Sentenza del 29/06/2021 n. 883 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - attività estetico-sanitaria - benessere psicofisico - esenzione - consegue. IRES - base imponibile - presunzione - maggiori ricavi - costo dell'immobile in locazione - elemento sintomatico - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di due contestazioni: (1) qualificazione ai fini IVA delle prestazioni estetico-sanitarie (esenzione o meno); (2) determinazione della base imponibile IRES mediante presunzione di maggiori ricavi basata sul costo di locazione che la società "avrebbe" dovuto sostenere se non avesse utilizzato locali di proprietà del socio amministratore
La decisione
il giudice ha ritenuto che le prestazioni estetiche effettuate da un medico abilitato sono esenti da IVA se hanno una ricaduta sul benessere psico-fisico del paziente; inoltre ha escluso che l'Ufficio possa presumere ricavi maggiori esclusivamente prendendo a riferimento il costo di locazione teorico dei locali (costo figurativo) quando l'attività si svolge in locali di proprietà del socio, senza ulteriori elementi concreti che dimostrino un'utilità economica o ricavo occulto. Di conseguenza le censure dell'Ufficio sono state accolte solo in parte (invalidazione della presunzione sui ricavi e riconoscimento dell'esenzione IVA per le prestazioni in esame).
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 10 (esenzioni IVA)
le prestazioni sanitarie rese da persone abilitate sono considerate esenti da IVA; la giurisprudenza interpreta che rientrano nell'esenzione anche prestazioni "cosmetiche" se erogate da un medico abilitato e se comportano una ricaduta reale sul benessere psico-fisico del paziente
principio delle presunzioni fiscali e onere della prova dell'Amministrazione
l'Ufficio non può presumere ricavi maggiori in assenza di elementi concreti: la semplice valorizzazione teorica del costo di locazione "avrebbe" sostenuto la società non costituisce di per sè prova di ricavi occulti; occorrono elementi sintomatici reali e proporzionati per ricostruire la base imponibile
Massime di principio
- Le prestazioni estetico-sanitarie rese da un medico abilitato possono beneficiare dell'esenzione IVA se è dimostrabile un'effettiva ricaduta sul benessere psico-fisico del paziente: è utile conservare documentazione clinica, qualifiche professionali e motivazioni terapeutiche per supportare l'ivazione dell'esenzione
- L'Amministrazione finanziaria non può basare una rettifica dei redditi unicamente su un 'costo figurativo' di locazione: la presunzione di maggiori ricavi richiede elementi concreti, collegati all'attività economica reale, alla disponibilità di locali, a corrispettivi effettivamente percepiti o a trasferimenti di valore accertabili
- Se l'attività si svolge in locali di proprietà del socio o del contribuente, non si può automaticamente imputare un canone a carico della società: l'Ufficio deve provare che vi sia stato un vantaggio economico effettivo e non una mera ipotesi di mercato
- In sede di contenzioso fiscale è efficace contestare la 'valorizzazione teorica' mostrando la reale struttura dei costi, la titolarità dei locali, contratti, atti di compravendita o documentazione che dimostri l'assenza di ricavi occultati
- Per evitare contestazioni, i professionisti e le società dovrebbero formalizzare rapporti di affitto o di utilizzo tra socio e società (se esistenti), oppure documentare la natura non lucrativa dell'uso dei locali, e tenere evidenze cliniche che attestino la natura sanitaria delle prestazioni
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