Cassazione Penale, Sentenza n. 2104/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cammarota: impugna l'ordinanza per inammissibilità dell'appello ritenendo erronea l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. perché, essendo detenuto per altra causa e avendo partecipato al primo grado in videoconferenza, non doveva depositare la dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'atto di appello. Criscuolo: contesta che la Corte avesse ritenuto insufficiente la firma digitale del difensore come sostitutiva dell'autenticazione della dichiarazione di domicilio; sostiene che la sottoscrizione digitale del difensore equiparata all'autografa (nuovo art. 111-bis c.p.p.) assicura l'autenticazione tacita. Sesso: contesta la dichiarazione di inammissibilità per aspecificità dei motivi; sostiene che l'appello conteneva censure specifiche (mancata perizia antropometrica, insufficienza del riconoscimento da parte di persona offesa e testimone oculare, invocazione dell'attenuante dell'art. 114 c.p. e contestazione della determinazione della pena in ragione del comportamento collaborativo e del rito abbreviato).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi dei tre appellanti. Per Cammarota ha affermato che la prescrizione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. non si applica all'appellante detenuto (anche se per altra causa) che ha partecipato al primo grado in videoconferenza, pertanto l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile per mancato deposito della dichiarazione di domicilio. Per Criscuolo ha stabilito che la firma digitale apposta dal difensore sugli atti telematici e sulla procura speciale vale come autenticazione tacita della sottoscrizione dell'assistito, rendendo legittima la dichiarazione di domicilio allegata. Per Sesso ha ritenuto che la Corte territoriale ha impropriamente utilizzato la causa di inammissibilità per motivi che risultavano, invece, specifici e meritavano esame di merito; i giudici di merito hanno risposto alle doglianze, dimostrando che le censure erano rice- vibili e pertanto l'inammissibilità era erronea. Conseguentemente la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1-ter
La Corte afferma che la prescrizione di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione non si applica al ricorrente detenuto (anche se per altra causa) che ha partecipato al primo grado in videoconferenza, dovendosi procedere alla notificazione a mani proprie del detenuto e garantito l'accesso effettivo alla giustizia.
art. 111-bis c.p.p.
Il nuovo testo equipara la sottoscrizione digitale alla sottoscrizione autografa del difensore e, per ciò stesso, consente che la firma digitale del difensore operi come autenticazione tacita delle sottoscrizioni degli atti telematici dell'assistito.
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Rilevato in relazione alla firma digitale del difensore: la firma digitale apposta conformemente a questa disposizione è idonea ad attestare provenienza e riconducibilità dell'atto al difensore, fungendo da elemento di autenticazione della sottoscrizione dell'assistito.
art. 114 c.p.
Invocata come attenuante rimessa all'esame di merito: la Corte rileva che la richiesta di applicazione dell'attenuante per mera assistenza/logistica ai correi è motivo specifico che deve essere valutato nel merito e non può giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato come parametro di garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia: le regole formali non devono tradursi in un sostanziale diniego di tutela (eccessivo formalismo che impedisca l'impugnazione).
artt. 156, 161, 162, 164 c.p.p.; art. 39 disp. att. c.p.p.
Richiamati nei motivi di impugnazione; la Corte ha valutato tali disposizioni in relazione ai profili di specificità dei motivi e agli adempimenti formali richiesti per l'impugnazione, confermando che formalismi non possono precludere l'accesso al giudizio quando la sostanza dell'impugnazione è concreta.
Massime di principio
- Se l'imputato ha partecipato al giudizio di primo grado in videoconferenza perché detenuto (anche per altra causa), l'obbligo di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'appello ex art. 581, comma 1-ter c.p.p. non trova applicazione; la notificazione a mani proprie del detenuto garantisce l'accesso effettivo al giudizio.
- La firma digitale del difensore su atti telematici e sulla procura speciale può valere come autenticazione tacita della sottoscrizione dell'assistito: gli organi giurisdizionali devono evitare formalismi che trasformino vizi formali in ostacoli sostanziali all'impugnazione.
- La Corte d'appello può dichiarare l'appello inammissibile soltanto quando i motivi siano intrinsecamente aspecifici e privi di contenuto critico; quando l'atto di appello ripercorre la motivazione di primo grado e solleva censure fattuali e giuridiche specifiche, l'organo di merito deve valutare il gravame nel merito e non estrometterlo per mera genericità.
- Le preoccupazioni di ordine procedurale non devono comprimere il diritto di difesa e il diritto di accesso al processo sanciti anche da norme sovranazionali (Cedu art. 6); i formalismi inutili che non incidono sulla certezza dell'identità o della volontà dell'imputato vanno superati.
- In presenza di censure che riguardano la valutazione probatoria (es. mancate perizie, affidabilità dei testimoni, attribuzione di ruolo esecutivo vs. logistico), l'esame compete al merito e non giustifica l'esclusione dell'impugnazione per vizi di forma.
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