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Circolare

Circolare numero 184 del 16-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le procedure SAP per accelerare il trasferimento all'estero delle pensioni di ruolo "S", centralizzando tutte le operazioni presso la stessa SAP che ha in carico la pensione ed eliminando il riciclo con la Sede regionale. Sono confermate le istruzioni per il trasferimento in Italia delle pensioni già pagate all'estero. Vengono introdotte nuove opzioni del pgm 4270, precisati gli adempimenti operativi e richiamate alcune particolarità nella compilazione del CI03, soprattutto in materia di importi, cambi, decorrenze, redditi e cristallizzazione. Si raccomanda inoltre che eliminazione e attivazione della procedura siano svolte con urgenza da un'unica unità impiegatizia, per ridurre i tempi e i disagi per gli interessati.

Modifiche procedurali per il trasferimento all'estero delle pensioni di ruolo "S"

Modifiche procedurali per il trasferimento all'estero delle pensioni di ruolo "S"

La circolare interviene sulle procedure di trasferimento all'estero delle pensioni di ruolo "S", con l'obiettivo di ridurre i tempi tecnici di lavorazione e di evitare sospensioni del pagamento dei ratei agli interessati. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni da svolgere presso le SAP e confermano, per il rientro in Italia delle pensioni già pagate all'estero, le istruzioni già emanate con la Circolare n. 185 dell'11.07.91.

Finalità e quadro di riferimento

Il testo richiama le precedenti innovazioni introdotte con MSG. 14781 del 24.04.91 e con la Circolare n. 185 dell'11.07.91, collegate al decentramento alle SAP delle pensioni in pagamento all'estero. Sulla base della prima sperimentazione, vengono individuati ulteriori interventi per rendere più rapido il trasferimento all'estero delle pensioni di ruolo "S" disciplinate dalla Circolare n. 231 dell'8 novembre 1989.

Modifiche al programma 4270

Per consentire la gestione semplificata delle pratiche, viene modificata l'opzione "D" del pgm 4270, che assume la dicitura:

  • "Richiesta di trasf. U.P. stessa Sede"

Viene inoltre introdotta l'opzione "E":

  • "Annullamento trasf. ricevuti gia in carico"

Quest'ultima è riservata ai casi in cui, dalla situazione d'archivio rilevabile con l'opzione "A", risultino pensioni già prese in carico ex novo tramite procedura CI03 (PGM.4201).

Iter operativo da seguire presso le SAP

Le operazioni devono essere eseguite esclusivamente a livello di SAP e, una volta ricevuta la richiesta di trasferimento, seguono la sequenza già prevista dalle precedenti circolari e messaggi, con le modifiche indicate nel testo. In sintesi, la procedura richiede:

  • costituzione di una posizione EAD75 con il nuovo indirizzo estero del pensionato;
  • eliminazione della pensione con codice eliminazione "3" e ritiro dei mandati presso gli uffici pagatori;
  • richiamo del pgm 4270, opzione D, con maschera iniziale già precompilata con il codice della SAP e la decorrenza dell'eliminazione;
  • con "invio", comparsa della dicitura "posizione memorizzata sul DS 131", che abilita il prosieguo;
  • attivazione dei controlli mediante pgm 4218 secondo le istruzioni già in uso;
  • richiamo del pgm 4270, opzione "C", digitazione del numero di EAD75;
  • con "invio", richiesta del nuovo numero di certificato e successivo richiamo del pgm 4201 per la compilazione del CI03.

Compilazione del CI03: importi, cambi e casi particolari

Nel completamento della procedura CI03 la circolare richiama alcune regole operative di particolare rilievo.

In primo luogo, l'importo del prorata estero in lire italiane indicato nel campo "prorata" del pannello B deve restare invariato. Nel campo "importo" deve invece essere memorizzato l'ammontare della pensione estera, applicando il cambio:

  • vigente al 01.01.1991 per le decorrenze anteriori;
  • vigente alla data di decorrenza della prestazione estera se successiva.

Per le pensioni interessate alla Dec. CEE n. 105, gli importi della prestazione estera devono essere aggiornati al livello dell'anno di trasferimento.

Modalità di acquisizione degli importi esteri

Per l'acquisizione dei dati economici relativi alle prestazioni estere, la circolare distingue due ipotesi:

  • per i Paesi per i quali la Direzione Generale è già in possesso dell'informazione, e in particolare per prestazioni a carico della LVA di Augsburg, della BKS di Bochum e dell'ONP belga, le Sedi devono rivolgersi direttamente alla Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni Internazionali;
  • per gli altri Paesi, gli importi possono essere acquisiti sulla base della documentazione detenuta dagli interessati oppure, in mancanza, mediante apposite dichiarazioni rilasciate dagli stessi.

Pensionato già residente all'estero e gestione dei redditi

Quando il titolare era già residente all'estero e si applica il regime di liquidazione "C", la circolare richiama l'art. 7 della L. 407/90 per i redditi relativi agli anni 1991 e 1992. Per non ritardare il ripristino del pagamento, occorre:

  • memorizzare "reddito non dichiarato" nel pannello H per gli anni interessati;
  • acquisire il codice di cristallizzazione "3" nel pannello K del CI03 per le varie decorrenze degli anni suddetti.

Al successivo rientro dei modelli reddituali si dovrà procedere alla ricostituzione per memorizzare il reddito dichiarato ed eventualmente decristallizzare.

Mancanza del requisito delle 52 settimane effettive

La circolare disciplina anche il caso di assenza del requisito delle 52 settimane effettive, in coerenza con quanto precisato dalla circolare n. 142 del 05.06.1992. In tale ipotesi:

  • se la decorrenza della pensione è anteriore allo 01.02.91, l'importo in pagamento va cristallizzato dal primo giorno del mese successivo alla data di trasferimento;
  • se la decorrenza è successiva allo 01.02.91 e l'integrazione è stata concessa esclusivamente in base a normativa internazionale, l'adeguata arrotondata deve essere messa in pagamento dal primo giorno del mese successivo alla data di trasferimento.

Organizzazione del lavoro e obiettivo di efficienza

Il testo sottolinea che le nuove modalità sono state studiate per ridurre al massimo i tempi di definizione delle pratiche e per eliminare i disagi derivanti da eventuali sospensioni dei ratei. Per evitare di vanificare tale obiettivo, si dispone che le operazioni di eliminazione delle pensioni e di attivazione della procedura automatizzata di liquidazione siano svolte:

  • con la massima urgenza;
  • senza soluzione di continuità;
  • sempre da un'unica unità impiegatizia.

La circolare richiama quindi modelli organizzativi basati su operatori unici e su cicli lavorativi per prodotto finito, ritenuti indispensabili per garantire efficienza, funzionalità e corretta gestione del rapporto con l'utenza estera.

Punti principali

Finalità dell'intervento e conferma delle istruzioni pregresse

La circolare nasce dall'esperienza applicativa delle precedenti disposizioni sul decentramento alle SAP delle pensioni pagate all'estero e introduce ulteriori modifiche per ridurre i tempi di definizione delle richieste di trasferimento all'estero. Per il trasferimento in Italia delle pensioni già pagate all'estero restano valide le istruzioni già impartite con la Circolare n. 185 dell'11.07.91 ai punti 2 e 3.

Modifiche al pgm 4270

Viene modificata l'opzione "D" del programma 4270, che assume la dicitura "Richiesta di trasf. U.P. stessa Sede". Viene inoltre introdotta l'opzione "E" con la funzione "Annullamento trasf. ricevuti già in carico", da utilizzare solo nei casi in cui, dalla situazione d'archivio tramite opzione "A", risultino pensioni già prese in carico ex novo con la procedura CI03 (PGM.4201).

Sequenza operativa SAP per il trasferimento all'estero

Le SAP devono gestire l'intera procedura esclusivamente a livello di sede. In sintesi: costituzione di una posizione EAD75 con il nuovo indirizzo estero; eliminazione della pensione con codice eliminazione "3" e ritiro dei mandati presso gli uffici pagatori; richiamo del pgm 4270 opzione D con memorizzazione della posizione sul DS 131; attivazione dei controlli tramite pgm 4218; richiamo del pgm 4270 opzione C e inserimento del numero EAD75; successivo richiamo del pgm 4201 per la compilazione del CI03 secondo le modalità già in uso.

Indicazioni particolari per la compilazione del CI03

Nel CI03 l'importo del prorata estero in lire italiane nel campo "prorata" del pannello B deve restare invariato. Nel campo "importo" va memorizzato l'ammontare della pensione estera, usando il cambio vigente al 01.01.1991 per le decorrenze anteriori o quello vigente alla data di decorrenza della prestazione estera se successiva. Per le pensioni interessate alla Dec.CEE n.105 occorre aggiornare gli importi della prestazione estera al livello dell'anno di trasferimento.

Acquisizione degli importi per le prestazioni estere

Per i Paesi di cui la Direzione Generale possiede già l'informazione, relativi a prestazioni a carico della LVA di Augsburg, della BKS di Bochum e dell'ONP belga, le sedi devono rivolgersi direttamente alla Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni Internazionali. Per gli altri Paesi, gli importi possono essere acquisiti sulla base della documentazione in possesso degli interessati oppure, in mancanza, mediante dichiarazioni rilasciate dagli stessi.

Casi di pensionato già residente all'estero e richiesta reddituale

Se il titolare era già residente all'estero (regime di liquidazione "C") e, ai sensi dell'art. 7 della L. 407/90, occorre richiedere i redditi relativi agli anni 1991 e 1992, per evitare ritardi nel ripristino del pagamento si deve memorizzare "reddito non dichiarato" nel pannello H per gli anni interessati e acquisire il codice di cristallizzazione "3" nel pannello K del CI03. Al rientro dei modelli reddituali si procederà alla ricostituzione per memorizzare il reddito dichiarato ed eventualmente decristallizzare.

Assenza del requisito delle 52 settimane e trattamento dell'importo

In assenza del requisito delle 52 settimane effettive, in coerenza con la circolare n. 142 del 05.06.1992, si deve cristallizzare l'importo in pagamento dal primo giorno del mese successivo alla data di trasferimento, se la decorrenza della pensione è anteriore al 01.02.91. Per le pensioni con decorrenza successiva, sulle quali l'integrazione sia stata concessa solo in base a normativa internazionale, l'adeguata arrotondata deve essere messa in pagamento dal primo giorno del mese successivo alla data di trasferimento.

Organizzazione del lavoro e urgenza delle operazioni

La circolare sottolinea che le modifiche sono state pensate per ridurre al minimo i tempi tecnici ed evitare sospensioni dei ratei. Per non vanificare il risultato, le operazioni di eliminazione delle pensioni e di attivazione della procedura automatizzata di liquidazione devono essere svolte con la massima urgenza, senza soluzione di continuità, e sempre affidate a un'unica unità impiegatizia, secondo modelli organizzativi basati su operatori unici e cicli lavorativi per prodotto finito.

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