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Circolare

Circolare numero 182 del 15-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce il nuovo orientamento giurisprudenziale e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS: piccoli coloni e compartecipanti familiari devono essere trattati, ai fini delle prestazioni di famiglia, come lavoratori dipendenti agricoli. Ne deriva il diritto alla maggiorazione degli assegni familiari fino al 31 dicembre 1987 e, dal 1° gennaio 1988, all’assegno per il nucleo familiare, con equiparazione del relativo reddito a quello da lavoro dipendente ai fini della soglia del 70%. Vengono disciplinati il riesame delle domande e dei ricorsi pendenti, le modalità di istruttoria per le domande 1991, i casi di esclusione, i conguagli degli importi già erogati e le istruzioni contabili.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: maggiorazione assegni familiari e assegno per il nucleo familiare

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: maggiorazione degli assegni familiari e assegno per il nucleo familiare

La circolare prende atto dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia di trattamenti di famiglia per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari e recepisce la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS che ne ha rivisto il trattamento. Il nuovo indirizzo riconosce a tali lavoratori la spettanza della maggiorazione degli assegni familiari fino al 31 dicembre 1987 e, dal 1° gennaio 1988, dell’assegno per il nucleo familiare, con equiparazione del reddito da attività di compartecipazione familiare o piccola colonia a reddito da lavoro dipendente ai fini del requisito del 70% del reddito familiare complessivo.

Ambito di applicazione del nuovo orientamento

La precedente esclusione dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari dalle maggiorazioni degli assegni familiari e dall’assegno per il nucleo familiare era stata fondata sul presupposto che tali soggetti non potessero essere qualificati come lavoratori dipendenti. Alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione richiamate nella circolare, tale impostazione viene superata. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che i predetti soggetti devono essere ammessi ai benefici di famiglia in quanto equiparati, per quanto d’interesse, ai lavoratori agricoli dipendenti ai sensi dell’art. 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Domande pendenti, prescrizione e riesame

Le domande di trattamenti di famiglia non ancora definite devono essere riesaminate secondo i nuovi criteri. Il riesame è ammesso solo se non è decorso il termine di prescrizione quinquennale o se non è intervenuta sentenza passata in giudicato. Per le nuove richieste relative ad anni precedenti, presentate dai lavoratori interessati, le Sedi devono operare sempre entro i limiti della prescrizione quinquennale e considerando il nuovo quadro interpretativo.

I ricorsi già proposti in materia devono ritenersi superati. Le domande respinte e oggetto di ricorso devono essere riesaminate; i ricorsi già trasmessi alla Sede centrale devono essere restituiti alle Sedi competenti per il riesame. Qualora, a seguito del riesame, emergano ulteriori cause di reiezione, come il superamento dei limiti di reddito, il mancato raggiungimento della percentuale del 70% per redditi di altra natura oppure richieste riferite a figli maggiorenni studenti o apprendisti, gli interessati devono esserne formalmente informati.

Trattamenti per gli anni precedenti e per il 1991

Per le prestazioni relative al periodo fino al 31 dicembre 1987 deve essere applicata la disciplina della maggiorazione degli assegni familiari, sempre che il diritto non sia prescritto. Per gli anni successivi deve invece trovare applicazione l’assegno per il nucleo familiare.

Con specifico riferimento all’anno 1991, la circolare presume che le domande siano state presentate con i moduli già utilizzati per compartecipanti familiari e piccoli coloni, ma segnala che tali modelli non contengono tutte le informazioni necessarie per la liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare. Per questo motivo gli interessati devono essere invitati a integrare la domanda con il mod. Anf.Agr. A tal fine può essere impiegato il mod. Prest. Agr. 28, contenente la formula da far sottoscrivere agli interessati per acquisire la documentazione necessaria.

Cause di esclusione e recuperi

Devono essere respinte le richieste avanzate per soggetti che, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, non fanno parte del nucleo familiare, nonché quelle in cui il reddito familiare complessivo, in relazione ai componenti risultanti dalla documentazione già acquisita, superi il limite massimo previsto per il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare.

La circolare dispone inoltre il recupero di quanto eventualmente già corrisposto a titolo di acconto per l’anno 1991. In sede di determinazione dell’importo dovuto per l’assegno per il nucleo familiare, deve essere tenuto conto di quanto già erogato come assegni familiari, con conseguenti operazioni di conguaglio.

Modulistica e comunicazioni alle strutture territoriali

In occasione della ristampa della modulistica relativa agli assegni familiari, le Sedi devono eliminare ogni riferimento ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni, in coerenza con il nuovo criterio applicativo. Le Sedi sono inoltre tenute a portare le nuove disposizioni a conoscenza delle Associazioni di categoria e degli Enti di Patronato.

Istruzioni contabili

Sul piano contabile, la circolare distingue tra le diverse tipologie di prestazione e tra periodi di competenza.

Per gli assegni per il nucleo familiare:

  • se riferiti a lavoratori occupati, devono essere imputati ai conti PTD 30/13 e PTD 30/73, rispettivamente per anni precedenti e anno in corso;
  • se riferiti a lavoratori disoccupati, devono essere imputati al conto PTD 30/17.

Per le maggiorazioni degli assegni familiari fino al 31 dicembre 1987:

  • per lavoratori occupati, l’imputazione va ai conti GAT 30/53 e GAT 30/54;
  • per lavoratori disoccupati, l’imputazione va ai medesimi conti secondo la distinzione prevista dalle istruzioni.

Restano invece riservati agli assegni familiari dei piccoli coltivatori diretti i conti PTD 30/21, PTD 30/22 e PTD 30/82. L’allegato n. 2 riporta la variazione di denominazione di tali conti, oltre a quella dei conti PTD 30/13 e PTD 30/73.

Per le liquidazioni relative a periodi precedenti in cui, sulla base della disciplina allora vigente, siano già stati erogati assegni familiari, le prestazioni devono essere imputate, a seconda dei casi e per l’intera somma liquidata, ai conti PTD 30/13, PTD 30/17, GAT 30/53 e GAT 30/54; gli importi già corrisposti a titolo di assegni familiari vanno reintroitati al conto PTD 24/30.

Controversie giudiziarie pendenti

La delibera del Consiglio di Amministrazione si applica anche alle controversie giudiziarie pendenti. Quando, nel giudizio, sia verificata la sussistenza del diritto alle prestazioni, le Sedi devono procedere al pagamento delle somme spettanti e delle eventuali spese legali, secondo accordi da definire con i patroni delle controparti a cura degli uffici legali, nel migliore interesse dell’Istituto.

Delibera richiamata e riepilogo operativo

Nel testo allegato viene richiamata la delibera n. 10 del 5 giugno 1992, con cui il Consiglio di Amministrazione ha formalmente stabilito la spettanza della maggiorazione degli assegni familiari fino al 31 dicembre 1987 e dell’assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1988 per compartecipanti familiari e piccoli coloni. La stessa delibera conferma la necessità di equiparare il relativo reddito a quello da lavoro dipendente ai fini della soglia del 70%.

Punti principali

Nuovo criterio di riconoscimento delle prestazioni

In seguito alle pronunce della Corte di Cassazione e alla delibera del Consiglio di Amministrazione, piccoli coloni e compartecipanti familiari sono ammessi alla maggiorazione degli assegni familiari fino al 31 dicembre 1987 e, dal 1° gennaio 1988, all’assegno per il nucleo familiare. Il reddito derivante da tali attività va considerato come reddito da lavoro dipendente ai fini della verifica del requisito del 70% del reddito familiare complessivo.

Riesame delle domande e dei ricorsi

Le domande di trattamenti di famiglia non ancora definite devono essere riesaminate applicando i nuovi criteri, nei limiti della prescrizione quinquennale e purché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. I ricorsi già proposti sulla materia sono considerati superati; quelli trasmessi alla Sede centrale devono essere restituiti alle Sedi competenti per il riesame. Se emergono altri motivi di reiezione, questi devono essere comunicati agli interessati.

Domande per l’anno 1991 e modulistica

Per le domande 1991, i moduli presentati per piccoli coloni e compartecipanti familiari non contengono tutte le informazioni necessarie per l’assegno per il nucleo familiare; gli interessati devono quindi essere invitati a presentare il mod. Anf.Agr. Può essere usato il mod. Prest. Agr. 28 con un testo specifico che richiama la nuova spettanza della prestazione.

Casi di esclusione e recuperi

Sono da respingere le richieste relative a soggetti che, secondo l’art. 2 del D.L. n. 69/1988, non fanno parte del nucleo familiare e quelle in cui il reddito familiare complessivo supera il limite massimo previsto. Va recuperato quanto eventualmente già corrisposto a titolo di acconto per il 1991; inoltre, per il passaggio dagli assegni familiari all’assegno per il nucleo familiare, devono essere effettuati i conguagli con quanto già erogato a titolo di assegni familiari.

Adeguamenti della modulistica

In occasione della ristampa della modulistica relativa agli assegni familiari, le Sedi devono eliminare il riferimento ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni. Le Sedi devono inoltre informare Associazioni di categoria ed Enti di Patronato.

Istruzioni contabili

Vengono indicate le imputazioni contabili: gli assegni per il nucleo familiare vanno registrati sui conti PTD 30/13, PTD 30/73 o PTD 30/17 a seconda dell’anno e dello stato di occupazione; le maggiorazioni degli assegni familiari fino al 31 dicembre 1987 sui conti GAT 30/53 e GAT 30/54. Restano sui conti PTD 30/21, PTD 30/22 e PTD 30/82 solo gli assegni familiari dei piccoli coltivatori diretti. È inoltre prevista la variazione di denominazione di alcuni conti e il reintroito al conto PTD 24/30 degli assegni familiari già corrisposti, in caso di liquidazioni successive.

Controversie giudiziarie pendenti

La delibera si applica anche alle controversie giudiziarie in corso: se il diritto alle prestazioni risulta sussistente, devono essere pagate le somme spettanti e, se del caso, le spese legali, nel migliore interesse dell’Istituto, secondo accordi da assumere con i patroni delle controparti tramite gli uffici legali delle Sedi.

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