Cassazione Civile, Ordinanza n. 26131/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRES 2008 emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui l'Ufficio aveva negato alla società il regime agevolato riservato alle società sportive dilettantistiche, ritenendola invece un ente commerciale. La CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, valorizzando il giudicato formatosi su precedenti sentenze relative ad annualità diverse, tra le stesse parti, che avevano accertato la natura di società sportiva dilettantistica e l'assenza di scopo di lucro. L'Agenzia ricorreva in cassazione denunciando la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato esterno richiamato dalla CTR riguardasse soltanto elementi formali (iscrizione al CONI e affiliazione sportiva) e non potesse estendersi alla diversa questione della natura commerciale dell'attività svolta, la quale sarebbe emersa da altri elementi fattuali non considerati. La società contribuente resisteva con controricorso eccependo inammissibilità per difetto di autosufficienza e comunque infondatezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente incentrato sulla violazione dell'art. 2909 c.c., fosse privo di autosufficienza perché non riportava adeguatamente il contenuto delle sentenze passate in giudicato invocate e, in sostanza, mirasse a una revisione del fatto e della valutazione del materiale istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha comunque richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, il giudicato può espandersi ad annualità successive quando riguarda elementi costitutivi della fattispecie che presentano carattere tendenzialmente permanente e tra le stesse parti; ha ritenuto che la CTR si fosse correttamente attenuta a tali principi, spiegando la portata vincolante delle precedenti decisioni rispetto alla questione della natura non commerciale della società. L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno, ove formato tra le stesse parti e su punti decisivi comuni, può precludere il riesame della questione anche in controversie relative ad annualità d'imposta diverse
art. 5 c.p.c.
non citato espressamente nel testo normativo, ma il contenuto della decisione richiama il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta in materia tributaria, temperata dall'efficacia espansiva del giudicato
L. 389/1991
richiamata come fonte del regime agevolato riservato alle società sportive dilettantistiche oggetto di contestazione fiscale
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato formatosi su una annualità d'imposta può spiegare efficacia anche su annualità successive o diverse, quando abbia ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie tributaria aventi carattere tendenzialmente permanente e purché sussista identità soggettiva tra le parti.
- L'autonomia dei singoli periodi d'imposta non esclude l'efficacia del giudicato esterno su questioni comuni e decisive, né impedisce che l'accertamento compiuto in una sentenza definitiva faccia stato in un giudizio successivo relativo allo stesso rapporto giuridico tributario.
- In cassazione, la censura che invochi l'erronea applicazione del giudicato esterno deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportare o allegare in modo puntuale il contenuto delle decisioni invocate e la loro rilevanza decisiva; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Non è consentito trasformare la deduzione di una violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, poiché il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una revisione del merito.
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