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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22154/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo operato dalla Cassa su un trattamento pensionistico già liquidato, qualificato come contributo di solidarietà applicato in forza di una delibera dell’ente e del relativo regolamento previdenziale. Il pensionato ha ottenuto in primo grado l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute e la condanna alla restituzione di quanto prelevato; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che l’ente non avesse potere di introdurre autonomamente un prelievo patrimoniale imposto, riservato alla legge, e ha inoltre accolto l’eccezione di prescrizione per le somme anteriori a una certa data. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme che, a suo dire, legittimavano il contributo di solidarietà e le delibere della Cassa, nonché degli artt. 3, 23 e 38 Cost., sostenendo che il prelievo fosse legittimo; 2) in subordine, violazione delle norme sulla legittimità ed efficacia delle delibere dell’ente, assumendo che esse fossero valide se dirette a garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l’applicazione del termine decennale e sostenendo la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione delle somme trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché contrari a un orientamento ormai consolidato, secondo cui la Cassa non può introdurre, con propri atti o delibere, un prelievo su un trattamento pensionistico già determinato, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta che può essere istituita solo dalla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.; ha inoltre giudicato irrilevanti, ai fini della soluzione, l’autonomia delle casse privatizzate e le norme legislative richiamate dalla ricorrente. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, affermando che l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, perché non ricorrono i presupposti di liquidità ed esigibilità del credito necessari per applicare il termine quinquennale. Non vi è stata pronuncia sulle spese in favore dell’intimato, che non ha svolto difese scritte. La Cassa ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle Ammende e all’ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa dell’autonomia regolamentare della Cassa, ma ritenuto non decisivo rispetto al divieto di introdurre prestazioni patrimoniali imposte con atto dell’ente.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    Invocato per giustificare il contributo di solidarietà, ma non idoneo a superare il principio per cui la prestazione patrimoniale imposta richiede una base legale.

  • delibera Cassa del 27 giugno 2013

    Atto interno dell’ente ritenuto insufficiente a legittimare il prelievo su pensioni già liquidate.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo, ma considerata non decisiva nel caso concreto.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Ritenuto privo di valenza decisiva per legittimare il prelievo imposto dalla Cassa.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Richiamato come interpretazione autentica, ma giudicato non idoneo a mutare il principio secondo cui la prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo per legge.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    Norma invocata dalla ricorrente, ma non tale da fondare il potere della Cassa di applicare autonomamente il contributo.

  • art. 23 Cost.

    È la base del principio affermato: una prestazione patrimoniale imposta su un trattamento pensionistico già determinato può essere introdotta soltanto dalla legge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non risolutivo nel senso prospettato.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare il potere dell’ente di imporre il contributo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, sotto cui sono stati dedotti tutti i motivi.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Utilizzato come fondamento dell’inammissibilità dei primi tre motivi, perché contrari a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • artt. 2946 c.c. e 2948 c.c.

    Richiamati in tema di prescrizione; la Corte ha affermato la prescrizione decennale dell’azione di restituzione, escludendo il termine quinquennale.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    Citato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale, ma non accolto.

  • art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione, ma non ritenuto applicabile nel senso prospettato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Procedura di definizione accelerata richiamata quale contesto processuale della decisione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, in quanto il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ha fondato l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, con regolamento o delibera, un prelievo coattivo su prestazioni pensionistiche già determinate, perché una prestazione patrimoniale imposta è legittima solo se prevista dalla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
  • Le norme che riconoscono autonomia regolamentare e obiettivi di equilibrio finanziario alle casse privatizzate non attribuiscono, di per sé, il potere di imporre trattenute su trattamenti pensionistici già in essere in assenza di una specifica base legale.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso dell’infondatezza della tesi prospettata, il ricorso che riproponga gli stessi argomenti può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
  • L’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà su pensione è soggetta a prescrizione decennale, non trovando applicazione il termine quinquennale quando il credito non presenti i caratteri di liquidità ed esigibilità richiesti per quest’ultimo termine.
  • Nel giudizio definito in conformità alla proposta accelerata non accettata, può applicarsi la condanna ex art. 96 c.p.c. e, nei casi previsti, l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

Testo integrale

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