Cassazione Penale, Sentenza n. 24210/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale n.3900/2016 RG. Lamentava violazione di legge nella valutazione dell'"impossibilità" di produrre la certificazione consolare, sostenendo di aver corretamente inviato richiesta di certificazione reddituale via fax all'Autorità consolare della Repubblica del Cile e che quindi l'impossibilità oggettiva a procurarsi la certificazione era stata dimostrata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, ai fini dell'ammissione al patrocinio per imputato straniero extra-UE, la domanda alla autorità consolare deve essere presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio per poter configurare l'"impossibilità" di produrre la certificazione. Nel caso concreto la richiesta alla autorità consolare risultava avanzata nella stessa data della domanda di ammissione, per cui non è stato dimostrato il presupposto normativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 2
Il requisito della "impossibilità" di produrre la certificazione consolare va inteso come ogni evento che impedisca l'allegazione della certificazione a corredo dell'istanza; per provarla è necessario che la richiesta alla autorità consolare sia stata effettuata prima della domanda di ammissione al patrocinio e che non sia pervenuta risposta o che il tempo necessario sia incompatibile con l'urgenza della difesa.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 94, comma 2
Prevede l'autocertificazione per l'imputato straniero non appartenente all'UE, subordinata al requisito dell'impossibilità di produrre la certificazione consolare come indicato dall'art. 79, comma 2.
Testo unico n. 115/2002 - art. 90 e ss.
Regolano il procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato; richiamano le regole procedurali applicabili quando la richiesta di patrocinio concerne la difesa in un processo penale.
P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 96
Stabilisce che in ordine all'ammissibilità dell'istanza e alla spettanza del patrocinio decide il magistrato avanti al quale pende il procedimento per cui è richiesta la difesa.
P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Attribuisce al Presidente della Corte il potere di decidere sul reclamo avverso la decisione di inammissibilità; nel caso è stato applicato dal Presidente per confermare la decisione della sezione penale.
Massime di principio
- Per dimostrare l'"impossibilità" di produrre la certificazione consolare è essenziale che la richiesta all'autorità consolare sia stata inviata prima della domanda di ammissione al patrocinio; una richiesta fatta nella stessa data della domanda non prova l'impossibilità.
- Occorre conservare e produrre prove temporali (fax, ricevute, protocolli, mail con data e ora) della richiesta alla rappresentanza consolare e di eventuali comunicazioni di mancata risposta o di tempi incompatibili con l'urgenza della difesa.
- La valutazione sull'ammissibilità dell'istanza di patrocinio in corso penale spetta al magistrato davanti al quale pende il procedimento; i rimedi contro la decisione possono seguire i percorsi ordinari (reclamo al Presidente e impugnazione), ma la giurisprudenza è rigida sul requisito temporale della richiesta consolare.
- L'autocertificazione prevista per gli imputati extra-UE è ammessa solo se sussiste la documentata impossibilità di ottenere la certificazione consolare; senza adeguata prova temporale la dichiarazione non è sufficiente.
- In situazioni di urgenza è possibile giustificare tempi brevi, ma resta indispensabile dimostrare che il tempo necessario per ottenere la certificazione sarebbe incompatibile con la tempestiva predisposizione della difesa di fiducia.
- Quando si richiede il patrocinio a spese dello Stato è fondamentale allegare tutta la documentazione reddituale prevista o, se impossibile, una chiara e provata sequenza cronologica degli atti compiuti per ottenerla (richiesta alla rappresentanza consolare antecedente, prova di mancata risposta, comunicazioni ufficiali).
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