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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13104/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'8/06/2023 che ha rigettato la richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione ex art.671 cod. proc. pen. con riguardo a più sentenze di condanna relative a reati (associazione mafiosa, estorsione, omicidio, detenzione illegale di armi, rapine, ricettazione, tentato omicidio) commessi in periodi diversi. Il ricorrente ha censurato inosservanza ed erronea applicazione dell'art.81 cod. pen. e vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non ha considerato documenti decisivi prodotti dalla difesa (ordinanze e sentenze di merito che avevano già riconosciuto il vincolo della continuazione tra taluni reati, verbali di interrogatorio e atti che attestavano l'ingresso e l'attività nel sodalizio mafioso), limitandosi a ritenere assente un disegno criminoso unitario per diversità di modalità e per la distanza temporale e geografica di alcuni reati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha rilevato carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata e l'omissione di valutazione delle sentenze e degli atti di cognizione prodotti dalla difesa. Richiamando i principi di diritto sull'applicazione ex executivis della continuazione (necessità di valutare indici esteriori del progetto criminoso e la valutazione delle valutazioni già effettuate in sede di cognizione), la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in diversa composizione fisica, affinché riconsideri la richiesta alla luce dei principi affermati e motivi adeguatamente l'eventuale disaccordo con le valutazioni dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra più sentenze irrevocabili; il giudice dell'esecuzione può rideterminare le pene se sussiste un disegno criminoso unitario, valutando indici esteriori atti a dimostrare l'unitarietà progettuale.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso di reati e sul vincolo della continuazione come fattispecie che richiede un'unica volontà progettuale; la sua applicazione richiede verifica della unità progettuale tra le condotte.

  • art. 416-bis cod. pen. e altri articoli sostanziali (es. 629, 575, 412, 416 comma 3, 628, 648, 56 cod. pen.; legge 2 ottobre 1967, n. 895 art.2)

    Articoli penali che definiscono i reati oggetto delle sentenze richiamate; vengono indicati per descrivere il contenuto delle condanne valutate ai fini della richiesta di continuazione.

  • Sez.4, n. 16066 del 17/12/2008 (Di Maria)

    Giurisprudenza che afferma che la prova del progetto criminoso nelle fattispecie di continuazione si desume di regola da indici esteriori significativi, dato che l'interiorità psicologica è inesplorabile.

  • Sez.1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può trascurare le valutazioni già operate in sede di cognizione e deve motivare specificamente se decide diversamente rispetto ai giudici di merito.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 03/07/2013

    Regola che impone diversa composizione del giudice di rinvio in caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva; motivo per cui la Corte ha ordinato il rinvio al G.i.p. in diversa composizione fisica.

Massime di principio

  • In sede esecutiva ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. la richiesta di riconoscimento della continuazione deve essere giudicata alla luce delle risultanze già acquisite in sede di cognizione; il giudice dell'esecuzione non può ignorare le valutazioni dei giudici di merito senza motivazione specifica.
  • La prova del disegno criminoso unitario si desume principalmente da indici esteriori (prossimità temporale e spaziale, identità o omogeneità delle condotte, ruolo e posizione del soggetto nel contesto associativo, dichiarazioni e sentenze che attestano collegamenti), poiché l'interiorità del soggetto è inesplorabile.
  • Documenti come sentenze di condanna, ordinanze che hanno già riconosciuto la continuazione, verbali di interrogatorio e dichiarazioni del reo sono elementi rilevanti e devono essere valutati dal giudice dell'esecuzione; la loro produzione è essenziale in procedimento esecutivo.
  • La sola distanza temporale o geografica può giustificare il diniego della continuazione, ma tale valutazione richiede argomentazione motivata e confrontabile con le valutazioni dei giudici di merito.
  • Se il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta senza adeguata motivazione o omettendo di valutare le sentenze di cognizione, la decisione è annullabile e il rinvio per nuovo esame deve avvenire a diverso collegio, conformemente alla giurisprudenza costituzionale.

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