Cassazione Penale, Sentenza n. 18676/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza impugnata perché il reato (una contravvenzione commessa il 15/02/2019) è estinto per prescrizione. La decisione si basa sul fatto che la questione era di diritto e rientrava nella declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129, comma 1, c.p.p., rilevabile d'ufficio senza necessità di accertamenti di fatto o valutazioni di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Catania del 13/10/2022 per tardività. La questione centrale riguardava il corretto calcolo del termine di 45 giorni per proporre impugnazione (art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p.) in relazione alla proroga per termine che scade in giorno festivo ai sensi dell'art. 172 c.p.p. Il Tribunale aveva fissato il termine per il deposito della motivazione a 45 giorni, la cui scadenza sarebbe caduta domenica 27/11/2022 e dunque risultava prorogata al 28/11/2022; da tale data, ai sensi dell'art. 172 comma 4, decorreva il termine di impugnazione, che si sarebbe quindi estinto il 13/01/2023. L'appello era stato depositato il 12/01/2023 e pertanto non tardivo.
Norme richiamate
art. 172 cod. proc. pen.
Termine processuale stabilito a giorni che scade in giorno festivo si proroga di diritto al giorno successivo non festivo (comma 3). Inoltre precisa regole sulla decorrenza dei termini che incidono sull'inizio del periodo di impugnazione (comma 4). Nel caso concreto ha determinato la proroga e l'inizio del computo del termine di impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado; la corretta interpretazione e il corretto computo del termine hanno reso tempestivo l'appello depositato il 12/01/2023.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la declaratoria delle cause di non punibilità; nel giudizio di legittimità la relativa questione è rilevabile d'ufficio se non richiede accertamenti di fatto o valutazioni di merito, consentendo la pronuncia sulla estinzione del reato per prescrizione senza rinvio.
Massime di principio
- Se un termine processuale stabilito a giorni scade in giorno festivo o domenica, esso si proroga automaticamente al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'art. 172 c.p.p.; ciò può influire sul calcolo dei termini per le impugnazioni.
- Nel calcolare il termine di impugnazione dopo il deposito della motivazione, verificare con attenzione da quale giornata inizia la decorrenza (art. 172, comma 4) per evitare valutazioni errate di tardività.
- Una dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione può essere annullata se il giudice di legittimità accerta un errore nel computo del termine; è quindi essenziale conservare la prova del deposito e documentare le date rilevanti.
- La declaratoria di cause di non punibilità (es. estinzione per prescrizione) è questione di diritto che la Corte di cassazione può decidere d'ufficio se la decisione non richiede accertamenti di fatto o valutazioni del merito, consentendo l'annullamento senza rinvio.
- Se la questione richiede invece indagini di fatto o valutazioni probatorie, la Corte di cassazione non potrà decidere sul merito e dovrà rinviare il giudizio al giudice di merito.
- In situazioni simili è opportuno verificare tutte le norme rilevanti (calcolo dei termini, momenti di decorrenza, proroghe per festività) e, se favorevole, eccepire tempestivamente l'errato computo del termine e richiedere la declaratoria di estinzione per prescrizione quando applicabile.
- Conservare sempre documentazione certa del deposito (ricevute di protocollo, atti telematici, ecc.) e, in caso di controversia sul termine, presentare subito atto di impugnazione o ricorso per cassazione per non pregiudicare le opzioni difensive.
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