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Sentenza

Sentenza del 29/06/2021 n. 880 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - omessa presentazione della dichiarazione - credito - compensazione - spetta ugualmente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione ha stabilito che il contribuente non perde il diritto di compensare il credito IVA se ha presentato la dichiarazione entro due anni dal momento in cui il credito è sorto. La natura eurounitaria dell'IVA e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea impediscono che violazioni formali, di per sé, cancellino il diritto alla detrazione/compensazione, salvo che sussistano frode o abuso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva omesso di presentare tempestivamente la dichiarazione IVA ma vantava un credito d'imposta che intendeva utilizzare in compensazione. L'Amministrazione contestava la possibilità di compensare il credito a causa della mancata presentazione tempestiva della dichiarazione. La questione giuridica è se la violazione formale (ritardo nella presentazione) comporti la perdita del diritto di compensare il credito IVA.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (sistema comune IVA)

    La direttiva tutela il diritto di detrazione/compensazione come diritto sostanziale collegato al meccanismo dell'IVA; le norme nazionali non possono ostacolare questo diritto mediante requisiti formali quando le condizioni sostanziali sono soddisfatte.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    La Corte ha più volte affermato che il diritto alla detrazione non può essere privato in presenza di meri adempimenti formali non sostanziali e che la perdita del diritto può essere esclusa salvo concorso di frode o abuso.

  • Normativa nazionale in materia di IVA e compensazione (es. DPR 633/1972 e norme procedurali)

    Le disposizioni nazionali possono prevedere obblighi procedurali (presentazione dichiarazioni, termini), ma tali regole non possono essere interpretate in modo da ledere un diritto garantito dal diritto comunitario; eventuali decadenze o prescrizioni devono essere compatibili con i principi UE.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione/compensazione dell'IVA è un diritto sostanziale di matrice comunitaria: violazioni formali non ne comportano automaticamente la perdita se le condizioni sostanziali sono rispettate.
  • La presenza di una violazione formale (es. dichiarazione tardiva) non esclude il diritto al credito salvo che sussistano elementi di frode, abuso o mancato rispetto delle condizioni sostanziali per la detrazione.
  • Le norme nazionali procedurali (termini, modalità di presentazione) devono essere applicate con riguardo ai limiti imposti dal diritto UE: non possono essere interpretate in modo da privare del tutto il diritto comunitario alla detrazione.
  • È fondamentale che il contribuente presenti la dichiarazione e la relativa documentazione quanto prima e, se possibile, entro termini brevi (qui indicato il termine di due anni) per conservare la possibilità di compensare il credito.
  • In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, conviene richiamare la giurisprudenza CJEU e, se necessario, impugnare gli atti amministrativi per ottenere verifica della sussistenza effettiva del diritto al credito.

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