Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12409/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - dell’Avviso n. 22770 del 7 maggio 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Lombardia, Direzione Generale, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione della soglie minime stabilite per la regione Lombardia; - dell’esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dal ricorrente in data 25 febbraio u.s. (turno pomeridiano) nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante nonché inferiore alla soglia minima prevista per le classi di concorso; - del punteggio numerico, pari a 82 punti, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 4, 40 e 44, del correttore e del foglio risposte; - dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 4, 40 e 44 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta sostenuta dal ricorrente; - dell’Avviso n. 30219 pubblicato, in data 16 giugno u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso l’AS48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - nonchè dell’Avviso n. 30917 pubblicato, in data 19 giugno u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso l’AM48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I grado, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - dell’Avviso n. 31270 pubblicato, in data 20 giugno u.s., con cui la PA resistente ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - degli Avvisi nn. 10511, n. 10534 e n. 10646 con cui l’Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per le classi di concorso di interesse dell’odierna parte ricorrente; -del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse del ricorrente, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; -dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”, poiché lesivo degli interessi del ricorrente; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna parte ricorrente nella prova scritta del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l’inclusione nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, attualmente in corso di svolgimento per la regione Lombardia, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Giustizia amministrativa202508198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione del candidato dalla prova orale del concorso per il personale docente, conseguente all'attribuzione di 82/100 nella prova scritta e all'applicazione delle soglie regionali di ammissione, nonché i quesiti n. 4, 40 e 44 del questionario e gli atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere conseguito 82/100 nella prova scritta del concorso docenti, ha impugnato gli atti con cui non è stato ammesso alla prova orale per le classi AM48, AS48 e ADSS, essendo richiesti, in Lombardia, rispettivamente 86/100 e 94/100. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità, ambiguità o fuorvianza dei quesiti n. 4, 40 e 44, lamentando violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost., arbitrarietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti e illegittimità dell'attribuzione del punteggio. In particolare, ha sostenuto che MindMeister potesse essere considerato risposta corretta al quesito n. 44, che l'antropologia fosse risposta corretta al quesito n. 40 nonostante un refuso nel nome dell'autore citato e che, al quesito n. 4, dovesse ritenersi corretta la risposta relativa all'attaccamento insicuro ambivalente anziché quella relativa all'attaccamento insicuro disorganizzato. Con il secondo motivo ha contestato la soglia mobile di ammissione alla prova orale, superiore alla soglia nazionale di 70/100, deducendo violazione dell'art. 8, comma 2, del bando, dell'art. 8, comma 2, del d.m. 205/2023 e dell'art. 7 del d.P.R. 487/1994, nonché disparità di trattamento, manifesta illogicità, violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e favor partecipationis. Ha sostenuto che il punteggio di 70/100 dovesse costituire l'unico criterio per l'accesso alla fase orale e che la soglia regionale producesse disparità tra candidati di diverse regioni o classi di concorso. Ha inoltre chiesto la rettifica del punteggio, l'ammissione alla prova orale, eventualmente mediante prova suppletiva, e il risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando l'esclusione dalla prova orale e l'attribuzione del punteggio di 82/100. Quanto al primo motivo, il Collegio ha affermato che la formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e che il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di errori inequivocabili, manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza o travisamento, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Il quesito n. 44 è stato ritenuto corretto perché Adobe Premiere è destinato alla creazione e modifica di video, mentre MindMeister serve alla creazione di mappe mentali e costituisce un distrattore. Il quesito n. 40, pur contenendo un refuso nel nome dell'autore citato, è stato ritenuto sufficientemente chiaro, poiché la citazione consentiva di individuare nella filosofia dell'educazione l'unica risposta coerente; l'antropologia è stata considerata inconferente. Il quesito n. 4 è stato ritenuto non erroneo, poiché la presenza della paura della relazione, accanto alla ricerca della vicinanza della madre, caratterizza l'attaccamento insicuro disorganizzato rispetto a quello ambivalente. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto legittima la soglia mobile superiore a 70/100, in quanto prevista dalla lex specialis e conforme all'art. 14-bis, comma 1, d.l. 71/2024, che ammette alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, purché sia conseguito almeno il punteggio minimo di 70/100, includendo anche chi abbia ottenuto il punteggio dell'ultimo ammesso. La soglia è stata ritenuta espressione della discrezionalità dell'amministrazione, funzionale alla selettività della procedura, alla qualità del corpo docente e al buon andamento, senza irragionevole discriminazione. La domanda risarcitoria in forma specifica è stata conseguentemente respinta. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 3, 34 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, diritto all'istruzione e buon andamento non risultano violati dalla formulazione dei quesiti né dall'applicazione della soglia mobile, ritenuta ragionevole e funzionale alla selettività del concorso.

  • art. 8, comma 2, d.m. 205/2023

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della prova scritta e dell'ammissione alla prova orale; il giudice non ravvisa la violazione dedotta.

  • art. 7 d.P.R. 487/1994

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei concorsi pubblici e alla soglia di accesso; il giudice non ravvisa disparità o illegittimità.

  • art. 8, comma 2, del bando di concorso

    Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

    La disposizione legittima un criterio di ammissione basato sul triplo dei posti disponibili e su una soglia concretamente determinata dalla posizione dell'ultimo candidato ammesso, ferma la soglia minima nazionale di 70/100.

  • art. 14-bis, comma 1, d.l. 71/2024

    Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

    La norma costituisce la base legislativa della soglia mobile di ammissione alla prova orale e non è stata ritenuta irragionevole o discriminatoria.

  • art. 59, comma 10, lett. a), d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021

    La disposizione, come modificata dall'art. 14-bis, comma 1, d.l. 71/2024, disciplina il numero dei candidati ammissibili alla prova orale e il punteggio minimo richiesto.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è stata respinta come conseguenza del rigetto delle censure avverso il punteggio, i quesiti e l'esclusione dalla prova orale.

Massime di principio

  • La formulazione dei quesiti e l'individuazione della risposta corretta in una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione; il giudice amministrativo può sindacarle soltanto quando l'errore sia inequivocabile o ricorrano manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza o travisamento, senza sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
  • In un quiz a risposta multipla, le opzioni non corrette possono legittimamente avere margini di plausibilità, purché la risposta individuata dalla commissione sia l'unica sicuramente corretta alla luce del testo del quesito e del contesto tecnico-scientifico di riferimento.
  • Un refuso contenuto in un quesito concorsuale non determina di per sé l'illegittimità della prova quando il contenuto complessivo della domanda consenta comunque di individuare con chiarezza la risposta corretta e il candidato non dimostri che l'errore abbia inciso concretamente sulla scelta della risposta.
  • La previsione di una soglia di ammissione alla prova orale superiore alla soglia minima generale di idoneità è legittima quando sia prevista dalla legge e dalla lex specialis, sia collegata al numero dei posti disponibili e persegua esigenze di selettività, buon andamento e qualità dei vincitori, salvo manifesta irragionevolezza o discriminazione.
  • La soglia minima di 70/100 prevista per l'ammissione alla prova orale opera come requisito minimo inderogabile, ma non impedisce che siano ammessi soltanto i candidati rientranti nel limite numerico stabilito in rapporto ai posti disponibili, includendo anche coloro che abbiano conseguito il punteggio dell'ultimo ammesso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.