Sentenza n. 774/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria, dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e in particolare dalla Commissione tecnica PNRR PNIEC a fronte dell'istanza avanzata in data 21.10.24 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 DLgs 152-2006 in relazione al progetto di un impianto fotovoltaico denominato San Nicolò D'Arcidano dalla potenza di 34 mw e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di San Nicolò D'Arcidano e Guspini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico da 34 MWp e alle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso avverso il silenzio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di VIA presentata il 21 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. Dopo la verifica della completezza documentale e la pubblicazione dell'avviso al pubblico, il procedimento è rimasto fermo presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per la predisposizione dello schema di provvedimento. La ricorrente ha dedotto il superamento dei termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, qualificati come perentori, sia per la conclusione delle fasi procedimentali sia per l'adozione del provvedimento finale. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di concludere il procedimento. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale e non ha contestato il superamento dei termini. È stata inoltre ritenuta irrilevante l'eventuale priorità di trattazione di progetti di maggiore potenza e non idonea a giustificare il ritardo la situazione organizzativa e l'elevato numero di procedimenti pendenti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio, rilevando che tutti i termini del procedimento di VIA previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 erano scaduti senza l'adozione del provvedimento conclusivo. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è stata ordinata di predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero è stato ordinato di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi 60 giorni dalla ricezione dello schema. In caso di ulteriore inadempimento, il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, dovrà adottare i provvedimenti entro ulteriori 90 giorni. Il criterio legislativo di priorità nella trattazione dei progetti di maggiore potenza ha mera rilevanza organizzativa interna e non deroga ai termini perentori del procedimento di VIA. Né l'elevato numero di istanze né le disfunzioni organizzative interne possono giustificare il mancato rispetto dei termini, dovendo l'amministrazione adottare adeguate misure organizzative. Le spese sono state compensate in ragione del particolare contesto operativo delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell'istanza e l'avvio del procedimento di VIA relativo al progetto proposto.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Rileva per la fase di consultazione del pubblico, dalla cui conclusione decorrono alcuni termini procedimentali.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.
Impone termini specifici per la predisposizione dello schema di VIA da parte della Commissione e per l'adozione del provvedimento finale da parte del Ministero.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Individua il potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
La perentorietà dei termini rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione quando il procedimento non sia concluso entro le scansioni temporali previste.
art. 8 d.lgs. 152/2006
Il criterio di priorità nella trattazione dei progetti di maggiore potenza non può derogare ai termini perentori di conclusione del procedimento di VIA e ha rilevanza soltanto organizzativa interna.
art. 2-bis l. 241/1990
È richiamato quale disposizione collegata alle conseguenze del mancato rispetto dei termini procedimentali, compresa l'eventuale responsabilità risarcitoria ove ricorrano gli ulteriori presupposti.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare motivazioni contenute in precedenti pronunce, utilizzate per fondare la decisione.
Massime di principio
- I termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per le diverse fasi e per la conclusione del procedimento di VIA sono perentori; il loro superamento senza l'adozione di un provvedimento espresso rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione procedente.
- Il criterio legislativo di priorità nella trattazione dei progetti di maggiore potenza ha funzione organizzativa interna e non può derogare, sospendere o rendere inapplicabili i termini perentori del procedimento di VIA in assenza di un'espressa previsione normativa derogatoria.
- L'elevato numero di istanze, le difficoltà operative e le disfunzioni organizzative interne dell'amministrazione non giustificano il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento e non possono essere riversati a danno del privato istante.
- La mancata espressione di pareri o il ritardo della Commissione tecnica competente non eliminano l'obbligo dell'amministrazione procedente di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice può imporre scansioni temporali successive agli organi competenti per la predisposizione dello schema e l'adozione del provvedimento finale, prevedendo l'attivazione del potere sostitutivo in caso di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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