Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della disposizione prot. n. -OMISSIS- del 23.07.2025, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa (Ce) di assegnazione del servizio di sostegno, determinandolo, per il minore -OMISSIS-, in 18 ore su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del dirigente scolastico recante assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del dirigente scolastico che, per l'anno scolastico 2025/2026, assegnava al minore 18 ore di sostegno a fronte di 30 ore settimanali di frequenza, chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto al sostegno per l'intero orario e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di 30 ore. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che la nota non aveva natura provvedimentale e che non era ancora scaduto il termine per la redazione del PEI. Successivamente il minore è stato destinatario di un PEI, inizialmente confermativo delle 18 ore e poi rideterminato; tale PEI è stato impugnato in un separato giudizio, nel quale la parte ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto la piena soddisfazione della pretesa sostanziale. Il ricorrente ha quindi chiesto nel presente giudizio la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La nota impugnata costituiva una mera comunicazione priva di autonoma valenza provvedimentale e non era l'atto competente a determinare in via definitiva le ore di sostegno. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 66/2017, la quantificazione annuale delle ore deve essere prevista nel PEI, elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione; il PEI provvisorio è redatto entro giugno e quello definitivo, di norma, entro ottobre. Poiché la nota era stata adottata prima della conclusione del procedimento di redazione del PEI, non poteva produrre una lesione autonomamente impugnabile. L'eventuale lesione poteva concretizzarsi solo con il successivo PEI, che era stato impugnato separatamente. La cessazione della materia del contendere si è quindi verificata nel diverso giudizio relativo al PEI e non nel presente processo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

    La quantificazione annuale delle ore di sostegno deve essere prevista nel PEI; il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e deve essere redatto provvisoriamente entro giugno e definitivamente, di norma, entro ottobre.

  • art. 12, comma 5, l. 104/1992

    È richiamato quale riferimento normativo del PEI nel sistema di assegnazione delle ore di sostegno.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La nota con cui il dirigente scolastico comunica in via anticipata una previsione sulle ore di sostegno, prima della redazione del PEI, non costituisce di per sé un provvedimento autonomamente lesivo impugnabile, quando la quantificazione definitiva spetta al procedimento di elaborazione e approvazione del PEI.
  • La quantificazione definitiva annuale delle ore di sostegno deve risultare dal PEI elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione; in assenza del PEI, la determinazione definitiva delle ore non è legittimamente perfezionata.
  • Quando il PEI sopravvenuto è l'atto concretamente lesivo e viene impugnato in un separato giudizio, l'eventuale soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere in quel diverso giudizio, non rende improcedibile o cessata la materia del contendere nel processo promosso contro una precedente nota priva di autonoma lesività.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.