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Circolare

Circolare numero 185 del 18-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare spiega che, dal 1° luglio 1992, il contributo IVS per artigiani ed esercenti attività commerciali aumenta di un punto percentuale. Vengono quindi aggiornate le aliquote contributive per titolari d’impresa e collaboratori, distinguendo tra collaboratori over 21 e under 21. La circolare fornisce le istruzioni operative per i contributi sul minimale di reddito e per quelli sui redditi eccedenti il minimale, indicando le rate interessate, le scadenze, le aliquote da applicare al reddito 1991 e le modalità di conguaglio per chi avesse già versato sulla base delle aliquote previgenti.

Aumento di 1 punto percentuale del contributo IVS per artigiani e commercianti dal 1° luglio 1992

Aumento del contributo IVS per artigiani e commercianti

La circolare detta le istruzioni applicative dell’aumento di un punto percentuale del contributo IVS previsto, dal 1° luglio 1992, per artigiani ed esercenti attività commerciali. L’intervento comporta l’aggiornamento delle aliquote contributive e delle modalità di calcolo e versamento sia per i contributi sul minimale di reddito sia per quelli dovuti sui redditi eccedenti il minimale.

Ambito soggettivo e nuove aliquote

L’aumento riguarda i titolari d’impresa e i collaboratori delle attività artigiane e commerciali.

Le aliquote risultano così modificate:

  • per i titolari d’impresa di qualunque età e per i collaboratori con età superiore ai 21 anni, l’aliquota passa dal 13% al 14% su base annua;
  • per i collaboratori con età non superiore ai 21 anni, l’aliquota passa dal 10% all’11%.

Contributi sul minimale di reddito

Per i contributi dovuti sul minimale di reddito, la circolare richiama la disciplina della legge 2 agosto 1990, n. 233, secondo cui il versamento deve avvenire in quattro rate uguali, con scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferiscono.

I bollettini ad importo prestampato emessi nel mese di marzo erano stati predisposti sulla base delle aliquote allora vigenti, cioè:

  • 13% per la generalità dei contribuenti;
  • 10% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Poiché l’incremento del D.L. n. 333 incide solo sulle ultime due rate del 1992, la terza e la quarta rata risultano interessate dall’aumento, con scadenza rispettivamente il 20 ottobre 1992 e il 20 gennaio 1993. La circolare informa che saranno stampati e trasmessi nuovi bollettini appena possibile.

Contributi sui redditi eccedenti il minimale

La nuova aliquota incide anche sul calcolo dei contributi dovuti sui redditi d’impresa prodotti nel 1991 eccedenti il minimale di lire 17.990.440. Tali redditi devono essere assoggettati a contribuzione ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, con versamento in due rate di uguale importo, entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1992.

Per tali versamenti erano già stati trasmessi agli interessati, nei mesi di marzo e giugno, gli strumenti di pagamento necessari:

  • GA/GC 21 per i titolari d’impresa;
  • GA/GC 30 per i collaboratori.

Aliquote da applicare al reddito 1991

Ai fini del calcolo del contributo sui redditi eccedenti il minimale, la circolare distingue tra due categorie:

  • per titolari d’impresa e collaboratori di età superiore ai 21 anni, va applicata al reddito 1991 l’aliquota complessiva del 13,5%, composta da:
    • 6,5% per il primo semestre, pari a 1,083% mensile;
    • 7% per il secondo semestre, pari a 1,167% mensile;
  • per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, va applicata l’aliquota complessiva del 10,5%, composta da:
    • 5% per il primo semestre, pari a 0,833% mensile;
    • 5,5% per il secondo semestre, pari a 0,917% mensile.

L’importo complessivamente dovuto, calcolato secondo tali parametri, deve essere versato per metà entro il 20 luglio 1992 e per l’altra metà entro il 20 ottobre 1992.

Regolarizzazione dei versamenti già effettuati

Nel caso in cui i contribuenti abbiano già pagato il contributo sulla base dell’aliquota previgente, la differenza dovuta in forza della nuova disciplina deve essere sommata alla seconda rata e versata con il bollettino in scadenza il 20 ottobre 1992.

Sull’eventuale contributo aggiuntivo versato in ritardo, l’Istituto applicherà gli interessi al tasso previsto per i differimenti.

Comunicazione e diffusione delle istruzioni

Le Sedi sono invitate a comunicare quanto sopra alle associazioni di categoria e ai consulenti del lavoro, oltre a fornire all’utenza ogni informazione utile con i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci.

Punti principali

Incremento dell’aliquota contributiva IVS

Dal 1° luglio 1992 il contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è aumentato di 1 punto percentuale. L’aliquota passa dal 13% al 14% su base annua per i titolari d’impresa di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni, mentre passa dal 10% all’11% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Contributi sul minimale di reddito

I contributi sul minimale devono essere versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. I bollettini emessi a marzo erano calcolati con le aliquote allora vigenti (13% e 10%); l’aumento disposto dal D.L. n. 333 incide solo sulla terza e quarta rata, in scadenza il 20 ottobre 1992 e il 20 gennaio 1993. Saranno quindi stampati e trasmessi nuovi bollettini.

Contributi sui redditi eccedenti il minimale

L’aumento dell’aliquota incide anche sul calcolo dei contributi dovuti sui redditi d’impresa prodotti nel 1991 eccedenti il minimale di lire 17.990.440. Tali contributi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 233/1990, devono essere versati in due rate di pari importo con scadenza 20 luglio e 20 ottobre 1992. Gli strumenti di pagamento necessari erano già stati inviati agli interessati nei mesi di marzo e giugno.

Aliquote da applicare al reddito 1991

Per titolari d’impresa e collaboratori di età superiore ai 21 anni deve essere applicata al reddito 1991 l’aliquota complessiva del 13,5%, suddivisa in 6,5% per il primo semestre (1,083% mensile) e 7% per il secondo semestre (1,167% mensile). Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni l’aliquota complessiva è del 10,5%, suddivisa in 5% per il primo semestre (0,833% mensile) e 5,5% per il secondo semestre (0,917% mensile).

Conguaglio per pagamenti già effettuati

Se i contribuenti hanno già versato il contributo in base all’aliquota previgente, la differenza dovuta secondo la nuova disciplina deve essere aggiunta alla seconda rata e versata con il bollettino in scadenza il 20 ottobre 1992. Sul contributo aggiuntivo pagato in ritardo l’Istituto applicherà gli interessi al tasso previsto per i differimenti.

Adempimenti delle sedi

Le Sedi devono portare le istruzioni a conoscenza delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro e fornire all’utenza, con i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci, ogni informazione utile.

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