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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37119/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per truffa aggravata dalla minorata difesa (pena: 8 mesi reclusione e euro 600 multa) formulando sette motivi: 1) censura per ritenuta intempestività dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore; 2) correlata violazione procedurale (art. 606 c.p.p.); 3) vizio per mancata nullità della sentenza di primo grado per assenza di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 522 c.p.p.) con riferimento all'aggravante richiamata; 4) richiesta di applicazione della legge piu favorevole che renderebbe procedibile a querela la fattispecie (art. 640 c.2 n.2 ter) e relativa declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela; 5) doglianza sull'insussistenza dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p. e art. 640 c.2 n.2 ter); 6) deduzione che la condotta fosse mero inadempimento contrattuale e non truffa per mancanza di dolo iniziale; 7) pretesa illogicità nella qualificazione normativa dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: - ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi di censura procedurale relativi al presunto legittimo impedimento del difensore, perché l'istanza di rinvio è stata depositata tardivamente rispetto all'obbligo di tempestiva segnalazione 'appena conosciuta' la contemporaneità degli impegni; - ha respinto le censure sulla mancata nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ritenendo che le risultanze dibattimentali e la memoria difensiva avessero consentito adeguata discussione e che l'aggravante fosse congruamente motivata; - ha confermato che l'aggravante della minorata difesa può integrare la truffa 'on line' quando il venditore trae vantaggio dalla distanza e dall'impossibilità concreta di verifica da parte dell'acquirente; - ha escluso l'applicabilità della procedibilità a querela (art. 640 c.2 n.2 ter) nei termini invocati, precisando che la legge modificativa non incide quando il reato è aggravato dalla minorata difesa che mantiene la procedibilità d'ufficio; - ha ritenuto infondato il rilievo che la condotta fosse mero inadempimento, confermando l'esistenza del dolo iniziale sulla base degli elementi probatori (annunci, prezzi vantaggiosi, irreperibilità dopo pagamento, rimborsi solo dopo querele). Conseguentemente è stata confermata la pronuncia di merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e alla possibilità di richiesta di trattazione orale; la Corte osserva che il processo si è svolto secondo le norme procedurali vigenti in assenza di richiesta orale rituale

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti di sindacato, specie sulle questioni di diritto e sulla motivazione

  • art. 179 e art. 420 ter cod. proc. pen.

    Regole sul legittimo impedimento del difensore: l'impedimento deve essere prospettato appena conosciuto, con indicazione specifica delle ragioni e dell'assenza di codifensore o sostituto; il mancato rispetto di questi obblighi giustifica il rigetto dell'istanza

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla nullità per difetto di correlazione fra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto inapplicabile la nullità, avendo il dibattimento e la memoria difensiva consentito il confronto sulle connotazioni della condotta

  • art. 640 cod. pen., comma secondo, n. 2, n. 2 bis, n. 2 ter

    Norme sulla truffa aggravata, incluse le ipotesi con strumenti informatici; la Corte distingue la sopravvenuta procedibilità a querela per alcune ipotesi telematiche (2 ter) dalla fattispecie aggravata per minorata difesa: se sussiste quest'ultima, il reato resta procedibile d'ufficio

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Aggravante per aver approfittato delle condizioni di minorata difesa: la Corte la applica alla vendita a distanza quando il venditore trae vantaggio concreto dalla distanza e dall'impossibilità di controllo dell'acquirente

  • Legge 28 giugno 2024, n. 90

    Ha esteso la procedibilità a querela ad alcune ipotesi di truffa telematica; la Corte chiarisce che tale innovazione non incide sull'azione d'ufficio quando ricorre l'aggravante della minorata difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte la applica al ricorrente

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamata indirettamente rispetto all'onere di rappresentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto; contribuisce al quadro degli obblighi del difensore in caso di impedimento

  • Direttiva 83/11, art. 6 (normativa comunitaria in tema di informazioni al consumatore)

    Citata in relazione alle informazioni che il venditore avrebbe dovuto fornire; la Corte osserva che, pur risultando partita IVA e società, l'effettiva reperibilità del venditore era comunque preclusa dagli elementi fattuali

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere presentata 'appena conosciuto' l'impegno concorrente e deve specificare motivi, assenza di codifensore e impossibilità di sostituzione; la tardività porta al rigetto.
  • Per distinguere truffa da mero inadempimento contrattuale è decisivo provare il dolo iniziale: offerte ingannevoli sistematiche, irreperibilità dopo il pagamento e condotte idonee a creare falsa aspettativa sono indizi di dolo.
  • L'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5) può integrare la truffa online quando il venditore trae vantaggio concreto dalla distanza e dall'impossibilità di verifica dell'acquirente, anche se la società venditrice risulta formalmente identificabile.
  • La modificazione legislativa che rende procedibili a querela talune truffe telematiche non elimina la procedibilità d'ufficio quando il fatto è aggravato ex art. 61 n.5; quindi va sempre verificata la concreta qualificazione aggravatoria.
  • Le censure di mera motivazione su questioni di diritto sono spesso inammissibili in cassazione: il ricorrente deve prospettare specifiche violazioni di legge per consentire sindacato di legittimità.
  • La mancata deposizione di conclusioni scritte da parte della difesa in cassazione e l'omesso rispetto degli oneri procedurali possono indebolire la posizione del ricorrente e facilitare l'inammissibilità del ricorso.
  • In generale, nei contratti di vendita online il giudizio si concentra sulle concrete modalità di esecuzione (comunicazioni, reperibilità, comportamento post-pagamento) per valutare la sussistenza del reato.

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