Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40721/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per TARSU relativa ad annualità anteriori. La contribuente aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario, ma i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso perché, tra l'atto indicato nell'originario ricorso e quello depositato in giudizio, vi era una difformità tale da rendere incerto quale cartella fosse effettivamente impugnata. La Commissione tributaria regionale aveva quindi rigettato l'appello, ritenendo assorbente questa incertezza. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla discrepanza tra atto impugnato e cartella depositata; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa, insufficiente ed errata pronuncia, con censure anche fattuali, circa il numero della cartella e la mancanza della notifica del ricorso; 3) omessa pronuncia sulla prescrizione/decadenza della pretesa tributaria, assumendo che la cartella sarebbe stata notificata tardivamente rispetto al termine del 31.12.2008; 4) nullità della cartella per giudicato favorevole formatosi in altro giudizio promosso da un diverso coobbligato solidale, da estendere alla ricorrente ex art. 1306, comma 2, c.c. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, il terzo infondato e il quarto inammissibile perché il giudicato esterno si era formato nel corso dell'appello senza tempestiva deduzione in quella sede, rendendo esperibile semmai la revocazione.

La decisione

Il ricorso è stato complessivamente rigettato. La Corte ha osservato che la censura sulla mancata individuazione dell'atto impugnato non coglieva la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sull'assorbente incertezza circa la cartella oggetto di ricorso; ha inoltre rilevato che il secondo motivo cumulava profili eterogenei e generici, risultando inammissibile. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR, confermando l'inammissibilità del ricorso originario, aveva implicitamente disatteso le ulteriori questioni. Quanto al quarto motivo, la Corte ha riconosciuto in astratto la possibilità di opporre il giudicato favorevole formatosi nei confronti di un condebitore solidale anche in materia tributaria, ma ha affermato che tale eccezione, se il giudicato si forma nelle more dell'appello, deve essere tempestivamente dedotta in quel grado; in difetto, il motivo è inammissibile e la tutela va eventualmente cercata con revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura di omessa pronuncia è inammissibile quando non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiama gli oneri di contenuto del ricorso introduttivo nel processo tributario, la cui inosservanza può rilevare ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio processuale va dedotto in modo specifico; non è consentito cumulare e confondere profili diversi senza distinta illustrazione.

  • art. 1306, comma 2, c.c.

    consente al condebitore solidale di opporre al creditore il giudicato favorevole formatosi tra questi e altro condebitore, a determinate condizioni e solo se l'eccezione sia tempestiva.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale a sostegno dell'impugnazione, ma non assunto come base decisoria della Corte.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    utilizzato per individuare il momento di formazione del giudicato in assenza di notificazione della sentenza.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la scansione del giudizio d'appello tributario e per il termine entro cui rilevare il giudicato sopravvenuto.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il termine di deposito di documenti e memorie nel processo tributario, rilevante ai fini della tempestività dell'eccezione di giudicato esterno.

  • art. 395, n. 5 c.p.c.

    indicato come rimedio esperibile quando la sentenza d'appello sia resa in contrasto con un giudicato formatosi nelle more del giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 124 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la documentazione relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma sul rito camerale in cassazione richiamata per la fissazione della causa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale accelerato per la trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per omessa pronuncia deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione è fondata su una ragione assorbente, la doglianza che la ignori è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e unitario: non è ammissibile cumulare in modo promiscuo violazioni processuali, errori di fatto e profili di omessa pronuncia, lasciando alla Corte il compito di ricostruire la doglianza.
  • L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando sorregge la decisione sulla incertezza dell'atto impugnato, non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Nel processo tributario l'ammissibilità del ricorso presuppone l'individuazione certa dell'atto impugnato; la difformità tra l'atto indicato nel ricorso e quello depositato può giustificare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il giudicato favorevole formatosi in favore di un condebitore solidale può essere opposto al creditore anche in materia tributaria, ma solo se la sentenza sia definitiva, non vi sia già giudicato nei rapporti con il condebitore che lo invoca, e il giudicato non dipenda da ragioni personali dell'altro debitore.
  • Se il giudicato esterno sopravviene nel corso del giudizio di appello, esso deve essere tempestivamente dedotto in quella sede; in difetto, non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione e la tutela passa, se del caso, attraverso la revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioObbligazioni solidali
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.