pagamento entro 60 giorni. La quantificazione definitiva degli importi ulteriori è rinviata alla scelta amministrativa tra restituzione e acquisizione e agli accertamenti conseguenti. Spese di lite liquidate in € 1.500 per ciascuna parte resistente, oltre accessori e rimborso solidale del contributo unificato se versato; spese di CTU, liquidate in € 4.519,20 al netto di eventuali anticipazioni, poste in solido a carico degli enti.

Norme richiamate

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Le stesse, infatti, sono generiche perché formulate, in violazione dell’art. 2697 co.2 c.c., non indicando, in vista dell’affermazione di una responsabilità esclusiva dell’uno o dell’altro ente o di un’azione di regresso, quali concrete porzioni dell’(ex) particella 422 di proprietà dei ricorrenti sarebbero state occupate dal solo Comune di Palmi o dalla sola ATERP, non bastando la mera indicazione della indistinta superficie (quantificata con riferimento ai mq. interessati) asseritamente occupata (“esclusivamente”) dall’uno o dall’altro ente.

    Chi allega la responsabilità esclusiva di uno degli enti o invoca un’azione di regresso deve indicare concretamente le porzioni occupate dall’ente interessato; non è sufficiente riferire una superficie complessiva indistinta.

  • art. 2055, comma 1, c.c.

    Al riguardo, va precisato che esula dal presente giudizio – non essendo stato all’uopo articolata una specifica domanda in primo grado – l’accertamento della ripartizione interna delle responsabilità tra Comune di (…) e IACP in vista di una eventuale azione di regresso» (Cons. Stato sez. IV 15/02/2021 n. 1376; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II 26/02/2024 n. 775 e giurisprudenza ivi richiamata).

    Quando più soggetti concorrono causalmente all’occupazione illegittima, può sussistere responsabilità solidale verso il proprietario; la ripartizione interna delle responsabilità e l’eventuale regresso richiedono una specifica domanda e non sono accertati d’ufficio nel giudizio risarcitorio del proprietario.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    a fronte di un giudicato civile (…) formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l’accertamento del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva, alle parti e ai loro eredi o aventi causa è precluso il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell’azione (di natura personale e obbligatoria) di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, sia dell’azione (di natura reale, petitoria e reipersecutoria) di rivendicazione, sia dell’azione ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

    Il giudicato civile irrevocabile che accerta l’occupazione acquisitiva di un bene preclude, per quel medesimo bene e tra le parti o i loro aventi causa, le successive azioni restitutorie, di rivendicazione e avverso il silenzio su un’istanza di acquisizione ex art. 42-bis.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    In particolare, nell’ultima pronuncia appena citata, si è osservato che l’art. 42 bis configura un “procedimento ablatorio sui generis” il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello “autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo”.

    L’acquisizione ex art. 42-bis non sana retroattivamente l’illecito, ma costituisce un autonomo procedimento ablatorio, giustificabile soltanto da esigenze pubbliche attuali; il suo esercizio deve essere motivato in modo rafforzato e fondato sull’assenza di alternative ragionevoli.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Con riguardo alla quantificazione del danno, in base all’art. 34, comma 4, del c.p.a., il Collegio ritiene di dover stabilire i seguenti criteri

    Il giudice può fissare i criteri in base ai quali l’amministrazione deve formulare al proprietario una proposta di pagamento, lasciando a una successiva fase amministrativa la determinazione concreta delle somme.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., è opportuno disporre, pertanto, che gli enti intimati si determinino in ordine alla restituzione o (quanto al Comune di Palmi: cfr. § 15) all’acquisizione dell’immobile del ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

    La sentenza può imporre all’amministrazione di provvedere entro un termine definito sulla scelta tra restituzione del bene e, nei casi consentiti, acquisizione sanante.

Massime di principio

  • Nelle procedure espropriative delegate per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, la responsabilità per l’occupazione illegittima può gravare in solido sull’ente delegante e sul soggetto delegato quando entrambi abbiano concorso all’occupazione o alla trasformazione e il delegante non dimostri di avere esercitato i propri poteri di controllo e stimolo; la responsabilità esclusiva per specifiche aree richiede l’individuazione concreta delle porzioni e dei comportamenti imputati.
  • Il giudicato civile irrevocabile che accerta il perfezionamento dell’occupazione acquisitiva e trasferisce la proprietà di determinate aree preclude, per quelle stesse aree e tra le parti o i loro aventi causa, successive domande di restituzione, rivendicazione o impugnazione del silenzio su un’istanza di acquisizione ex art. 42-bis; la preclusione non si estende alle porzioni estranee al giudicato né ai soggetti rimasti estranei al giudizio civile.
  • L’occupazione e la trasformazione irreversibile del bene, in assenza di un valido titolo traslativo o di un’acquisizione sanante, non privano il proprietario della titolarità del bene e non impediscono di chiedere la restituzione, previa rimessione in pristino, né il risarcimento per la perdurante occupazione sine titulo.
  • L’acquisizione prevista dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è un procedimento ablatorio autonomo, non una sanatoria dell’illecito. Richiede una valutazione comparativa attuale e una motivazione rafforzata che dimostri esigenze pubbliche eccezionali, l’assenza di alternative ragionevolmente praticabili e il carattere di extrema ratio dell’apprensione; quando l’area sia stata utilizzata per edilizia residenziale pubblica, il provvedimento compete all’autorità che l’ha occupata.
  • Se più amministrazioni hanno concorso causalmente all’occupazione illegittima, il giudice può condannarle in solido verso il proprietario, facendo salva la successiva ripartizione interna o l’azione di regresso, che non rientrano nel giudizio in assenza di una specifica domanda.
  • In sede di condanna generica o di fissazione dei criteri risarcitori, il danno da occupazione illegittima può essere parametrato al valore venale del bene e al 5% annuo per il periodo di occupazione, con determinazione del valore mediante stima comparativa in contraddittorio, rivalutazione annuale e detrazione delle somme già corrisposte; la quantificazione definitiva può essere demandata alla successiva fase amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteDanno da provvedimento illegittimo
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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