Cassazione Civile, Ordinanza n. 27232/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un contratto d'opera avente ad oggetto un intervento su una macchina da stampa di proprietà della tipografia di una parte. La committente chiese la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni, sostenendo che l'intervento affidato fosse finalizzato alla riparazione del motore della macchina e che, dopo la riparazione, persistessero anomalie di assorbimento che avevano reso necessari ulteriori interventi. La controparte resistette affermando che l'incarico riguardava soltanto il controllo delle uscite e delle spazzole, non la completa riparazione del motore, e che le verifiche svolte successivamente servivano solo a escludere che il guasto dipendesse dalle attività effettivamente eseguite. I giudici di merito rigettarono la domanda, ritenendo che l'oggetto della prestazione risultasse dalla documentazione di trasporto e dalla fattura, entrambe riferite al controllo e sostituzione delle spazzole. In cassazione la ricorrente dedusse, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione di molte norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente delimitato l'oggetto dell'incarico e trascurato che il prestatore d'opera avrebbe dovuto segnalare l'anomalia riscontrata; con il secondo motivo denunciò omesso esame di un fatto decisivo per errata valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e nullità, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'oggetto del contratto, operazione non consentita in sede di legittimità, essendo la prova dell'incarico onere della parte che agiva per la risoluzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una "doppia conforme", che impedisce la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei termini dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi della disciplina sul contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
richiamato come base della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera
art. 112 c.p.c.
invocato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte rileva che la censura tende in realtà a contestare la valutazione delle prove
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza è inammissibile perché chiede un diverso apprezzamento del merito
art. 1176 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate
art. 2224 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate
art. 1346 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate
artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371 c.c.
richiamati per contestare l'interpretazione del contenuto del contratto; la Corte li considera invocati al fine di sollecitare una diversa lettura delle prove documentali
art. 2727 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro formale di deduzione della violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
usato come parametro formale di deduzione della nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, dichiarato inammissibile per doppia conforme
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo in presenza di doppia conforme
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di risoluzione per inadempimento, spetta alla parte attrice provare la fonte del proprio diritto e, in particolare, l'oggetto concreto della prestazione dedotta come inadempiuta.
- Quando il giudice di merito ricava l'oggetto del contratto da documenti e risultanze istruttorie, la censura che mira a ottenere una diversa ricostruzione del rapporto non è ammissibile in cassazione se traveste una richiesta di nuovo esame del fatto sotto forma di violazione di legge.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se, in realtà, mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado sui fatti rilevanti, ricorrendo la c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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