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Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 29/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2025.

Giustizia amministrativa202500903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate con una sentenza del giudice ordinario, regolarmente notificata e divenuta definitiva. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nella pronuncia e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità del credito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza del creditore, nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudizio presupposto.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
  • Quando il giudicato non è stato eseguito e l'Amministrazione non contesta specificamente la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già pagato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere investito del compito di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'adempimento, anche mediante il coinvolgimento delle strutture organizzative competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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