Cassazione Civile, Ordinanza n. 24335/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione proposta da una società avverso un'intimazione di pagamento fondata su cartelle esattoriali e avvisi di addebito relativi a contributi e premi previdenziali/assicurativi. Nei gradi di merito è stata accolta l'eccezione di prescrizione e la Corte d'appello ha poi regolato le spese compensandole nel rapporto con l'agente della riscossione e confermando la compensazione già disposta anche nei rapporti con gli enti creditori. La società ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese nel rapporto con l'agente della riscossione, sostenendo che la motivazione fosse generica e fondata su ragioni errate, in particolare sull'asserita novità della questione e sull'esito complessivo della lite; 2) violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. per la compensazione delle spese nei rapporti con gli enti previdenziali, contestando l'affermazione secondo cui questi sarebbero rimasti estranei alla prescrizione maturata dopo la notifica degli atti presupposti; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso l'interesse ad impugnare la compensazione delle spese di primo grado nei confronti degli enti, sul presupposto che la soccombenza fosse comunque stata soddisfatta dalla condanna dell'agente della riscossione, ritenuto solvibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese nel rapporto con l'agente della riscossione perché motivata in modo generico con riferimento all'esito complessivo della lite e alla novità della questione, circostanza errata alla luce di un precedente consolidato sulla prescrizione quinquennale dei crediti portati da titoli esecutivi stragiudiziali. Ha inoltre cassato la statuizione sulle spese nei rapporti con gli enti previdenziali, osservando che, in materia di opposizione all'esecuzione/accertamento negativo per prescrizione di crediti previdenziali, il contraddittore necessario è il solo ente creditore e non il concessionario, sicché gli enti non potevano essere considerati estranei né la loro compensazione giustificata. Infine ha censurato la declaratoria di carenza di interesse all'impugnazione, chiarendo che l'interesse alla revisione della regolazione delle spese dipende dalla soccombenza in primo grado e non dalla solvibilità del debitore condannato alle spese. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; la compensazione non può essere disposta con motivazione generica o fondata su ragioni inconferenti.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede una motivazione non stereotipata e riferita a gravi ed eccezionali ragioni, sindacabile in cassazione se illogica o erronea; non è sufficiente il mero richiamo all'esito complessivo della lite o alla novità della questione quando tale novità sia smentita dal diritto vivente.
art. 97 c.p.c.
La disciplina delle spese nei confronti di più parti deve rispettare la reale individuazione dei soccombenti, senza attribuire estraneità a soggetti che sono invece titolari del credito contestato.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad impugnare una statuizione sulle spese deriva dalla soccombenza processuale e dal concreto pregiudizio derivante dalla decisione, non dalla solvibilità del soggetto condannato.
art. 2953 c.c.
È richiamato per escluderne l'applicazione ai crediti portati da titoli esecutivi stragiudiziali; da ciò discende la prescrizione quinquennale richiamata dalla Corte.
d.l. n. 132/2014, art. 13, comma 1
È la norma che aveva modificato l'art. 92 c.p.c. prima della declaratoria di incostituzionalità parziale.
l. n. 162/2014
Legge di conversione del d.l. n. 132/2014 richiamata nel quadro normativo sulla compensazione delle spese.
Corte cost. n. 77/2018
Ha dichiarato incostituzionale la disciplina della compensazione delle spese nella parte in cui non prevedeva la possibilità di compensare anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite non può essere sorretta da formule stereotipate come il generico riferimento all'"esito complessivo della lite"; il giudice deve indicare in modo specifico le ragioni che giustificano la deroga al principio di soccombenza.
- La pretesa novità della questione non è ragione idonea a fondare la compensazione quando la questione sia già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità prima della decisione impugnata.
- In una controversia di accertamento negativo di crediti previdenziali per intervenuta prescrizione, il contraddittore necessario è il creditore istituzionale titolare del credito, non il concessionario della riscossione; la regolazione delle spese deve quindi riferirsi ai soggetti effettivamente soccombenti.
- L'interesse ad impugnare una statuizione sulle spese non dipende dalla solvibilità del debitore condannato, ma dalla soccombenza processuale e dall'utilità concreta che deriverebbe dalla modifica della decisione.
- La prescrizione quinquennale dei crediti portati da titoli esecutivi stragiudiziali non si trasforma in decennale per effetto dell'art. 2953 c.c. se manca un giudicato su un accertamento giudiziale del diritto.
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