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Sentenza

Sentenza n. 1010/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del diniego di sanatoria prot. n. 15153 del 21 marzo 2017.

Giustizia amministrativa201700430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo all’ampliamento di un capannone ad uso deposito agricolo, motivato con l’insanabilità dell’opera in area vincolata e con la carenza documentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso era stato proposto dal richiedente il condono ai sensi della legge n. 326/2003 e proseguito dall’erede dopo il decesso del ricorrente originario. Il Comune aveva negato la sanatoria dell’ampliamento di un preesistente capannone ad uso deposito agricolo, qualificato nella domanda come abuso di tipologia 2, in quanto ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico; aveva inoltre rilevato la carenza di documentazione richiesta con nota del 11 gennaio 2016. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza o incongruenza della motivazione e insussistenza dei presupposti: sosteneva che il diniego non individuasse il vincolo ostativo né verificasse stato ed epoca delle opere e gli elementi tecnici rilevanti, e che fosse stato adottato senza il parere della Soprintendenza, che avrebbe potuto imporre prescrizioni. Con il secondo motivo lamentava violazione della normativa sul condono e erroneità dei presupposti quanto alla carenza documentale, affermando di avere prodotto gli atti prescritti, compresi i pagamenti, la documentazione fotografica e la descrizione delle opere; contestava la necessità degli ulteriori documenti richiesti e invocava la richiesta di compatibilità paesaggistica presentata il 28 gennaio 2005 e la disciplina regionale sul possibile formarsi del titolo in sanatoria per decorso del termine.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il diniego come provvedimento plurimotivato, fondato su due ragioni autonome, e ha rilevato che la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a sostenerlo. Ha quindi esaminato il primo motivo e lo ha respinto: l’opera, consistente nell’ampliamento di un manufatto e dichiarata nella domanda come abuso di tipologia 2, è un abuso maggiore ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico. In base alla disciplina del terzo condono e alla normativa regionale del Lazio applicabile ratione temporis, tali opere non sono condonabili in area vincolata, anche se conformi agli strumenti urbanistici e anche se realizzate prima dell’imposizione del vincolo. Per questa tipologia di abuso il diniego è vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione dell’opera e al richiamo del vincolo; risultavano quindi infondate le censure relative alla mancata indicazione del vincolo e all’omesso parere della Soprintendenza. Il secondo motivo sulla documentazione è rimasto assorbito, essendo sufficiente la prima autonoma ragione ostativa. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 26, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    “Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (…)”.

    La disposizione individua le tipologie di illecito astrattamente suscettibili di sanatoria, ma va coordinata con le ulteriori preclusioni del comma 27 e con la normativa regionale applicabile.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

    Nel terzo condono la preclusione opera per le opere abusive in area vincolata che ricadono nella fattispecie prevista dalla lettera d). Per gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3, la disciplina regionale laziale applicabile nel caso esclude la sanatoria anche quando l’opera sia conforme alle prescrizioni urbanistiche e anche se il vincolo è anteriore o successivo alla realizzazione.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004

    “anche se realizzate prima dell'apposizione del vincolo”.

    La disciplina regionale del Lazio estendeva la preclusione per le opere realizzate su immobili vincolati anche alle opere anteriori all’imposizione del vincolo; tale regola concorre a escludere la sanatoria dell’abuso maggiore oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono, gli abusi maggiori riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 non sono sanabili quando insistono su area sottoposta a vincolo paesaggistico secondo la disciplina regionale laziale applicabile ratione temporis, anche se conformi agli strumenti urbanistici e, in base a tale disciplina regionale, anche se realizzati prima dell’imposizione del vincolo.
  • Per il diniego di condono relativo a un abuso maggiore in area vincolata, avente natura vincolata, è sufficiente che l’amministrazione descriva l’opera e richiami il vincolo ostativo; non è necessaria una motivazione ulteriore né il previo parere dell’autorità tutoria quando la sanatoria è preclusa direttamente dalla legge.
  • Quando un provvedimento è fondato su motivazioni autonome e concorrenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerlo; il rigetto delle censure contro tale ragione rende superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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