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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19791/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un atto di irrogazione di sanzione pari a euro 3.000 per omesso versamento del contributo unificato dovuto in relazione a un appello tributario. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto solo in parte il ricorso riducendo la sanzione al minimo edittale di euro 1.500. In appello, la CTR aveva poi rigettato il gravame dell'Amministrazione ritenendo che l'atto fosse insufficiente quanto alla motivazione, perché non indicava i parametri valutati ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 472/1997 per graduare la sanzione in relazione alla personalità e alla condotta del trasgressore. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7-16 d.lgs. 472/1997, per avere la CTR ritenuto carente di motivazione l'avviso di irrogazione sanzione nonostante il rinvio per relationem all'invito di pagamento; 2) violazione degli artt. 16 e 248 T.U.S.G. e 71 d.P.R. 131/1986, per avere la CTR illegittimamente ridotto la sanzione al minimo edittale, applicando una disciplina non pertinente e ignorando il regime speciale previsto per l'omesso pagamento del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applica una disciplina speciale, fondata sugli artt. 16, comma 1-bis, e 248 del T.U.S.G. e sul richiamo all'art. 71 d.P.R. 131/1986, con sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, graduata in relazione al ritardo nel pagamento. Ha ritenuto quindi erroneo il richiamo operato dalla CTR all'art. 7 d.lgs. 472/1997, norma generale non pertinente al caso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 248

    "entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'Ufficio notifica ... l'invito al pagamento"

    La norma disciplina il procedimento di recupero del contributo unificato non versato, mediante invito al pagamento entro 30 giorni e successiva irrogazione della sanzione in caso di inadempienza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 16, comma 1-bis

    "In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 ... esclusa la detrazione ivi prevista"

    Prevede una disciplina speciale per l'omesso o parziale pagamento del contributo unificato, con rinvio alla sanzione prevista per l'imposta di registro.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14, comma 1

    Il contributo unificato deve essere versato contestualmente alla tipizzata condotta processuale, cioè all'iscrizione a ruolo.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7

    È norma generale sulla determinazione della sanzione in base alla gravità della violazione e a elementi soggettivi, ma non si applica al regime speciale del contributo unificato.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3

    Richiamato per il criterio di commisurazione della sanzione in relazione al ritardo nel pagamento.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 71

    Costituisce il parametro sanzionatorio richiamato dalla disciplina speciale del contributo unificato, con misura dal 100% al 200% del tributo dovuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, la disciplina sanzionatoria è speciale e prevale sulla disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie, sicché non è corretto applicare automaticamente i criteri soggettivi dell'art. 7 d.lgs. 472/1997.
  • La sanzione per omesso pagamento del contributo unificato va ricondotta agli artt. 16, comma 1-bis, e 248 d.P.R. 115/2002, con rinvio all'art. 71 d.P.R. 131/1986, e la sua graduazione dipende essenzialmente dal ritardo o dalla mancata regolarizzazione del versamento.
  • Nel procedimento di recupero del contributo unificato, l'invito al pagamento e la successiva intimazione di pagamento costituiscono gli atti tipici del sistema; l'eventuale motivazione della sanzione va letta alla luce di tale disciplina speciale, non di regole generali estranee.
  • La gravità della violazione nel mancato versamento del contributo unificato può essere apprezzata in via oggettiva, in ragione dell'inadempimento dell'obbligo di concorrere alle spese del servizio giustizia, senza necessità di valorizzare la personalità o i precedenti del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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