Circolare numero 183 del 16-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur della gestione dei rapporti contributivi relativi ai marittimi italiani imbarcati su navi estere e ai piloti in acque straniere, in attuazione della legge n. 413/1984. Illustra gli strumenti di tutela previdenziale previsti, gli adempimenti a carico di armatori esteri, raccomandatari e marittimi, le modalità di versamento e di calcolo degli interessi, gli effetti di ritardi o omissioni contributive, nonché le istruzioni contabili e la procedura automatizzata PMNE per la costituzione e gestione delle posizioni assicurative. Include inoltre riferimenti a casi particolari, come il naviglio da diporto, la gestione degli adempimenti a stralcio e le attestazioni contributive rilasciabili ai marittimi.
Gestione contributiva e assicurativa dei marittimi italiani imbarcati su navi estere
Gestione contributiva e assicurativa dei marittimi italiani imbarcati su navi estere
La circolare disciplina in modo organico il passaggio alla S.A.P. di Roma-Eur della gestione dei rapporti contributivi relativi ai marittimi italiani imbarcati su navi estere e ai piloti che operano in acque straniere. L'intervento si colloca nell'ambito della legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha riordinato la materia, coordinando e integrando precedenti disposizioni in tema di tutela previdenziale per la navigazione estera.
Premessa e finalità del provvedimento
La circolare richiama, in via preliminare, le istruzioni già emanate con le circolari n. 7101 P.M.T. del 10 gennaio 1985 e n. 851 P.M.T. del 27 luglio 1985. Tali istruzioni avevano consentito alle strutture periferiche di collaborare nella gestione della contribuzione per navigazione estera, ancora accentrata presso la Direzione Generale. L'obiettivo del nuovo provvedimento è quello di completare il decentramento amministrativo e porre la S.A.P. di Roma-Eur in condizione di gestire direttamente gli adempimenti contributivi relativi ai soggetti interessati.
La circolare è articolata in quattro parti:
- nella prima sono riepilogate le disposizioni della legge n. 413/1984 applicabili ai marittimi imbarcati su navi estere e ai piloti in acque straniere;
- nella seconda sono descritte le procedure e gli adempimenti amministrativi connessi ai diversi strumenti di tutela;
- nella terza sono fornite le istruzioni contabili;
- nella quarta è illustrata la procedura automatizzata per la costituzione delle posizioni assicurative.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 413/1984 ha riunito, in un unico impianto normativo, varie discipline succedutesi nel tempo in materia di assicurazione dei marittimi imbarcati su navi estere. In particolare, essa si collega:
- alla legge n. 658/1967, che aveva riordinato il riscatto individuale e introdotto l'assicurazione preventiva;
- alla legge n. 135/1977, che aveva posto a carico degli armatori esteri e dei loro raccomandatari specifici oneri e compiti quando ingaggiavano lavoratori italiani;
- alla legge n. 33/1980, che aveva innovato il regime di previdenza marinara;
- al regolamento di attuazione della legge n. 658/1967, che aveva disciplinato modalità e termini di iscrizione assicurativa.
La circolare precisa che la legge n. 413/1984 ha esteso, in linea generale, al settore della navigazione estera i principi dell'assicurazione generale obbligatoria, ma ha mantenuto la natura facoltativa del sistema assicurativo per i marittimi imbarcati su navi estere.
Nozione di nave estera e ambito di applicazione
La tutela assicurativa riguarda soltanto i periodi di effettiva navigazione. Per "nave" si intende la costruzione destinata all'esercizio dinamico della navigazione; restano esclusi i galleggianti inerti, come chiatte, pontoni e piattaforme, privi di autonoma capacità di movimento.
La condizione essenziale per l'operatività dell'obbligo assicurativo è che la nave estera presenti la medesima caratteristica richiesta per la nave nazionale, ossia il trasporto in mare di persone o merci. Di conseguenza, la copertura contributiva e l'accredito ai fini previdenziali non possono riguardare che i singoli periodi di effettiva navigazione svolta o in corso di svolgimento.
Soggetti coinvolti nel rapporto assicurativo
La circolare individua una pluralità di soggetti interessati alla gestione del rapporto contributivo:
- l'armatore estero, che pur non essendo soggetto alla legislazione previdenziale italiana è tenuto a rispettare le disposizioni della legge n. 413/1984;
- il raccomandatario marittimo, che opera professionalmente come agenzia per conto dell'armatore estero ed è reso responsabile degli adempimenti assicurativi;
- il marittimo italiano, che può richiedere l'assicurazione preventiva o la regolarizzazione;
- le Capitanerie di porto, le autorità consolari, i comandanti di nave, gli istituti bancari e altri organi pubblici, ai quali la legge attribuisce funzioni di controllo, validazione o supporto amministrativo.
Il raccomandatario è espressamente richiamato come soggetto passibile di sanzioni amministrative in caso di inadempienza contributiva, con le conseguenze previste dalla legge n. 135/1977.
Strumenti di tutela: iscrizione preventiva e regolarizzazione
La circolare conferma tre distinti strumenti di tutela previdenziale:
- iscrizione preventiva individuale, su iniziativa del singolo lavoratore, che presenta domanda all'atto dell'imbarco impegnandosi a rispettare le disposizioni assicurative;
- iscrizione preventiva su iniziativa dell'armatore estero o del raccomandatario, mediante atto negoziale con cui l'armatore si obbliga ad iscrivere il personale italiano all'assicurazione generale obbligatoria e alla tutela contro la tubercolosi, costituendo anche una garanzia fideiussoria bancaria;
- regolarizzazione di periodi di navigazione già svolti, su domanda del marittimo dopo lo sbarco, con allegazione della documentazione lavorativa idonea.
Gli strumenti di iscrizione preventiva consentono al lavoratore di ottenere protezione previdenziale mentre il rapporto di lavoro è in corso; la regolarizzazione opera invece solo per la copertura I.V.S., con esclusione della pensione privilegiata e delle prestazioni antitubercolari.
Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur
A decorrere dal 1 luglio 1992, tutti gli adempimenti contributivi di navigazione estera vengono decentrati presso la S.A.P. di Roma-Eur. Questa struttura deve gestire sia i rapporti con armatori esteri e raccomandatari, sia quelli con i marittimi che presentano domanda individuale o di regolarizzazione.
La S.A.P. deve aprire fascicoli contributivi per ciascuna nave e fascicoli personali per ciascun lavoratore, verificare la regolarità formale della documentazione, controllare la presenza della fidejussione bancaria e, ove necessario, interessare la Capitaneria di porto per le integrazioni o i chiarimenti richiesti.
Iscrizione preventiva su iniziativa dell'armatore o del raccomandatario
Per la costituzione del rapporto assicurativo, l'armatore estero o il raccomandatario deve trasmettere, tramite la Capitaneria di porto competente, tre atti fondamentali:
- un elenco preliminare nominativo dei marittimi che prenderanno imbarco sulla nave, con i dati anagrafici, fiscali, lavorativi e navali richiesti dalla legge;
- un atto di impegno assicurativo, con il quale si obbliga a iscrivere il personale italiano all'assicurazione obbligatoria e alla tutela contro la tubercolosi;
- una fidejussione bancaria prestata a garanzia del pagamento dei contributi.
La fidejussione ha validità annuale, ma l'Istituto può escutere la garanzia anche nel semestre successivo alla scadenza per contributi e interessi non versati. L'importo garantito è fissato in lire 4 milioni per ciascun lavoratore imbarcato e deve essere adeguato se aumenta il numero dei marittimi o se la garanzia non è più sufficiente.
Durante lo svolgimento del rapporto, l'armatore o il raccomandatario deve inoltre inviare un elenco nominativo mensile dei marittimi imbarcati o sbarcati, contenente i dati anagrafici, lavorativi, retributivi e quelli relativi alla nave, nonché gli estremi della fidejussione in vigore. L'elenco va trasmesso direttamente alla S.A.P. di Roma-Eur entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento, con allegata la prova del versamento contributivo effettuato nel medesimo termine.
Controllo amministrativo delle autorità marittime
Le Capitanerie di porto ricevono l'elenco preliminare, la dichiarazione di impegno e l'originale della fidejussione. Su tali basi esercitano il controllo amministrativo preventivo sull'assolvimento degli obblighi di legge da parte dell'armatore o del raccomandatario e rilasciano il nulla osta all'imbarco.
La documentazione verificata deve poi essere trasmessa alla S.A.P. di Roma-Eur, che ne cura l'ulteriore istruttoria e l'inserimento nel fascicolo di nave.
Iscrizione preventiva individuale del marittimo
Il marittimo che intende assicurarsi preventivamente deve presentare domanda alla S.A.P. di Roma-Eur, su apposito modulo, non oltre il giorno dell'imbarco o dell'inizio del servizio di pilotaggio. La domanda deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e la retribuzione mensile pattuita, e deve essere convalidata dall'armatore; può valere anche la convalida del comandante della nave, se agisce come rappresentante dell'armatore.
L'omologazione da parte dell'autorità italiana è normalmente richiesta, ma in caso di impossibilità la domanda resta valida se è accompagnata, anche successivamente e comunque prima dello sbarco definitivo, da documentazione idonea a dimostrare la veridicità dei dati indicati. La circolare considera idonei il contratto di arruolamento o atto equivalente autenticato, da cui risultino data di imbarco, qualifica e retribuzione.
Per i piloti che operano in acque straniere, la domanda deve essere omologata dall'autorità marittima straniera competente o dall'autorità consolare italiana.
L'assicurazione preventiva individuale si estende anche ai successivi imbarchi sullo stesso armatore, senza nuova domanda, se l'intervallo tra un imbarco e l'altro non supera tre mesi e se il nuovo imbarco è comunicato entro 30 giorni con la relativa documentazione sottoscritta.
Regolarizzazione di periodi di navigazione pregressi
I marittimi che non abbiano usufruito dell'iscrizione preventiva possono chiedere la regolarizzazione di periodi pregressi di navigazione estera svolti dalla data di entrata in vigore della legge n. 413/1984, cioè dal 1 settembre 1984. La domanda può essere presentata senza limiti di decadenza.
L'unico limite sostanziale è che il lavoratore, al momento dell'imbarco, non fosse già titolare di trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi gestione dell'Istituto o della soppressa Cassa. Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a provare il servizio reso su nave estera e a riportare le informazioni essenziali: generalità, matricola o estremi d'imbarco, date di imbarco e sbarco, retribuzione effettiva, qualifica, tipo e tonnellaggio della nave.
La documentazione può provenire dall'armatore, dal raccomandatario o dal comandante, con le necessarie omologazioni o legalizzazioni se rilasciata da soggetti esteri. Sono ammessi anche i dati risultanti dal libretto di navigazione o dall'estratto di matricola mercantile.
Dopo l'accoglimento della domanda, il contributo deve essere versato entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento; dal giorno successivo al decimo giorno maturano ulteriori interessi fino al pagamento.
Retribuzione imponibile
La retribuzione imponibile è quella mensilmente corrisposta al marittimo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969, ma deve riferirsi esclusivamente ai periodi di effettiva navigazione. La circolare precisa che le somme corrisposte per riposo compensativo, ferie, malattia, infortunio o altre cause successive allo sbarco non rientrano nella base imponibile.
La retribuzione denunciata non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali per mansioni identiche svolte su navi nazionali aventi le medesime caratteristiche della nave estera.
Sono soggette a contribuzione tutte le componenti retributive non espressamente escluse dall'art. 12 della legge n. 153/1969; le indennità di anzianità o di fine lavoro sono escluse solo se, sostanzialmente, hanno quella natura, a prescindere dalla denominazione adottata.
Aliquote contributive
Per le forme di iscrizione preventiva di cui agli artt. 47, lettere a) e b), della legge n. 413/1984, l'aliquota complessiva è fissata al 28,48% così composta:
- Fondo pensioni: 26,17%;
- addizionale F.P.L.D. asili nido: 0,10%;
- addizionale F.P.L.D. assistenza malattia pensionati: 0,20%;
- tubercolosi: 2,01%.
Per le regolarizzazioni ex art. 52 l'aliquota indicata è quella vigente al momento della domanda, che nella circolare è pari al 26,47% con esclusione della quota per la tubercolosi.
La circolare precisa che eventuali pattuizioni tra armatori e marittimi sulla ripartizione dell'onere contributivo non incidono sull'importo complessivamente dovuto né sulle modalità di registrazione degli elenchi mensili.
Modalità di versamento
I contributi devono essere versati tramite gli appositi bollettini sul conto corrente postale n. 812008 oppure per il tramite degli istituti di credito indicati nell'allegato 16/1. Nei documenti di versamento devono essere riportati la denominazione dell'armatore, il nominativo dell'assicurato se l'iscrizione è individuale, la nave e il mese cui il versamento si riferisce, oppure, per le regolarizzazioni, il periodo da regolarizzare.
Se il versamento riguarda più navi o più elenchi mensili, deve essere specificato l'importo attribuibile a ciascuna nave e a ciascun elenco.
Criteri di calcolo degli interessi
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 115 del 31 luglio 1987 stabilisce i criteri di calcolo degli interessi. Per le iscrizioni preventive, i contributi versati oltre il termine di legge sono gravati di interessi dal 61º giorno successivo al mese cui si riferiscono fino al pagamento.
Per le regolarizzazioni, gli interessi decorrono dal 61º giorno dopo lo sbarco fino alla domanda e, successivamente, dall'11º giorno dopo la comunicazione di accoglimento fino al versamento. Nel periodo tra domanda e accoglimento maturano interessi compensativi al tasso legale.
Il tasso di interesse è fissato in 12 punti sopra il prime rate ufficiale. La disciplina si applica solo alle contribuzioni dovute dal 1 agosto 1987 in poi.
Effetti del pagamento tardivo o parziale e inadempienze reiterate
Se il pagamento è tardivo o parziale, la copertura assicurativa è riconosciuta solo nei limiti delle somme effettivamente versate, imputate a partire dall'inizio del periodo di navigazione fino all'esaurimento dell'importo disponibile. La stessa disciplina incide anche sulla pensione privilegiata per malattia, infortunio o morte per causa di servizio, che non può essere concessa se non risultano integralmente pagati contributi e interessi dovuti per il periodo interessato.
In caso di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione, la questione deve essere segnalata alla Direzione Generale per le determinazioni dell'organo competente.
Naviglio da diporto
Per il naviglio da diporto di bandiera estera la circolare precisa che non è possibile applicare integralmente l'art. 51 della legge n. 413/1984 per l'assenza di contratti collettivi specifici utili a determinare la retribuzione minima imponibile. In tali casi il controllo di congruità può essere effettuato facendo riferimento alle retribuzioni dei marittimi su navi nazionali dello stesso tipo.
Per i periodi di effettiva navigazione valgono comunque le regole generali: iscrizione per i soli periodi di navigazione, retribuzione effettivamente percepita e applicazione del prolungamento temporale previsto dalla legge. Per i periodi di non navigazione i lavoratori possono utilizzare le ordinarie forme di tutela previdenziale previste per il lavoro italiano all'estero.
Gestione degli adempimenti a stralcio e casi particolari
La S.A.P. di Roma-Eur è incaricata anche della gestione a stralcio delle pratiche contributive ancora pendenti, comprese quelle relative alla navigazione nazionale ante 1 gennaio 1980, al recupero di contributi non versati, ai nulla osta per la dismissione della bandiera nazionale e alle richieste di rimborso di sgravi per il Mezzogiorno. La circolare elenca inoltre categorie speciali di marittimi e situazioni pregresse, tra cui:
- volontari del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM);
- operai marittimi non di ruolo dello Stato e personale civile non di ruolo imbarcati su navi militari;
- piloti dei porti italiani associati in corporazioni fino al 31 dicembre 1979;
- marittimi su galleggianti iscritti nei registri NN.MM. e GG. per periodi anteriori al 1 aprile 1973;
- marittimi con riconoscimento di servizi a terra ex art. 44 della legge n. 658/1967;
- marittimi con riscatto ex art. 8 della legge n. 27/1973;
- marittimi che hanno navigato nei Mari del Nord;
- marittimi imbarcati su naviglio da diporto sino al 31 dicembre 1979;
- iscritti alla ex Gestione speciale sino al 31 dicembre 1979.
Istruzioni contabili
Dal punto di vista contabile, i versamenti previsti dalla circolare devono essere imputati al conto GPA 52/94, reso movimentabile per la Sede di Roma-Eur. I movimenti finanziari sul conto corrente postale n. 812008 devono essere rilevati al conto GPA 02/26. Eventuali contributi riscossi da altre Sedi devono essere trasferiti alla S.A.P. di Roma-Eur mediante mod. SC10.
Per il personale CEMM resta, in fase transitoria, l'accentramento della riscossione presso la Direzione Generale, in attesa della definizione dei rapporti con il Ministero della Difesa - Marina.
Procedura automatizzata PMNE
La Parte Quarta illustra il sistema automatizzato PMNE, dedicato alla gestione delle posizioni assicurative di navigazione estera. La procedura consente l'acquisizione delle posizioni anagrafiche e contributive, la modifica dei periodi di contribuzione, la fusione e la cancellazione delle posizioni, nonché la consultazione da parte degli utenti abilitati.
L'accesso avviene tramite terminali CX1L e richiede una parola chiave per le funzioni di gestione. Sono previsti pannelli per la richiesta dati, l'elenco dei sinonimi, l'elenco dei periodi contributivi, la variazione dei periodi, l'acquisizione di nuovi periodi e l'inserimento di nuove posizioni anagrafiche.
Codifica dei dati contributivi
Per l'acquisizione informatica dei dati devono essere codificati denominazione della nave, qualifica del marittimo, compartimento di iscrizione, tipo e tonnellaggio della nave, attività svolta e, se del caso, i periodi di malattia indennizzata. La circolare disciplina anche l'uso di codici convenzionali per navi non identificabili, per qualifiche particolari, per compartimenti incompleti o sconosciuti e per i casi di imbarco con passaporto.
Rilascio di attestazioni contributive
In attesa del completamento dell'automazione, la S.A.P. di Roma-Eur continua a rilasciare le attestazioni dei periodi contributivi relativi agli imbarchi su navi estere. Il marittimo deve indicare generalità, codice fiscale, indirizzo, denominazione della nave, periodi di imbarco e nominativo dell'armatore o del raccomandatario. La certificazione viene rilasciata con il modello CI 25/Cbis ed è rilevante anche ai fini della registrazione sul libretto di navigazione da parte delle autorità marittime.
Conclusione operativa
La circolare rappresenta dunque un testo di riferimento per la gestione previdenziale dei marittimi italiani imbarcati su navi estere, sotto il profilo normativo, amministrativo, contabile e informatico. Essa definisce con precisione ruoli, documentazione, scadenze, base imponibile, aliquote, interessi, effetti delle irregolarità e procedure di archiviazione, ponendo la S.A.P. di Roma-Eur al centro del nuovo sistema di gestione decentrata.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare richiama la legge n. 413/1984, che ha riordinato la tutela assicurativa dei marittimi imbarcati su navi estere, coordinando precedenti interventi normativi e confermando strumenti di tutela già presenti nell'ordinamento. La finalità è trasferire alla S.A.P. di Roma-Eur la gestione dei rapporti contributivi prima accentrati presso la Direzione Generale, così da rendere operativo il decentramento degli adempimenti relativi alla navigazione estera.
Soggetti interessati e strumenti di tutela
Sono coinvolti armatori esteri, raccomandatari marittimi, marittimi italiani imbarcati su navi estere, piloti in acque straniere e varie autorità pubbliche e bancarie. Gli strumenti di tutela sono tre: iscrizione preventiva su iniziativa del lavoratore, iscrizione preventiva su iniziativa dell'armatore o del raccomandatario con fidejussione bancaria, e regolarizzazione post-sbarco di periodi di navigazione già svolti.
Decorrenza del decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur
Dal 1 luglio 1992 tutti gli adempimenti contributivi relativi alla navigazione estera sono decentrati presso la S.A.P. di Roma-Eur. Alla stessa S.A.P. sono affidati il controllo documentale, la gestione dei fascicoli, l'aggiornamento delle posizioni contributive e la trattazione degli adempimenti a stralcio e delle richieste di attestazioni contributive.
Adempimenti degli armatori esteri e dei raccomandatari
Per l'iscrizione preventiva su iniziativa dell'armatore, devono essere trasmessi tramite la Capitaneria di porto l'elenco preliminare nominativo, l'atto di impegno assicurativo e la fidejussione bancaria. L'elenco preliminare deve contenere dati anagrafici, lavorativi e navali essenziali, mentre la fidejussione, valida 12 mesi, è fissata in lire 4 milioni per ciascun lavoratore imbarcato, con obbligo di integrazione in caso di aumento del personale o insufficienza della garanzia. Durante lo svolgimento del rapporto, deve essere inviato mensilmente un elenco dei marittimi imbarcati o sbarcati, entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento, con allegata prova del versamento.
Ruolo delle Capitanerie di porto
Le Capitanerie di porto svolgono un controllo preventivo sulla documentazione presentata da armatori e raccomandatari e rilasciano il nulla osta all'imbarco. Devono trasmettere alla S.A.P. di Roma-Eur la documentazione ricevuta, verificandone completezza e regolarità, e richiedendo l'eventuale integrazione della fidejussione o dei dati mancanti.
Iscrizione preventiva individuale del marittimo
Il marittimo che intende assicurarsi preventivamente presenta domanda alla S.A.P. di Roma-Eur, anche tramite patronato, non oltre il giorno dell'imbarco o dell'inizio del servizio di pilotaggio. La domanda deve essere convalidata dall'armatore o dal comandante e, in linea generale, omologata dall'autorità competente; in caso di impossibilità, può essere prodotta con documentazione idonea a dimostrare imbarco, qualifica e retribuzione. L'iscrizione si estende ai successivi imbarchi sullo stesso armatore se l'intervallo non supera tre mesi e se il nuovo imbarco è comunicato entro 30 giorni.
Regolarizzazione di periodi pregressi ex art. 52
I marittimi che non hanno beneficiato dell'iscrizione preventiva possono chiedere la regolarizzazione di periodi di navigazione estera svolti dal 1 settembre 1984, purché al momento dell'imbarco non fossero già titolari di pensione a carico dell'Istituto o della soppressa Cassa. La domanda, senza termine di decadenza, deve essere corredata da idonea documentazione attestante il servizio reso, i periodi, la retribuzione, la qualifica e i dati identificativi della nave. Dopo l'accoglimento, il contributo va versato entro 10 giorni, con interessi dal giorno successivo al decimo giorno dalla comunicazione di accoglimento.
Retribuzione imponibile e aliquote contributive
La retribuzione imponibile è quella mensilmente corrisposta per il solo periodo di effettiva navigazione e non può essere inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi per mansioni analoghe su navi nazionali. Sono esclusi dalla base imponibile gli importi riferiti a periodi di riposo, ferie, malattia, infortunio o altre cause successive allo sbarco. Per le iscrizioni preventive l'aliquota complessiva è pari al 28,48% (Fondo pensioni 26,17%, addizionali 0,10% e 0,20%, tubercolosi 2,01%); per le regolarizzazioni ex art. 52 l'aliquota indicata è pari al 26,47% con esclusione della Tbc.
Versamenti e interessi
I contributi si versano con bollettino sul conto corrente postale n. 812008 o tramite istituti di credito indicati dalla S.A.P. di Roma-Eur. Nei documenti di versamento devono essere indicati armamento, assicurato, nave, mese di riferimento o periodo da regolarizzare. Gli interessi sono dovuti sui versamenti tardivi: per le iscrizioni preventive dal 61º giorno successivo al mese di competenza; per le regolarizzazioni dal 61º giorno dopo lo sbarco fino alla domanda e poi dall'11º giorno successivo alla comunicazione di accoglimento fino al pagamento. Il tasso è fissato in 12 punti sopra il prime rate ufficiale; la disciplina si applica solo alle contribuzioni dovute dal 1 agosto 1987.
Effetti di ritardi, insufficienze e inadempienze
Se il pagamento è tardivo o parziale, la copertura assicurativa viene limitata in funzione delle somme effettivamente versate, imputate dal principio del periodo di navigazione fino a esaurimento dell'importo. In tali casi la pensione privilegiata per causa di servizio non è concedibile se non vi è stato versamento integrale di contributi e interessi. Per ripetute o protratte inadempienze, la S.A.P. deve segnalare la situazione alla Direzione Generale per le ulteriori determinazioni.
Naviglio da diporto e casi particolari
Per il naviglio da diporto estero si applicano le regole generali della legge n. 413/1984 per i soli periodi di effettiva navigazione, mentre per i periodi di non navigazione i lavoratori possono rivolgersi alla disciplina ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria per il lavoro all'estero. La circolare tratta anche diversi adempimenti "a stralcio" relativi a posizioni pregresse, ai contributi ante 1 gennaio 1980, a categorie speciali di marittimi e ai rapporti con il Ministero della Difesa - Marina e altre amministrazioni.
Procedure automatizzate e archivio PMNE
La circolare descrive la nuova procedura automatizzata PMNE per la gestione delle posizioni contributive della navigazione estera. La procedura consente acquisizione, variazione, cancellazione, fusione e consultazione delle posizioni anagrafico-contributive, con gestione di terminali abilitati, parole chiave e controlli di accesso. Sono disciplinati i pannelli operativi per ricerca, dati anagrafici, sinonimi, periodi, acquisizione e variazione dei periodi contributivi, nonché l'acquisizione delle nuove posizioni e la codifica di nave, qualifica, compartimento, passaporto e periodi di malattia indennizzati.
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