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Circolare

Circolare numero 180 del 13-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 52/1992, dispone che ai lavoratori dipendenti donatori di sangue possano essere accreditati, a domanda, contributi figurativi per le giornate di riposo fruite ai sensi della legge n. 584/1967, purché non siano stati versati i contributi sulla retribuzione corrisposta e risultino i presupposti previsti dalla normativa sul rimborso al datore di lavoro. Vengono indicati i documenti utilizzabili, le modalità di determinazione del valore figurativo in base al periodo di riferimento e gli effetti sui trattamenti pensionistici, inclusa la riliquidazione delle pensioni già in essere entro il limite della prescrizione decennale.

Accreditamento contributi figurativi per le giornate di riposo dei donatori di sangue

Accreditamento figurativo per i donatori di sangue

La circolare interviene per chiarire il regime previdenziale delle giornate di riposo spettanti ai lavoratori dipendenti che effettuano donazioni di sangue. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 3-18 febbraio 1992, l’Istituto dispone che, a determinate condizioni, tali giornate siano coperte da contribuzione figurativa. Il chiarimento si inserisce nel quadro della legge n. 584/1967 e della legge n. 107/1990, che aveva già introdotto la copertura figurativa a partire dal 27 maggio 1990.

Quadro normativo di riferimento

In origine, per effetto della legge n. 584/1967, al lavoratore donatore di sangue era riconosciuta la retribuzione della giornata di riposo, ma non sempre la copertura contributiva. La copertura previdenziale risultava garantita solo se il datore di lavoro non chiedeva il rimborso della retribuzione. Con la legge n. 107 del 4 maggio 1990 è stata prevista la copertura figurativa ex art. 8 della legge n. 155/1981 per le giornate di riposo fruite dal 27 maggio 1990, data di entrata in vigore della legge stessa.

La Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità dell’art. 13 della legge n. 107/1990 e dell’art. 2 della legge n. 584/1967, nella parte in cui non prevedevano un trattamento ritenuto omogeneo rispetto ad altre assenze protette. Con sentenza n. 52/1992 ha dichiarato non fondate le questioni, affermando che il legislatore non aveva inteso far subire al lavoratore una diminuzione del trattamento previdenziale e che, in questa fattispecie, la donazione di sangue può essere assimilata alla malattia ai fini dell’applicazione delle norme sulla contribuzione figurativa.

Soggetti interessati e condizioni per l’accredito

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti donatori di sangue che fruiscono delle giornate di riposo previste dalla legge n. 584/1967. L’accreditamento figurativo è riconosciuto solo su richiesta degli interessati e solo quando:

  • sulla retribuzione corrisposta non siano stati versati i contributi;
  • risultino soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla legge n. 584/1967 e dal D.M. 6 aprile 1968 per il rimborso al datore di lavoro;
  • siano rispettati i requisiti relativi alla gratuità della donazione, al quantitativo di sangue prelevato, alle caratteristiche del centro di raccolta e agli altri presupposti previsti dalla normativa.

Documentazione utilizzabile

Ai fini della domanda può essere utilizzata la documentazione già prevista dalla circolare n. 134367/1981, ossia quella prodotta dal datore di lavoro per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta al dipendente. In alternativa, è ammessa copia della stessa documentazione convalidata dal datore di lavoro.

Modalità di accredito e determinazione del valore figurativo

La contribuzione figurativa va attribuita come quota integrativa, trattandosi di singole giornate di riposo; pertanto non incide sul numero dei contributi settimanali spettanti all’assicurato.

Per la determinazione del valore figurativo occorre distinguere tra due ipotesi:

  • se il contributo si riferisce a un periodo di vigenza delle marche assicurative, vanno applicati i criteri indicati dalla circolare n. 60036 del 7 gennaio 1977, in particolare ai punti 1 e 2;
  • se il contributo ricade nel periodo in cui era vigente il sistema di riscossione del D.M. 5 febbraio 1969, può essere attribuita direttamente una retribuzione figurativa pari all’importo percepito nella giornata di riposo.

Titolo dell’accreditamento e limiti non applicabili

La circolare chiarisce che il titolo dell’accreditamento non deriva dall’art. 56 del R.D.L. n. 1827/1935, ma direttamente dalla legge n. 584/1967. Ne consegue che non trovano applicazione:

  • il limite minimo dei 7 giorni richiesto per la copertura figurativa dei periodi di malattia;
  • il limite di 52 contributi accreditabili nell’intera vita assicurativa.

Collocazione temporale e effetti sulle pensioni

I contributi figurativi devono essere collocati nel tempo in corrispondenza delle singole giornate di riposo cui si riferiscono, analogamente agli altri accreditamenti figurativi.

Ai fini pensionistici, tali contributi devono essere considerati nel periodo utile alla determinazione della retribuzione pensionabile sia per le pensioni in corso di liquidazione sia per quelle di futura trattazione.

Per le pensioni già liquidate, le Sedi devono procedere, su domanda degli interessati, alla riliquidazione con decorrenza originaria, computando i contributi figurativi in questione e corrispondendo le eventuali maggiori somme dovute nei limiti della prescrizione decennale.

Punti principali

Presupposto normativo e chiarimento della Corte costituzionale

La circolare richiama la legge n. 107 del 4 maggio 1990, che ha previsto la copertura figurativa delle giornate di riposo dei lavoratori dipendenti donatori di sangue a decorrere dal 27 maggio 1990. In precedenza, in base alla legge n. 584/1967, era garantita la retribuzione ma non sempre la copertura contributiva. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 3-18 febbraio 1992, la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata e la donazione di sangue è stata sostanzialmente assimilata, ai fini previdenziali, a una situazione di malattia, con possibilità di applicare le norme sulla contribuzione figurativa.

Accreditamento figurativo su richiesta dell'interessato

Si dispone che, a richiesta degli interessati, siano accreditati contributi figurativi per le giornate di riposo fruite dai lavoratori dipendenti ai sensi della legge n. 584/1967 in occasione della donazione di sangue. Il beneficio opera solo se sulla retribuzione corrisposta non siano stati versati i contributi e se ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge n. 584/1967 e dal D.M. 6 aprile 1968 per il rimborso al datore di lavoro della retribuzione corrisposta.

Documentazione da utilizzare

Per dimostrare il diritto all'accreditamento può essere utilizzata la documentazione prevista dalla circolare n. 134367/1981, presentata dal datore di lavoro ai fini del rimborso della retribuzione, oppure copia della stessa convalidata dal datore di lavoro. La circolare richiama la necessità di verificare i requisiti relativi alla gratuità della donazione, al quantitativo di sangue prelevato, alle caratteristiche del centro di raccolta e agli altri presupposti richiesti dalla normativa.

Modalità di accredito e valore figurativo

Poiché si tratta di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa va attribuita in quota integrativa e non deve incidere sul numero di contributi settimanali spettanti. Quanto al valore figurativo, se il contributo si riferisce a un periodo di vigenza delle marche assicurative devono applicarsi i criteri della circolare n. 60036 del 7 gennaio 1977; se invece ricade nel periodo del sistema di riscossione di cui al D.M. 5 febbraio 1969, può essere attribuita direttamente una retribuzione figurativa pari all'importo percepito nella giornata di riposo.

Titolo dell'accreditamento e limiti applicabili

La circolare precisa che il titolo dell'accreditamento non va ricondotto all'art. 56 del R.D.L. n. 1827/1935, ma discende dalla legge n. 584/1967. Di conseguenza, l'accreditamento non è soggetto né al limite minimo dei 7 giorni richiesto per la copertura figurativa dei periodi di malattia, né al limite dei 52 contributi accreditabili nella vita assicurativa.

Collocazione temporale dei contributi e riflessi pensionistici

I contributi figurativi devono essere collocati temporalmente nei periodi cui si riferiscono, cioè in corrispondenza delle singole giornate di riposo. Ai fini pensionistici, l'importo delle pensioni in corso di liquidazione e di quelle future deve essere determinato considerando tali contributi nel periodo utile alla definizione della retribuzione pensionabile. Per le pensioni già liquidate, le Sedi devono provvedere, su domanda degli interessati, alla riliquidazione con decorrenza originaria, riconoscendo le eventuali differenze nei limiti della prescrizione decennale.

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