Cassazione Penale, Sentenza n. 23911/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione di un cellulare sostenendo che la decisione si è basata esclusivamente sui dati desumibili dai tabulati/accertamenti telefonici acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della disciplina più garantista (D.L. n.132/2021, art.1 comma 1‑bis). I motivi dedotti sono: (i) inosservanza e erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b c.p.p., richiamando art. 648 c.p. e l'art.1 comma 1‑bis del D.L. n.132/2021); (ii) inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità (art. 606 lett. c c.p.p., sempre in relazione al comma 1‑bis); (iii) manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.). I ricorrenti sostengono che, per fatti anteriori alla novella, i dati di traffico possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova e che la Corte d'appello avrebbe omesso ogni valutazione comparativa, affidandosi esclusivamente alle tracce telematiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, affermando che: l'accertamento tecnico svolto (individuazione e associazione IMEI-SIM) rappresenta un'attività preliminare e di identificazione del terminale, non assimilabile all'acquisizione di comunicazioni o tabulati che richiedono provvedimento giudiziale; l'art.1 comma 1‑bis della legge di conversione del D.L. n.132/2021 limita l'utilizzo dei dati di traffico acquisiti prima della sua entrata in vigore solo se impiegati come unici elementi probatori, mentre nel caso di specie la decisione si fonda sull'accoppiamento IMEI-SIM (dato relativo alla 'res') e su altre risultanze processuali; la Corte d'appello ha inoltre motivato coerentemente sulla questione della disponibilità della SIM. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato infondato, confermata la condanna in forza della sentenza impugnata e disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e) utilizzati per censurare motivazione, inosservanza di norme processuali e applicazione della legge penale.
Norma che disciplina il reato di ricettazione, il titolo di reato contestato agli imputati.
D.L. n. 132/2021, art. 1, comma 1‑bis (convertito in legge 178/2021)
"I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova..."
Disposizione transitoria di maggior garanzia: stabilisce che i dati di traffico acquisiti prima della sua entrata in vigore non possono costituire prova unica a carico dell'imputato; la Corte ha interpretato che la norma riguarda i dati di traffico in senso stretto e non i dati tecnici di identificazione del terminale (IMEI) o gli accertamenti preliminari quali l'associazione IMEI‑SIM.
Direttiva 2002/58/CE, art. 15, par. 1
Richiama il bilanciamento tra efficacia delle indagini e tutela della riservatezza; la riforma nazionale è intervenuta per adeguare la disciplina a principi europei espressi dalla Corte di Giustizia.
Sentenza Corte di Giustizia C-746/18 (2 marzo 2021)
Decisione che ha inciso sul regime dell'accesso ai dati di traffico e di localizzazione, imponendo limitazioni all'autorità pubblica; ha determinato gli adeguamenti normativi nazionali.
art. 55, 348, 349, 352, 354 cod. proc. pen.
Richiamate come norme che consentono atti urgenti e atti di polizia giudiziaria (es. identificazione, accertamenti tecnici preliminari) che non richiedono provvedimento giudiziale preventivo; la Corte le ha ritenute applicabili agli accertamenti IMEI/SIM.
Sez. 3, n. 21661 del 22/02/2024 (Chirico)
Giurisprudenza della Cassazione che chiarisce che il codice IMEI identifica il terminale e non l'utilizzatore; l'acquisizione dell'IMEI non è captazione di comunicazioni e non richiede autorizzazione giudiziale.
Sez. 2, n. 42166 del 23/10/2024 (Bruzzaniti)
Precedente di Sezione che conferma come attività di positioning o accertamenti oggettivi (senza lesione dei contenuti delle comunicazioni) possano essere utilizzati senza coinvolgere la segretezza delle comunicazioni.
Norma che consente la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per sanzionare i ricorrenti.
Massime di principio
- L'acquisizione e l'identificazione del codice IMEI del terminale è un dato tecnico relativo al dispositivo e, di regola, non costituisce captazione di comunicazioni: non necessita di preventiva autorizzazione giudiziale e può essere svolta come attività di polizia giudiziaria
- La disposizione transitoria (art.1 comma 1‑bis D.L. 132/2021) limita l'utilizzo dei dati di traffico acquisiti prima della sua entrata in vigore solo se tali dati sono utilizzati come unico mezzo di prova; se l'accertamento si basa su dati tecnici dell'apparato (es. IMEI) e su elementi integrativi, l'inutilizzabilità non scatta automaticamente
- In casi analoghi va valutato se l'elemento contestato riguarda il contenuto delle comunicazioni o invece dati 'freddi' (identificatori del terminale, associazione IMEI‑SIM, positioning): solo nel primo caso opera la disciplina più stringente sulle intercettazioni
- Per contrastare contestazioni sulla utilizzabilità dei tabulati/traffico acquisite in precedenza, è strategico far emergere elementi di corroborazione indipendenti (testimonianze, atti dispositivi, trasferimenti di SIM, dati di possesso) che dimostrino che i dati di traffico non sono l'unica fonte di prova
- Gli accertamenti preliminari condotti dalla polizia giudiziaria possono essere considerati atti urgenti e innominati ai sensi degli artt. del codice di procedura penale; in sede cautelare o dibattimentale il giudice deve comunque valutare la portata probatoria complessiva e verificare eventuali intrusioni nella riservatezza delle comunicazioni
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