Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04976/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che l'aveva condannata per appropriazione indebita, deducendo: 1) violazione di legge e carenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che la condotta non integrasse la fattispecie; 2) ulteriore contestazione sulla sussistenza del fatto tipico, ancora incentrata sulla mancanza dell'elemento oggettivo; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato le prove orali nel senso della gestione del rapporto con la persona offesa e della riferibilità alla ricorrente di iniziative autonome. Il terzo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque infondato, poiché il diniego delle attenuanti era sorretto da motivazione non illogica, fondata sui precedenti per motivi di lucro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati e indeducibili i motivi sulla sussistenza dell'appropriazione indebita, perché aspecifici e privi di reale critica alla decisione di merito; ha inoltre escluso che potesse essere accolto il motivo sulle attenuanti generiche, rilevando che il giudice di merito può motivare il diniego richiamando gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    La fattispecie di appropriazione indebita è richiamata come oggetto delle censure difensive, con contestazione della presenza dell'elemento oggettivo del reato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma ancorata ad elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non è ammissibile se non evidenzia vizi logici o giuridici effettivi e si risolve in una diversa lettura delle prove.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una confutazione analitica di ogni argomento difensivo o di ogni dato favorevole emergente dagli atti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.