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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24965/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 novembre 2025. Dai passaggi riportati emerge che i primi due motivi di ricorso riproponevano doglianze già formulate con l'impugnazione precedente e già esaminate dal giudice di merito, contestando la sussistenza della minaccia, il riconoscimento della responsabilità concorsuale e il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. Inoltre veniva evocata la questione della attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, ma la Corte rileva che tale questione non era stata devoluta con l'appello, depositato il 12 luglio 2025, con conseguente violazione della catena devolutiva ex art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi non superanti la soglia di ammissibilità perché meramente reiterativi di censure già vagliate dalla Corte di merito con motivazione non manifestamente illogica e aderente alle risultanze processuali. Quanto alla questione dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024, ha rilevato che essa non era stata devoluta con l'appello, sicché non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione per violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata richiamata come oggetto di diniego da parte del giudice di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito perché il motivo è reiterativo e non autosufficiente a superare l'inammissibilità.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Una questione non devoluta con l'appello non può essere dedotta per la prima volta in cassazione; la mancata devoluzione determina una violazione della catena devolutiva e impedisce l'esame del motivo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    La nuova attenuante introdotta dalla pronuncia costituzionale non è esaminabile in cassazione se non previamente devoluta nei gradi di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, quando questa sia logicamente coerente e aderente alle emergenze processuali.
  • La Corte di cassazione non può esaminare questioni nuove non devolute al giudice di appello, poiché opera il principio della catena devolutiva: la deduzione per la prima volta in cassazione integra una violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Le questioni relative a nuove attenuanti o a sopravvenienze normative/giurisprudenziali devono essere introdotte tempestivamente nei gradi di merito; in difetto, non possono essere recuperate in legittimità.
  • Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia immune da manifeste illogicità e sorretta da un percorso argomentativo coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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