Cassazione Civile, Ordinanza n. 25175/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da una domanda di rimborso del credito di accisa sull’energia elettrica presentata da una società contribuente, distinta per la quota Stato e per la quota Regione. Gli uffici competenti avevano riconosciuto il rimborso solo parzialmente, ritenendo decaduta la pretesa per una parte del credito, perché già presente a credito in una precedente dichiarazione annuale e quindi, secondo l’amministrazione, soggetta al termine biennale di cui all’art. 14 del testo unico sulle accise. La contribuente aveva impugnato i dinieghi parziali; in appello la CTR aveva accolto il gravame, affermando che il credito riportato nelle dichiarazioni successive si rinnova come nuovo saldo creditorio. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 56 del medesimo testo unico, per avere la CTR escluso la decadenza del diritto al rimborso del credito maturato nel 2006 ed esposto nella dichiarazione 2007, poi riproposto fino alla dichiarazione 2008, nonostante l’istanza fosse stata presentata solo nel febbraio 2010.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che emerge nella dichiarazione annuale e che viene portato in detrazione nei successivi versamenti di acconto non è immediatamente reclamabile, perché il rapporto tributario si chiude solo con l’ultima dichiarazione utile. Di conseguenza, il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale definitiva nella quale quel credito risulta ancora riportato. Applicando tale principio al caso concreto, la domanda di rimborso del 2010 è stata considerata tempestiva rispetto alla dichiarazione 2008, sicché la sentenza della CTR è stata confermata, pur con motivazione integrativa e corretta dalla Corte. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della questione e per gli oscillamenti giurisprudenziali; è stato inoltre escluso l’addebito dell’ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995
Il rimborso dell’accisa indebitamente pagata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni; nel caso di crediti da accise sull’energia elettrica portati a saldo e riassorbiti nei successivi acconti, il termine decorre dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale definitiva.
art. 56 del d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non vi attribuisce un’autonoma portata decisiva nel caso concreto rispetto al regime del rimborso e della decadenza.
art. 26, comma 8, d.lgs. n. 504 del 1995
Il pagamento dell’accisa avviene in rate di acconto mensili e conguaglio finale; ciò mostra che i versamenti mensili sono modalità di adempimento di un unico debito frazionato.
art. 331 c.p.c.
Non ricorreva l’esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto pubblico regionale, trattandosi di cause scindibili.
art. 332 c.p.c.
Non era necessaria la notificazione del ricorso alla Regione nel giudizio di legittimità, in ragione della scindibilità delle cause e dell’intervenuto decorso del termine di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
Il decorso del termine lungo di impugnazione ha escluso la possibilità per il soggetto non evocato di proporre ricorso incidentale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto a fondamento del ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio con memoria della controricorrente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti specifici sul tema e per confermare l’orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicabile perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accise sull’energia elettrica, il credito che emerge dalla dichiarazione annuale e viene riportato nei periodi successivi non costituisce un credito autonomo immediatamente esigibile, ma una componente del saldo finale del rapporto tributario.
- Il termine biennale di decadenza per il rimborso dell’accisa decorre dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale definitiva nella quale il credito risulta ancora esposto, non dalla prima dichiarazione in cui esso è maturato se il credito è stato poi ripreso e utilizzato nei periodi successivi.
- Quando il pagamento dell’imposta è strutturato in acconti mensili e conguaglio finale, gli acconti non si risolvono in autonomi debiti separati, ma in modalità di adempimento di un unico debito frazionato; ciò rileva ai fini dell’individuazione del dies a quo della decadenza.
- In presenza di cause scindibili, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto pubblico non evocato, né la sua notificazione in cassazione, se il termine per impugnare è già spirato.
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