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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02976/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di risarcimento danni proposta da un cliente nei confronti del proprio difensore, assumendo che l'avvocato avesse introdotto un appello dinanzi alla giustizia tributaria senza valida procura alle liti, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e perdita della possibilità di ottenere l'accoglimento dell'azione proposta contro l'ente riscossore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova del nesso causale tra condotta professionale e danno; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo l'appello inammissibile perché non censurava la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sulla mancata allegazione e prova delle ragioni per cui, se il giudizio tributario fosse stato ammissibile, avrebbe avuto probabilità di accoglimento. Con il ricorso per cassazione il cliente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la perdita di chance fosse già stata allegata sin dal primo grado e che la declaratoria di inammissibilità dell'appello tributario fosse di per sé fonte di danno; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che l'appello fosse munito di tutti i requisiti di specificità richiesti dalla norma; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c. e 2697 c.c., contestando la ritenuta tardività delle deduzioni svolte nella seconda memoria istruttoria, che sarebbero state mera esplicazione di quanto già dedotto nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata, cioè la mancata allegazione/prova, già nel primo grado e poi validamente in appello, delle specifiche ragioni che avrebbero reso probabilmente vittorioso il giudizio tributario; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché l'art. 342 c.p.c. era inconferente rispetto alla reale ragione di inammissibilità, che non dipendeva dalla forma dell'appello ma dalla carenza di censura alla decisione di primo grado. Il terzo motivo è stato respinto perché lo stesso ricorrente ammetteva che nel ricorso introduttivo vi era stata solo una deduzione generica del nesso tra condotta professionale e danno, mentre la concreta indicazione del motivo di fondatezza della pretesa era stata introdotta soltanto nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., quindi tardivamente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È stato evocato dal ricorrente come norma sulla valutazione della prova, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate perché non centrate sulla reale motivazione della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    È stato invocato per sostenere una diversa ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha rilevato che il punto decisivo era la mancata allegazione e prova del nesso causale e della probabilità di accoglimento dell'azione originaria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato indicato quale parametro di legittimità per le violazioni di legge dedotte, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale era solo evocato nel primo motivo; la Corte lo ha considerato inammissibile anche perché non adeguatamente e specificamente articolato.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto la norma inconferente, poiché l'inammissibilità dell'appello non dipendeva da difetto formale dei requisiti di specificità, ma dalla mancata censura della ratio decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto tardive le deduzioni introdotte con la seconda memoria istruttoria, perché in quella sede possono essere svolte attività istruttorie o esplicative, non l'introduzione ex novo della ragione di fondatezza della domanda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata applicata la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare in modo specifico non solo l'errore professionale, ma anche il nesso causale e la probabilità di esito favorevole dell'iniziativa giudiziaria che si assume mal gestita; una deduzione meramente generica non è sufficiente.
  • In appello, la censura deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza di primo grado: se il giudice di merito rigetta perché manca la dimostrazione della fondatezza probabile dell'azione originaria, l'impugnazione è inammissibile se si limita a contestare profili non decisivi o diversi.
  • Non è pertinente invocare l'art. 342 c.p.c. quando il problema non è la specificità formale dell'atto di appello, ma l'omessa critica alla ragione decisiva posta a base della sentenza gravata.
  • Le deduzioni che introducono per la prima volta il fatto o l'argomento decisivo di fondatezza della pretesa non possono essere recuperate mediante memorie istruttorie successive, se la loro funzione è solo quella di precisare o provare fatti già allegati e non di colmare un originario difetto di allegazione.
  • In cassazione la critica deve essere costruita sulla decisione effettivamente impugnata: una doglianza che investa la sentenza di primo grado, anziché la ratio della sentenza d'appello che l'ha confermata, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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